Cassazione Civile, Sentenza n. 14414/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibili per tardività le domande di indennizzo ex legge n. 89/2001 per eccessiva durata del procedimento fallimentare (procedura iniziata nel 1996, chiusa con decreto del 10.8.2016). La questione centrale era quale fosse il termine da prendere a riferimento per la decorrenza del termine decadenziale: i giudici di merito avevano ritenuto che, in mancanza di comunicazione del decreto di chiusura, la definitività dovesse farsi decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c., interpretato come sei mesi in forza della modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009; i ricorrenti sostenevano invece che, essendo la procedura iniziata prima delle riforme, dovesse applicarsi il termine previgente (un anno) e quindi il loro ricorso fosse tempestivo. Furono inoltre invocate questioni di incompatibilità con l'art. 4 legge n. 89/2001, con la Convenzione EDU e profili costituzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha confermato che, quando il decreto di chiusura del fallimento non è stato comunicato, per individuare la data di definitività opera il termine di cui all'art. 327 c.p.c.; ma ha ritenuto erronea l'applicazione del termine semestrale introdotto dalla legge n. 69/2009, poiché tale riduzione si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma. Essendo la procedura fallimentare iniziata nel 1996, doveva applicarsi il previgente termine lungo (un anno) per individuare la definitività; ne consegue che le domande di indennizzo erano state proposte in tempo. Il decreto impugnato è stato cassato e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per ulteriori determinazioni e liquidazione delle spese.
Norme richiamate
legge n. 89 del 2001, art. 4
La disciplina dell'indennizzo per durata eccessiva della procedura; la Corte ha confermato che il termine di decadenza per proporre la domanda ex art. 4 decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento e, se tale decreto non è comunicato, la definitività si individua con riferimento all'art. 327 c.p.c.
art. 327 cod. proc. civ.
Utilizzato per individuare la data di definitività del provvedimento quando questo non è stato comunicato: la Corte ha ribadito che, in materia fallimentare, in mancanza di comunicazione non opera il termine speciale previsto dall'art. 26 legge fall., ma il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., da cui decorre il periodo considerato ai fini dell'azione di indennizzo.
legge n. 69 del 2009, art. 46, comma 17
Ha ridotto il termine di impugnazione (art. 327 c.p.c.) da un anno a sei mesi; la Corte ha chiarito che tale modifica si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma e dunque non si applicava alla procedura fallimentare iniziata nel 1996.
legge n. 69 del 2009, art. 58, comma 1
Disposizione di raccordo che stabilisce l'applicabilità temporale delle modifiche: la Corte l'ha richiamata per affermare il principio secondo cui la riduzione del termine si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge.
art. 119 legge fallimentare
Regola il reclamo avverso il decreto di chiusura; la Corte ha evidenziato che il reclamo ha natura incidentale/endofallimentare e non configura un giudizio autonomo che giustifichi l'applicazione della nuova disciplina a posteriori.
art. 26 legge fallimentare
Riferita nella decisione rispetto alla speciale impugnabilità dei provvedimenti del giudice delegato; la Corte ha precisato che quando il provvedimento non è comunicato opera comunque il termine dell'art. 327 c.p.c. e non il termine ordinario ex art. 26 se la comunicazione manca.
d.lgs. n. 5 del 2006 e d.lgs. n. 169 del 2007
Citati come riforme non applicabili al caso concreto; la Corte ha ricordato che, se non applicabili ratione temporis, non incidono sulla determinazione del termine per la proposizione dell'azione di indennizzo.
art. 6 CEDU; art. 1 Protocollo Addizionale n. 1; artt. 111 e 117 Cost.
Richiamati dai ricorrenti per profili di tutela dei diritti e del giusto processo; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione corretta della normativa nazionale in senso temporale violasse tali principi e ha deciso in favore dei ricorrenti con motivazione di diritto positivo.
Massime di principio
- Per le domande di indennizzo ex legge n. 89/2001 il termine decadenziale decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento; se il decreto non è stato comunicato, la definitività si individua con riferimento al termine dell'art. 327 c.p.c.
- La riduzione del termine di impugnazione prevista dalla legge n. 69/2009 (da un anno a sei mesi) si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma; per procedure iniziate prima della riforma resta applicabile il termine previgente.
- Il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento ha natura incidentale/endofallimentare e non deve essere inteso come un giudizio autonomo che consenta di applicare retroattivamente termini nuovi.
- In situazioni simili è fondamentale accertare la data di inizio della procedura concorsuale e la modalità/avvenuta comunicazione del decreto di chiusura: questi elementi determinano quale disciplina temporale si applica e dunque la tempestività della domanda di indennizzo.
- Se la comunicazione del decreto non risulta comprovata è prudente calcolare la decorrenza sulla base del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. (un anno o, se applicabile ratione temporis, sei mesi), e produrre ogni prova utile sulla ricezione/assenza di comunicazione per difendere la tempestività dell'azione.
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