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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14363/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censurava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per: (i) carenza o insufficiente motivazione perché il giudice avrebbe ritenuto congruo il maggior valore accertato basandosi principalmente sulle perizie dell'UTE fornite dall'amministrazione (perizie di parte) senza considerare adeguatamente gli elementi prodotti dai contribuenti; (ii) violazione dell'onere della prova (art.2697 c.c.), sostenendo che il giudice aveva confuso la motivazione dell'avviso con la prova della fondatezza della rettifica; (iii) violazione dell'art.51 DPR 131/86 e dell'art.7 L. 448/2001 perché il giudice avrebbe errato nel valorizzare perizie non comparative e nel non riconoscere la perizia giurata (art.7) come riferimento vincolante; (iv) illegittima ammissione in appello di un contratto preliminare prodotto dall'Agenzia come nuovo documento probatorio e di nuovi argomenti a sostegno della rettifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Commissione Tributaria Regionale, pur sintetica, non fosse di mera apparenza: il giudice di merito ha indicato il criterio astratto di stima, richiamato le perizie UTE e valutato criticamente anche la stima prodotta dai contribuenti (perizia ex art.7 L.448/01), motivando perché quest'ultima non fosse dirimente; ha distinto correttamente la valutazione della motivazione dell'avviso dalla prova del maggior valore e ha posto l'onere della prova sull'Amministrazione, che però l'ha assolto con un quadro probatorio complessivo. La Corte ha anche chiarito che le perizie UTE vanno considerate come perizie di parte e non possono essere ritenute automaticamente decisive per la sussistenza del maggior valore, ma nel caso erano state correttamente vagliate e comparate con gli altri elementi istruttori; la perizia giurata ex art.7 costituisce un valore minimo di riferimento ma non impedisce all'Amministrazione di accertare un valore superiore. Quanto al contratto preliminare prodotto in appello, la Corte ha ritenuto che, anche se tardiva e soggetta a preclusioni, non abbia inciso come causa decisiva della sentenza di merito (la decisione si fondava su un quadro probatorio già consolidato) e quindi non ha determinato l'annullamento. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio in cassazione.

Norme richiamate

  • art.360 cod.proc.civ., co.1 n.4 e n.3

    Limita il controllo in Cassazione sul vizio di motivazione ai casi di 'mancanza assoluta' o motivazione apparente/contraddittoria; la doglianza di insufficienza della motivazione non è più adeguata se non si configura il minimo costituzionale dell'obbligo motivazionale.

  • art.23, comma 8-bis, decreto-legge n.137/2020 (conv. L. n.176/2020)

    Consente, nelle ipotesi previste, il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale in presenza delle parti; qui il ricorso è stato trattato secondo tale disciplina.

  • art.2697 codice civile

    Pone l'onere della prova a carico di chi assume un fatto; la Corte conferma che l'onere gravava sull'Amministrazione, ma che questa può assolverlo mediante un quadro probatorio complessivo esaminato dal giudice di merito.

  • art.51, comma 3 e 2, D.P.R. n.131/1986

    Disposizioni sul valore venale in comune commercio come criterio di determinazione del valore dei terreni edificabili; la Corte rileva che il giudice di merito deve valutare il criterio sulla base di elementi comparativi e istruttori, ma le valutazioni di merito non sono sindacabili in sede di legittimità se ben motivate.

  • art.7 legge n.448/2001

    la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale

    La perizia giurata ai sensi dell'art.7 produce un valore minimo di riferimento ma non impedisce all'Amministrazione di accertare un valore superiore; il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche su elementi esterni alla perizia della parte.

  • art.57 e art.58 d.lgs. 546/1992

    Regole sulle novità in appello e sulla produzione documentale in grado di gravame: è possibile dedurre nuovi argomenti in appello se non si introduce nuova domanda, ma la produzione documentale tardiva è soggetta alle preclusioni e deve rispettare le norme processuali; tuttavia, se il giudizio di merito si basa già su elementi consolidati, la tardiva produzione può risultare meramente rafforzativa e non decisiva.

  • art.32, co.1 d.lgs. 546/1992

    Preclusioni probatorie nel processo tributario: la documentazione prodotta tardivamente in appello deve rispettare le regole di ammissibilità; la Corte ha rilevato che qui la tardiva produzione non è stata decisiva.

  • art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002

    Norma richiamata in ordine alla liquidazione delle spese e degli oneri processuali; la Corte l'ha applicata nella condanna alle spese.

Massime di principio

  • La carenza della motivazione è rilevante in Cassazione solo se sussiste una mancanza assoluta o una motivazione apparente/contraddittoria; la critica alla 'insufficienza' della motivazione è in genere inammissibile se mira a una diversa valutazione del fatto.
  • Le perizie dell'UTE sono perizie di parte e non sono automaticamente decisive: il giudice di merito deve valutarle criticamente insieme agli altri elementi istruttori e motivare il proprio convincimento.
  • L'onere della prova del maggior valore grava sull'Amministrazione (art.2697 c.c.), ma può essere assolta mediante un insieme di elementi (perizie UTE, accordi urbanistici, contratti conclusi) valutati nel loro complesso dal giudice.
  • La perizia giurata ex art.7 L.448/2001 costituisce un valore minimo di riferimento per taluni fini fiscali ma non preclude all'Amministrazione o al giudice di ritenere un valore superiore se emergono elementi probatori contrari.
  • In appello possono essere invocate argomentazioni difensive ulteriori rispetto al primo grado, purché non si introducano nuove domande; la produzione documentale tardiva è soggetta alle regole di ammissibilità e può essere considerata solo se rispettate le preclusioni, ma, se non decisiva, non invalida la decisione di merito.
  • Le valutazioni tecnico–estimative del giudice di merito sono in massima parte questioni di fatto e di apprezzamento che la Corte di legittimità non rivede se la motivazione è congrua e non contraddittoria.

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