Cassazione Civile, Ordinanza n. 29976/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da una cartella esattoriale per contributi previdenziali non versati. La società sosteneva di aver legittimamente utilizzato contratti di inserimento con lavoratori ultracinquantenni privi di occupazione, anche se già titolari di trattamento pensionistico, e quindi di aver diritto ai benefici contributivi previsti per tale tipologia contrattuale. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 12 disp. prel. c.c. e dell'art. 54 d.lgs. 276/2003, sostenendo che la categoria dei lavoratori con più di cinquanta anni "privi di un posto di lavoro" non escludesse i pensionati. Con il secondo motivo ha censurato l'applicazione del regime sanzionatorio dell'evasione contributiva, invocando invece quello dell'omissione o comunque un trattamento più favorevole ai sensi dell'art. 116, comma 8, l. 388/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che i contratti di inserimento ex art. 54 d.lgs. 276/2003 erano destinati a categorie svantaggiate effettivamente inserite o reinserite nel mercato del lavoro e che la locuzione "lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro" non comprende i lavoratori già pensionati. Ha inoltre confermato che l'utilizzo di una tipologia contrattuale non compatibile con la fattispecie legale, al fine di ottenere benefici contributivi, integra evasione contributiva, salva la prova contraria dell'assenza di intento elusivo, che nel caso concreto non è stata fornita. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale della norma, ma la Corte ritiene che il dato testuale dell'art. 54 d.lgs. 276/2003, letto in coerenza con la ratio, non consenta di includere i pensionati nella categoria dei beneficiari.
"lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro"
La norma individua una platea chiusa di destinatari del contratto di inserimento; la locuzione richiamata va riferita a soggetti ancora attivi ma svantaggiati e privi di reddito da lavoro, non ai pensionati.
I benefici contributivi sono funzionali a premiare i datori di lavoro che favoriscono l'occupazione o la rioccupazione di soggetti effettivamente fuori dal mercato del lavoro.
È il parametro processuale richiamato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 116, comma 8, l. 388/2000
La Corte conferma la qualificazione dell'illecito come evasione contributiva quando l'utilizzo del contratto agevolato sia finalizzato a occultare la reale situazione contributiva.
art. 116, comma 10, l. 388/2000
Il regime più favorevole per omissione contributiva non è applicabile quando la condotta integri evasione, salvo prova contraria dell'assenza di intento elusivo.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002
Presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Il contratto di inserimento è un istituto a platea chiusa: può essere stipulato solo con le categorie espressamente indicate dalla legge, senza estensioni analogiche o sostanzialmente correttive del dato normativo.
- La locuzione normativa riferita ai lavoratori ultracinquantenni "privi di un posto di lavoro" va interpretata alla luce della ratio agevolativa dell'istituto e non coincide con la mera mancanza di un impiego formale; non include i soggetti già titolari di pensione, perché non versano nella medesima condizione di svantaggio occupazionale.
- I benefici contributivi connessi a contratti agevolati sono giustificati solo quando il rapporto sia realmente conforme al modello legale e persegua l'inserimento o reinserimento di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro.
- La stipulazione di un contratto agevolato in mancanza delle condizioni di legge può integrare evasione contributiva, poiché il contratto stesso può costituire lo strumento di occultamento della reale base imponibile; in tal caso opera una presunzione relativa di intento elusivo, superabile solo con prova contraria da parte del datore di lavoro.
- Nel giudizio di legittimità, se la sentenza di merito è sorretta da "doppia conforme", la censura che mira a contestare l'accertamento fattuale deve individuare specificamente un fatto storico decisivo non esaminato, non essendo sufficiente richiamare la mera esistenza di documentazione contrattuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29856/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29864/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29869/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29870/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29871/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29876/2024 del 20/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →