Cassazione Civile, Sentenza n. 14405/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Taesi aveva stipulato un contratto preliminare per una villetta e un successivo accordo integrativo (12/08/2008) per ulteriori €60.000. L'accordo integrativo non era corredato dalla fideiussione che l'art. 2 d.lgs. n. 122/2005 impone a tutela dell'acquirente. In sede arbitrale le parti hanno ottenuto un lodo che trasferiva la proprietà e quantificava i crediti; Taesi impugnava il lodo denunciando che il collegio arbitrale non aveva rilevato d'ufficio la nullità c.d. di protezione prevista dall'art. 2 d.lgs. 122/2005 (o non aveva invitato al contraddittorio sul punto). La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione; la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la nullità di protezione (art. 2 d.lgs. 122/2005) impone agli arbitri l'obbligo di segnalare tale vizio alla parte e che, ove gli arbitri non lo facciano, il giudice statale adito in sede di impugnazione del lodo deve svolgere tale segnalazione e può annullare il lodo ex art. 829, comma 3 c.p.c., atteso il carattere di tutela dell'ordine pubblico. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, con indicazione del principio di diritto da applicare e liquidazione delle spese di legittimità in sede di rinvio.
Norme richiamate
Prevede l'obbligo per il costruttore, a pena di nullità del contratto (nullità di protezione), di rilasciare e consegnare all'acquirente una fideiussione per le somme riscosse; la nullità tutela l'acquirente ed ha carattere imperativo rilevabile come questione di ordine pubblico in sede di impugnazione del lodo.
codice di procedura civile, art. 829, comma 3
Consente l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito quando la violazione attiene a norme d'ordine pubblico; la Corte ha ritenuto applicabile tale rimedio anche per la nullità di protezione prevista dall'art. 2 d.lgs. 122/2005.
Norma richiamata nella vicenda per il trasferimento della proprietà in conseguenza dell'accertamento dell'inadempimento e della esecuzione specifica (utilizzata dalle parti/collegio arbitrale per chiedere il trasferimento dell'immobile alla promissaria acquirente).
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26242/2014
Giurisprudenza consolidata che definisce la categoria della "nullità di protezione": il giudice ha l'obbligo di indicare alle parti l'esistenza del vizio (segnalazione), mentre la declaratoria formale della nullità è facoltativa se la parte non formula espressa domanda dopo la segnalazione.
Corte di giustizia UE, Causa C-168/05 (Mostaza Clara)
Stabilisce che il giudice nazionale, chiamato a decidere sull'impugnazione di un lodo arbitrale, deve rilevare la nullità di clausole abusive/di protezione anche se il consumatore non le ha sollevate in arbitrato, per garantire efficace tutela del contraente debole.
Massime di principio
- La nullità c.d. di protezione (es. mancata fideiussione prevista dall'art. 2 d.lgs. 122/2005) tutela il contraente debole e attiene all'ordine pubblico; può giustificare l'annullamento di un lodo arbitrale se non è stata segnalata dagli arbitri.
- Il collegio arbitrale ha l'obbligo di segnalare alle parti l'esistenza di una nullità di protezione; la mancata segnalazione può essere fatta valere innanzi al giudice statale in sede di impugnazione del lodo.
- Il giudice nazionale, in sede di impugnazione del lodo, deve rilevare la nullità di protezione anche se la parte non l'ha sollevata in arbitrato, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, per garantire la tutela del contraente debole.
- Se la nullità riguarda un accordo integrativo che incide solo su partizioni di prezzo (e non sulla validità dell'intero preliminare), l'accertamento della nullità può essere chiesto anche con domande alternative di esecuzione/trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c.
- Per minimizzare rischi processuali, la parte debole dovrebbe comunque sollevare espressamente in arbitrato la nullità di protezione e chiedere la relativa declaratoria; in difetto, potrà comunque proporre l'eccezione in impugnazione del lodo, contando sull'obbligo di segnalazione del collegio e del giudice.
- In casi analoghi il giudice di rinvio dovrà riesaminare i crediti e le pretese economiche escludendo le somme che mancavano della garanzia obbligatoria, oltre a valutare le ulteriori eccezioni di motivi eventualmente assorbite.
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