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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9754/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del licenziamento intimato dalla cooperativa Dea Service il 17/03/2018: il ricorrente denunciava la nullità della procedura prevista dalla legge n. 223/1991, l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, la violazione dell'art. 2112 c.c. (trasferimento d'azienda) e chiedeva il riconoscimento del diritto alla prosecuzione del rapporto con la cessionaria Business Logistic s.r.l. e la condanna risarcitoria delle due società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Potenza nella parte in cui aveva qualificato i licenziamenti come plurimi per giustificato motivo oggettivo anziché come licenziamenti collettivi per cessazione dell'attività. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse accertato se la proposta di riassunzione da parte di Business Logistic s.r.l. soddisfacesse i requisiti dell'art. 7, comma 4‑bis d.l. 112/2008 (esonero dall'applicazione dell'art. 24 l. 223/1991), e ha rimesso la causa alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame, anche con riguardo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità; il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • legge 23 luglio 1991, n. 223 (art. 24, artt. 4 e 5)

    Disciplina del licenziamento collettivo per riduzione o cessazione dell'attività: la Corte ricorda che la cessazione totale dell'attività rientra nell'ambito dell'art. 24 e impone il rispetto della procedura e dei termini (es. comunicazioni e consultazioni sindacali).

  • legge 15 luglio 1966, n. 604 (art. 3)

    Richiama principi generali di tutela contro i licenziamenti illegittimi; utilizzata nella valutazione della correttezza della qualificazione del recesso.

  • codice civile (art. 2112)

    Norma sul trasferimento d'azienda: la Corte sottolinea che il diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto non è automatico nel subentro di un appalto e richiede una concreta valutazione degli elementi che configurano un trasferimento d'azienda.

  • decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod. in legge 6 febbraio 2009, n. 31 (art. 7, comma 4‑bis)

    "nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto ... l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ..."

    Prevede un esonero dall'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi quando il nuovo appaltatore riassume il personale a parità di condizioni economiche e normative o in esito ad accordi collettivi rappresentativi; la Corte afferma che occorre accertare se tale requisito ricorre per giustificare il mancato rispetto della procedura collettiva.

  • codice civile (art. 2697)

    Principio sull'onere della prova: la Corte richiama che gravano sul lavoratore le prove necessarie per dimostrare gli elementi (es. trasferimento d'azienda) cui si aggrappa la sua domanda.

  • decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8‑bis)

    Norma di natura processuale che ha consentito la presentazione di conclusioni scritte dal P.M.; citata in relazione al deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero nel procedimento.

  • codice di procedura civile (artt. 115, 116, 416, comma 3)

    Richiami alle regole probatorie e procedurali utilizzate nel giudizio: valutazione delle prove, onere della prova e disciplina dei mezzi istruttori nei giudizi civili.

Massime di principio

  • La cessazione totale dell'attività d'impresa può configurare un licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 24 l. 223/1991: la qualificazione come licenziamento collettivo o come pluralità di licenziamenti individuali dipende da criteri numerici, temporali e organizzativi e non può essere elusa con una qualificazione formale.
  • L'esonero dall'applicazione della procedura prevista dall'art. 24 (subentro nell'appalto) opera solo se il nuovo appaltatore riassume i lavoratori a parità di condizioni economiche e normative o sulla base di accordi collettivi rappresentativi (art. 7, comma 4‑bis d.l. 112/2008); compete al giudice accertare tale corrispondenza fattuale.
  • Il trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. non si verifica automaticamente al subentro nell'appalto: va valutata la continuità dell'attività, l'utilizzo degli stessi beni strumentali, la prosecuzione della stessa clientela e l'eventuale trasferimento di una parte significativa dell'organizzazione, compreso il personale specializzato; l'onere della prova grava su chi lo allega.
  • La mancata osservanza degli obblighi procedurali e temporali previsti per i licenziamenti collettivi (comunicazioni, termini, consultazioni) può rendere inefficaci i licenziamenti: il giudice deve verificare l'osservanza formale e sostanziale della procedura.
  • In presenza di subentro contrattuale con riassunzione di lavoratori, è necessario esaminare non solo la mera dichiarazione di riassunzione ma la reale parità di condizioni economiche e normative e la sostanziale continuità dell'attività per stabilire l'applicabilità o meno della disciplina dei licenziamenti collettivi.
  • Per affrontare casi analoghi è utile acquisire e documentare: copia dei contratti d'appalto (vecchio e nuovo), elenco dei lavoratori riassunti e relative condizioni, verbali di conciliazione, elementi sull'uso dei beni e l'organizzazione produttiva, e ogni elemento probatorio rilevante sul trasferimento di attività o personale.

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