Cassazione Civile, Ordinanza n. 30754/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso IRAP relativa agli anni 1998/2009. In primo grado la CTP aveva ritenuto decaduta la domanda di rimborso per alcune annualità per tardività rispetto al termine di 48 mesi ex art. 38 d.P.R. 602/1973 e aveva respinto il ricorso per il resto, affermando la sussistenza dell'autonoma organizzazione. In appello la CTR ha dichiarato inammissibile il gravame perché la costituzione dell'appellante era avvenuta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 d.lgs. 546/1992. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione dell'art. 22 d.lgs. 546/1992, dell'art. 156 c.p.c. e degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo e rigettare l'appello, anziché dichiarare inammissibile l'appello; ha inoltre prospettato un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, non fosse nulla né affetta da un contrasto decisivo tra motivazione e dispositivo: il giudice di merito aveva comunque attribuito prevalenza alla tardiva costituzione in giudizio, giungendo coerentemente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello. La Corte ha aggiunto che non sussisteva un errore materiale e che il ricorrente non aveva un interesse giuridicamente tutelabile a ottenere una diversa statuizione solo perché per lui più conveniente. Sono state poste le spese a carico del contribuente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il termine per la costituzione in giudizio dell'appellante nel processo tributario è rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'appello; la sua tardività può sorreggere la declaratoria di inammissibilità del gravame.
La nullità non può essere affermata se la decisione, nel suo complesso, consente di comprendere il contenuto effettivo della statuizione e non vi è lesione dell'idoneità del provvedimento a rendere conoscibile la decisione.
La censura è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato omessa pronuncia o extrapetizione nella sentenza impugnata.
La motivazione della sentenza è stata ritenuta sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi, nonostante la sinteticità.
È richiamato quale termine di decadenza per l'istanza di rimborso; nella specie la CTP aveva rilevato il superamento del termine per alcune annualità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando incida sulla possibilità di individuare con certezza il contenuto della decisione; negli altri casi può trattarsi di mero errore materiale o di formulazione non lineare, senza invalidità del provvedimento.
- La deduzione di un errore della sentenza di merito non è utile se la correzione richiesta non determinerebbe un risultato processuale favorevole alla parte ricorrente o se l'interesse è meramente strumentale a finalità ulteriori rispetto alla tutela giurisdizionale.
- La tardiva costituzione dell'appellante nel processo tributario può legittimare la declaratoria di inammissibilità dell'appello, anche quando nella motivazione siano richiamate ulteriori ragioni relative alla domanda originaria.
- Gli strumenti processuali devono essere utilizzati per il corretto funzionamento del processo e non per finalità devianti o eccedenti: l'uso strumentale del rimedio processuale è incompatibile con i canoni di lealtà, correttezza e buona fede processuale.
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