Cassazione Civile, Sentenza n. 10080/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, viceprocuratori onorari in servizio da oltre quindici anni con rinnovi reiterati, hanno chiesto che fosse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Ministero della Giustizia (al fine di ottenere a ogni effetto economico, previdenziale e assistenziale ferie retribuite, indennità per malattia/infortunio, TFR, contribuzione previdenziale ecc.). Hanno dedotto continuità e carattere pieno della prestazione (timbrature, presenza in ufficio, attività delegate oltre alle udienze), partecipazione a selezione pubblica, assoggettamento a direttive e sanzioni dell'amministrazione, mancata iscrizione a albi o partita IVA e il compenso percepito a carattere mensile. In via subordinata hanno chiesto il riconoscimento di istituti tipici del lavoro subordinato e, inoltre, la rimessione alla Corte di Giustizia UE e alla Consulta di questioni comunitarie e costituzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le decisioni di merito che avevano escluso la natura di rapporto di lavoro subordinato. La Corte ha ritenuto che la qualifica normativa e la disciplina dei viceprocuratori onorari (anche alla luce del d.lgs. n.116/2017 e della normativa preesistente) configurino un incarico onorario/di servizio, non un rapporto di pubblico impiego subordinato; gli elementi fattuali indicati (continuità, inserimento nell'organico, selezione pubblica, stipendio periodico, vincoli direttivi) non sono, di per sé né cumulativamente, idonei a trasformare l'incarico onorario in rapporto di lavoro subordinato ove la normativa individui tale figura come onoraria. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. sentenza C‑658/18) che può qualificare magistrati onorari come "lavoratori" ai fini dell'applicazione di talune direttive UE (ferie, durata rapporti a termine), ma ha precisato che tale qualificazione UE non equivale automaticamente alla costituzione, nel diritto interno, di un rapporto di lavoro subordinato né consente l'ottenimento di una declaratoria generale senza specifiche domande individuali (es. giorni di ferie non fruiti, contributi richiesti dagli enti previdenziali). Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)
Storicamente regolava la figura dei viceprocuratori onorari e contribuiva alla distinzione tra incarico onorario e rapporto di lavoro subordinato; la Corte ricorda la tradizione normativa che inquadra la figura come onoraria
D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria)
«L’incarico di magistrato onorario [...] non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego»
La norma conferma per legge la natura onoraria dell'incarico; la Corte la interpreta come elemento decisivo che rende incompatibile, di regola, la ricostruzione di un rapporto di pubblico impiego subordinato
Art. 106 Cost.
«Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.»
La Corte richiama l'assetto costituzionale della magistratura, che contempla solo magistrati di carriera e magistrati onorari: il giudice non può creare via giurisdizionale un 'tertium genus' di magistrati trasformandoli in dipendenti pubblici a tempo indeterminato
Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (CES, UNICE e CEEP)
La Corte riconosce che l'Accordo quadro e la direttiva possono, secondo la giurisprudenza CJEU, trovare applicazione se il soggetto rientra nella nozione eurounitaria di "lavoratore a tempo determinato"; tuttavia l'applicazione richiede la verifica fattuale e non impone automaticamente la qualificazione come rapporto subordinato nel diritto interno
Direttiva 2003/88/CE (orario di lavoro e ferie)
Secondo la giurisprudenza CJEU la direttiva può applicarsi a magistrati onorari rientranti nella nozione eurounitaria di 'lavoratore', garantendo ad esempio il diritto a ferie retribuite; la Corte italiana segnala la necessità di domande individuali e prova dei fatti
Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-658/18 (16 luglio 2020)
La Corte di Giustizia ha affermato che giudici/ magistrati onorari possono rientrare nella nozione eurounitaria di "lavoratore" se svolgono prestazioni reali, non marginali, sotto la direzione di un'altra persona e percepiscono una remunerazione; ciò consente l'applicazione di alcune direttive UE (ferie, tutela) ma lascia al giudice nazionale la verifica fattuale
Sentenza Corte di Giustizia UE (7 aprile 2022, richiamata nella decisione)
Ha ribadito e ampliato i principi della C-658/18: se il magistrato onorario rientra nella nozione di lavoratore a tempo parziale o determinato e si trova in situazione comparabile a magistrati ordinari, alcune differenze di trattamento (es. ferie, regime assistenziale) possono essere contrarie al diritto UE; inoltre la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato limita rinnovi e richiede sanzioni efficaci contro rinnovi abusivi
Il compenso dei viceprocuratori onorari è stato storicamente qualificato come indennitario piuttosto che retributivo; la Corte sottolinea che la natura dell'indennità è prevista dalla normativa e non equivale a retribuzione tipica del lavoro subordinato
Norma richiamata in tema di diritti nel lavoro subordinato; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'articolo perché esaustiva la qualificazione normativa dell'incarico come onorario
D.Lgs. n.165/2001, art. 36, comma 2
Richiamato in relazione all'impossibilità di ottenere, per via giudiziaria, la costituzione di rapporti di pubblico impiego a tempo indeterminato in contrasto con la disciplina del pubblico impiego
Massime di principio
- La qualifica normativa dell'incarico (es. espressa dalla legge che definisce la prestazione "onoraria") è determinante: anche una prestazione continuativa e organizzata non si converte automaticamente in rapporto di lavoro subordinato se la legge inquadra la figura come incarico onorario.
- Singoli elementi indicativi di subordinazione (continuità, inserimento in pianta organica, selezione pubblica, compenso periodico, direzione e controlli) non sono di per sé sufficienti a qualificare la prestazione come lavoro subordinato quando la normativa di riferimento identifica la figura come onoraria.
- La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE può qualificare magistrati onorari come "lavoratori" ai fini dell'applicazione di direttive UE (es. ferie, orario, limiti sui rinnovi a termine), ma tale qualificazione non trasforma automaticamente il rapporto in lavoro subordinato nel diritto interno: occorre sempre la verifica concreta dei fatti e l'azione volta a ottenere diritti individuali specifici.
- Per far valere diritti derivanti dal diritto UE (ferie maturate e non godute, tutela contro rinnovi abusivi, parità di trattamento) è necessario proporre domande individuali e provare fattualmente le prestazioni e i periodi rivendicati; le domande generiche di declaratoria di subordinazione e di esigibilità di diritti economici/previdenziali in termini astratti sono normalmente inammissibili.
- Le questioni contributive/previdenziali richiedono, di regola, interventi nei confronti degli enti previdenziali competenti (es. INPS) o la presenza di una specifica previsione legislativa; il giudice non può creare, con una sentenza dichiarativa, un regime previdenziale ex novo.
- Non è possibile ottenere via giudiziaria la trasformazione di incarichi onorari in posti di pubblico impiego a tempo indeterminato se tale trasformazione contrasterebbe con il quadro costituzionale e statutario (art. 106 Cost. e disciplina del pubblico impiego); il rimedio va ricercato eventualmente in sede legislativa o tramite azioni individuali ben circostanziate.
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