Cassazione Civile, Sentenza n. 9724/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'ASP aveva impugnato la sentenza che aveva riconosciuto alla dipendente il diritto al risarcimento per l'inadempimento dell'azienda ad avviare la procedura di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi dirigenziali, sostenendo che non sussisterebbe un diritto soggettivo alla graduazione e alla relativa parte variabile della retribuzione (ma solo una mera aspettativa) e che, in ogni caso, l'esistenza e la misura del danno dovevano essere provate rigorosamente dal lavoratore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'ASP e anche il ricorso incidentale della lavoratrice (che chiedeva il computo del danno includendo la tredicesima). La Corte ha affermato che: 1) la graduazione delle funzioni e la pesatura degli incarichi è un obbligo dell'amministrazione (atto di macroorganizzazione rientrante nei poteri di vertice) e la relativa procedura negoziale con i sindacati è condizione necessaria e obbligatoria; 2) il dipendente ha un diritto soggettivo alla attivazione di tale procedura e, in caso di inadempimento dell'ente, può ottenere risarcimento per equivalente (non tutela in forma specifica, perché l'atto è infungibile e discrezionale); 3) l'onere della prova grava sull'amministrazione che deve allegare e provare eventuali eventi imprevedibili o cause non imputabili che abbiano impedito l'adempimento; al contrario il lavoratore deve solo indicare la fonte del diritto e l'inadempimento; 4) il danno spettante è in concreto perdita di una chance retributiva e può essere accertato anche con presunzioni e liquidato in via equitativa; 5) la Corte ha ritenuto congruo l'uso dei parametri individuati successivamente (delibera ASL del 21.1.2013) per la liquidazione e ha però escluso la necessità di computare obbligatoriamente la tredicesima nella stima risarcitoria. Le spese di giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 29/1993, art. 24 comma 1
La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Stabilisce il principio per cui la retribuzione accessoria dei dirigenti è correlata alle funzioni; individua la competenza delle amministrazioni a graduare funzioni e responsabilità, ponendo le basi dell'obbligo amministrativo di procedere alla graduazione.
CCNL 5 dicembre 1996, art. 51, 55, 60
Disciplina le modalità di graduazione delle funzioni dirigenziali, la composizione della retribuzione di posizione (parte fissa e variabile) e l'istituzione/finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione; pone l'obbligo di utilizzo delle risorse del fondo e vincola l'attribuzione della componente variabile all'esito della procedura aziendale.
CCNL 8 giugno 2000, art. 4, 5, 39, 50
Regola la contrattazione collettiva integrativa (oggetto e procedure), i tempi per l'avvio delle trattative, le competenze aziendali nella determinazione della quota variabile e le modalità di costituzione dei fondi; conferma il quadro procedurale obbligatorio che deve precedere la graduazione.
CCNL 3 novembre 2005, art. 24
Interpretazione autentica degli articoli precedenti che chiarisce la composizione della retribuzione di posizione (quota tabellare fissa e variabile e quota aziendale variabile collegata all'incarico) e il principio della corresponsione di una quota minima fino al conferimento degli incarichi.
d.lgs. 165/2001, art. 2 comma 1
Colloca l'atto di graduazione delle funzioni nell'ambito degli atti di organizzazione dell'amministrazione (potere di vertice), esplicitando la natura amministrativa dell'atto ma senza esonerare l'ente dall'obbligo di procedere secondo legge e contratto.
Codice civile, artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2056
Richiamati i principi generali sulla responsabilità contrattuale (art. 1218), sul nesso di causalità e limiti del risarcimento (art. 1223), sulla prova e liquidazione del danno (artt. 1226, 2056) e sulla responsabilità aquiliana (art. 2043). Nel caso, la doglianza era per inadempimento contrattuale/obbligazione negoziale e la Corte ha applicato le regole di ripartizione dell'onere probatorio e la possibilità di risarcire la perdita di chance.
Massime di principio
- La procedura di graduazione delle funzioni e la pesatura degli incarichi è un obbligo dell'amministrazione: il dipendente ha un diritto soggettivo all'attivazione della procedura, non una mera aspettativa.
- La fase negoziale con i sindacati e la costituzione del fondo sono atti preparatori obbligatori; la loro inosservanza non esonera l'ente dall'obbligo di portare a termine la procedura, ma la P.A. deve provare eventuali eventi imprevedibili o cause di forza maggiore che giustifichino il mancato adempimento.
- In caso di omissione dell'ente, la tutela non è in forma specifica (l'atto è infungibile e discrezionale) ma risarcitoria: il lavoratore può ottenere un risarcimento per equivalente, anche per perdita di chance retributiva.
- L'onere probatorio è ripartito: il lavoratore deve allegare la fonte del diritto e l'inadempimento; l'amministrazione deve allegare e provare cause di non imputabilità o impedimenti.
- Il danno da perdita di chance può essere provato anche per presunzioni e liquidato in via equitativa tenendo conto della probabilità e consistenza della chance; non è obbligatorio includere ogni specifica posta retributiva (es. tredicesima) nella liquidazione risarcitoria.
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