Cassazione Civile, Ordinanza n. 13123/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il proprietario di un immobile ha agito contro la compagnia assicurativa che aveva trascritto un pignoramento immobiliare nei suoi confronti, poi dichiarato nullo all'esito di un giudizio di opposizione all'esecuzione. In primo e secondo grado la domanda risarcitoria è stata respinta. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 96 c.p.c., 2043 c.c. e 1362 c.c. e seguenti, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la domanda: secondo lui non chiedeva il risarcimento per l'incauto inizio dell'esecuzione forzata, ma il ristoro del danno derivante dal permanere della trascrizione del pignoramento dopo la sentenza che aveva accolto l'opposizione, quindi per un periodo successivo e autonomamente dannoso. Nella memoria ha invocato anche l'orientamento che ammette l'azione ex art. 2043 c.c. per la trascrizione di atti non trascrivibili, assunto ritenuto non pertinente dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, prima ancora che infondato, il motivo perché privo di una adeguata esposizione dei fatti e dei precedenti processuali rilevanti ai sensi dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.; in particolare, il ricorrente non ha chiarito se e come avesse già proposto in sede di opposizione all'esecuzione la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 2, c.p.c., né ha dimostrato l'assenza di giudicato sul punto. Nel merito ha comunque escluso che la responsabilità processuale aggravata possa essere frazionata in più condotte o in più periodi temporali, osservando che la richiesta di cancellazione volontaria della trascrizione del pignoramento prima del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione sarebbe incompatibile con la natura costitutiva della pronuncia e renderebbe inutile l'appello del creditore. Ha inoltre ribadito che la domanda di condanna generica ex art. 96 c.p.c. non è ammissibile e che, in questa fattispecie, la trascrizione del pignoramento è atto previsto e necessario, sicché non è applicabile il diverso orientamento sull'azione ex art. 2043 c.c. relativo alla trascrizione di domande giudiziali non trascrivibili. È stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata derivante da incauto esercizio dell'azione esecutiva deve essere proposta nel giudizio di opposizione all'esecuzione; non può essere frazionata in pretese autonome e non è ammissibile come condanna generica limitata all'an debeatur in un successivo giudizio.
L'orientamento che ammette la responsabilità aquiliana per trascrizione di atti non trascrivibili non si applica al pignoramento immobiliare, perché la trascrizione del pignoramento è prevista ed essenziale per l'efficacia dell'esecuzione.
La domanda è stata correttamente interpretata e qualificata dalla corte di merito, senza violazione dei criteri ermeneutici contrattuali.
Il ricorrente ha invocato i vizi di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando non espone in modo completo e specifico i fatti di causa e non indica con precisione gli atti e i documenti rilevanti, specie per verificare la proponibilità e l'eventuale preclusione della domanda.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.
È stata adottata la trattazione camerale non partecipata con facoltà di deposito di memoria.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. deve essere proposta nel giudizio in cui si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata; non è ammissibile una sua successiva riproposizione in autonomo giudizio per segmenti temporali separati della stessa vicenda.
- La responsabilità da incauto esercizio dell'azione esecutiva ha carattere unitario: non può essere artificiosamente scomposta tra danni anteriori e posteriori alla sentenza sull'opposizione per fondare nuove pretese autonome.
- La condanna generica al risarcimento ex art. 96 c.p.c. non è ammissibile, perché contrasta con il principio di concentrazione tra accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione e domanda risarcitoria.
- Chi ricorre per cassazione deve indicare con precisione il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda la censura, nonché le ragioni per le quali non operi un eventuale giudicato o preclusione; in difetto il ricorso è inammissibile ex art. 366 c.p.c.
- L'orientamento che consente l'azione ex art. 2043 c.c. per trascrizioni non dovute non si estende ai casi in cui la trascrizione sia prevista e necessaria per legge, come nel pignoramento immobiliare.
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