Cassazione Civile, Ordinanza n. 28406/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dalla soppressione dell’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica prevista dalla contrattazione collettiva del settore elettrico a favore dei dipendenti ENEL e, per estensione, di ex dipendenti e superstiti. I ricorrenti, già dipendenti e ora pensionati o superstiti, chiedevano l’accertamento del diritto a continuare a fruire della tariffa agevolata sulla base della disciplina collettiva vigente quando erano in servizio, con conseguente ripristino della fornitura agevolata; in subordine chiedevano una somma compensativa. La Corte d’appello aveva escluso che il beneficio integrasse un diritto quesito e aveva ritenuto efficace la disdetta della disciplina collettiva operata da ENEL anche nei confronti degli ex dipendenti. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1372 e 1373 c.c. per avere negato la natura di diritto quesito del beneficio; 2) violazione degli artt. 1322, 1372 e 1373 c.c. per avere ritenuto efficace la disdetta anche verso i lavoratori cessati dal servizio; 3) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per asserita lesione dei doveri di correttezza e buona fede nella disdetta e nella successiva intesa del 2015, che prevedeva una somma una tantum subordinata alla rinuncia formale alle agevolazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’agevolazione tariffaria non avesse natura retributiva/corrispettiva, perché non dipendeva dalla quantità o qualità della prestazione del singolo lavoratore, ma costituiva un beneficio di fonte collettiva. Ha escluso che il beneficio fosse entrato nel patrimonio dei ricorrenti come diritto quesito, qualificandolo invece come mera aspettativa alla conservazione della disciplina collettiva più favorevole. Ha inoltre affermato la legittimità del recesso dalla disciplina collettiva a tempo indeterminato, in assenza di un termine predeterminato, e ha ritenuto non decisivo che l’accordo del 2015 fosse stato sottoscritto da soggetti sindacali non rappresentativi del personale in quiescenza, poiché esso non incideva sulla validità della disdetta precedente ma offriva soltanto un’adesione a una somma una tantum in via conciliativa. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriori conseguenze in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
Richiamato per contestare la qualificazione e la portata dell’assetto negoziale collettivo relativo alle agevolazioni tariffarie.
Invocato per criticare l’interpretazione della disciplina collettiva sull’agevolazione tariffaria.
Invocato insieme agli altri criteri interpretativi contrattuali per sostenere una diversa lettura delle clausole collettive.
Richiamato per sostenere che la disdetta non potesse incidere sui diritti già maturati o spettanti ai pensionati.
Richiamato per contestare la possibilità di recesso dalla disciplina collettiva sulle agevolazioni tariffarie.
Richiamato per dedurre violazione dei doveri di correttezza nell’esercizio del recesso e nella successiva negoziazione.
Richiamato per dedurre violazione della buona fede nell’esecuzione del rapporto e nella disdetta degli accordi collettivi.
Richiamato con riferimento alla rinuncia formalizzata alle agevolazioni tariffarie nell’ambito dell’accordo successivo.
Richiamato con riferimento alla formalizzazione conciliativa della rinuncia al beneficio.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza.
Richiamato per recepire il principio di diritto già affermato nei precedenti sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 15 d.l. n. 333/1992 conv. in l. n. 359/1992
Richiamato nel ricostruire il mutamento della natura dell’ENEL da ente pubblico economico a società per azioni.
Richiamato per la liberalizzazione del mercato elettrico, rilevante nel superamento dell’istituto delle agevolazioni tariffarie.
direttiva 96/92/CE
Richiamata come fonte europea attuata dal d.lgs. n. 79/1999 sulla liberalizzazione del mercato elettrico.
d.l. n. 73/2007 conv. in l. n. 125/2007
Richiamato per indicare il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico.
art. 36 Cost.
Esclusa la sua operatività diretta sull’agevolazione tariffaria, ritenuta non retributiva e non correlata alla prestazione lavorativa.
Massime di principio
- Un beneficio previsto dalla contrattazione collettiva non diventa di per sé un diritto quesito del lavoratore cessato dal servizio: la sua conservazione nel tempo richiede una specifica clausola di salvaguardia o una diversa pattuizione collettiva.
- Quando l’istituto disciplinato dal contratto collettivo non ha natura corrispettiva rispetto alla prestazione lavorativa, esso non rientra nella nozione di retribuzione in senso proprio e non è automaticamente protetto come componente patrimoniale maturata del lavoratore.
- In caso di successione di contratti collettivi, le clausole precedenti sono normalmente sostituite dalle nuove discipline; il criterio del trattamento più favorevole non opera automaticamente sul piano collettivo, ma solo se le parti lo prevedono espressamente.
- Un contratto collettivo a tempo indeterminato è soggetto a recesso/disdetta: la perpetuità del vincolo sarebbe incompatibile con la funzione stessa della contrattazione collettiva e con l’evoluzione del contesto socioeconomico.
- La legittimità della disdetta della disciplina collettiva incide anche sulle posizioni degli ex dipendenti e dei superstiti quando essi vantino soltanto aspettative derivanti da una regolamentazione più favorevole e non diritti già entrati nel loro patrimonio.
- La qualificazione fiscale di un’erogazione come reddito di lavoro non è decisiva per stabilirne la natura nel rapporto di lavoro, poiché l’apprezzamento tributario risponde a finalità diverse da quelle civilistiche e lavoristiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28381/2023 del 11/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28382/2023 del 11/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28383/2023 del 11/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28388/2023 del 11/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28389/2023 del 11/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28391/2023 del 11/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →