Cassazione Civile, Sentenza n. 14487/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento con sanzioni emesso per TARSU 2012 relativo allo stabilimento industriale della Eta Kamini; questioni principali: ammissibilità e tempestività di produzioni documentali in appello (regolamento comunale e relazione tecnica di ampliamento), adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento, e corretta applicazione delle norme che regolano l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile per aree produttrici di rifiuti speciali/non assimilati
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (relativo alla presunta genericità dell'appello del contribuente) e ha accolto i motivi 2°, 3°, 4° e 5°. Ha ritenuto erronea l'esclusione da parte della CTR delle produzioni documentali depositate in appello (prodotti nei termini di legge), ha affermato che l'avviso di accertamento conteneva gli elementi essenziali di motivazione e che, invece, gravava sul contribuente l'onere di dimostrare l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile per produzioni di rifiuti speciali non assimilati (non essendo sufficiente la sola destinazione industriale). Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi indicati; alla CTR dovranno essere valutate le produzioni tempestive, la disciplina regolamentare e l'onere probatorio del contribuente; decisione sulle spese rinviata alla CTR
Norme richiamate
art. 32, art. 53, art. 58, art. 61, art. 62
Art.32: termine per deposito documenti in appello (venti giorni liberi prima dell'udienza) ha natura perentoria; Art.53: indicazione dei motivi d'appello va valutata nel suo complesso non con formalismi rigidi; Art.58: produzione documentale in appello è ammessa ma soggetta ai termini di cui all'art.32; Art.61 richiamato per richiamare regole del primo grado; Art.62 (richiamato nella lett.) disciplina esclusioni/riduzioni di superficie tassabile per produzione di rifiuti speciali
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
L'avviso di accertamento deve contenere gli elementi essenziali di motivazione; un avviso che indica immobile, destinazione, superficie e importi e richiama il regolamento comunale per la disciplina applicabile è, di regola, sufficientemente motivato
Stabilisce che non si tiene conto, ai fini della superficie tassabile, delle parti in cui si producono rifiuti speciali tossici/nocivi che sono smaltiti a cura del produttore; il comune può individuare categorie nel regolamento e percentuali di riduzione
Per i tributi locali la rettifica per variazione di superficie/tariffa/categoria può limitarsi a indicare la maggiore superficie o diversa tariffa, integrata dagli atti generali come il regolamento; ciò incide sulla valutazione della motivazione dell'atto impositivo
Richiamato per evidenziare che il processo tributario ammette produzione documentale in appello in limiti diversi e meno rigidi rispetto al rito ordinario, ma soggetti ai termini speciali del d.lgs. 546/92
Regolamento comunale TARSU (Comune di Alife)
Prevede criteri e percentuali di riduzione della superficie tassabile per produzione promiscua di rifiuti e disciplina le modalità di denuncia/comunicazione da parte del contribuente per ottenere la riduzione
Imposta l'obbligo di denuncia/comunicazione a carico del contribuente per ottenere l'esclusione o riduzioni di superficie; l'onere probatorio della riduzione grava sul contribuente
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in grado d'appello è ammessa ma va effettuata entro il termine perentorio dei 20 giorni liberi prima dell'udienza (art.32 d.lgs. 546/92); il giudice che esclude documenti depositati nei termini viola la norma e la decisione può essere cassata
- L'indicazione dei motivi d'appello va valutata nel suo complesso: la riproposizione delle censure di primo grado può essere considerata specifica se, nell'atto di gravame, le ragioni sono ricavabili in termini univoci (art.53 d.lgs. 546/92 e giurisprudenza della Cassazione)
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se contiene i dati fattuali essenziali (individuazione immobile, destinazione, superficie, importi) e richiama norme/regolamenti applicabili; non è necessario che l'avviso contenga tutte le fonti probatorie dettagliate (art.7 l.212/00 e art.1 comma 162 l.296/2006)
- Spetta al contribuente l'onere di provare i presupposti per escludere o ridurre la superficie tassabile in quanto produttiva di rifiuti speciali non assimilati (natura dei rifiuti, entità delle aree interessate, autosmaltimento) e di aver dato le necessarie denunce/comunicazioni previste dal regolamento/legge
- Il regolamento comunale può prevedere percentuali di riduzione (es. 20% in caso di produzione promiscua) ma l'applicazione di tali riduzioni richiede che il contribuente abbia adempiuto agli obblighi di denuncia/comunicazione e abbia fornito prove idonee
- Se il giudice ritiene vizi formali gravi dell'avviso, la conseguenza corretta è l'annullamento dell'atto; ma se l'atto supera il vaglio formale il giudice tributario può entrare nel merito e valutare la fondatezza della pretesa impositiva
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