Cassazione Civile, Sentenza n. 9650/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della qualificazione dei recesso/licenziamenti intimati da Dea Service il 17 marzo 2018: il ricorrente contestava che si trattasse di licenziamento collettivo (con conseguente inapplicabilità senza garanzie della procedura collettiva) e non di licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo; deduceva inoltre il trasferimento d'azienda tra Dea Service e Business Logistic in occasione del subentro nell'appalto e la consequenziale tutela ex art. 2112 c.c.; censurava la ripartizione dell'onere della prova in ordine al trasferimento e la mancata verifica, da parte della Corte territoriale, della rispondenza della riassunzione da parte della subentrante ai requisiti dell'art. 7, comma 4‑bis (parità di condizioni economiche e normative o accordi collettivi). Altri motivi (oneri probatori, spese) sono stati proposti ma poi assorbiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi: ha ritenuto errata la qualificazione dei licenziamenti come "plurimi oggettivi" senza verificare la possibile ricorrenza del licenziamento collettivo ex art. 24 l. 223/1991 e senza accertare se la subentrante (Business Logistic) avesse effettivamente assicurato la riassunzione alle condizioni previste dall'art. 7, comma 4‑bis d.l. 112/2008 (che esonera dall'applicazione dell'art. 24 solo se assicurata la parità di condizioni o vi è accordo collettivo). Ha inoltre censurato la mancata verifica della questione relativa al subentro e al trasferimento d'azienda nonché la corretta ripartizione dell'onere probatorio su tali profili. I primi due motivi sono stati ritenuti fondati; gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame (compresa la regolazione delle spese di legittimità). In via preliminare è stata respinta l'eccezione di nullità della procura speciale.
Norme richiamate
legge n. 604/1966
Richiamata nella veste normativa generale sui licenziamenti individuali; la corte valuta la corretta applicazione delle norme sui licenziamenti alla fattispecie concreta.
art. 7, comma 4‑bis d.l. 112/2008 (conv. l. 31/2008)
"nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223..."
La deroga all'applicazione dell'art. 24 L. 223/1991 opera solo se la subentrante riassume il personale a parità di condizioni economiche e normative o a seguito di accordo collettivo; occorre un accertamento concreto di tali presupposti prima di escludere la procedura per licenziamento collettivo.
legge n. 223/1991 (art. 24, art. 4, art. 5)
Disciplina il licenziamento collettivo e la procedura sindacale/informativa; la corte ricorda che la cessazione dell'attività rientra nell'ipotesi di licenziamento collettivo e richiede il rispetto della procedura salvo il caso di eccezione previsto dall'art. 7 comma 4‑bis.
art. 2112 c.c.
Norma sul trasferimento d'azienda e sulla continuità dei rapporti di lavoro; la Corte richiama la necessità di valutare se il subentro costituisca trasferimento d'azienda con trasferimento automatico dei rapporti o meno, in relazione agli elementi di continuità organizzativa e di identità dell'impresa.
art. 29, terzo comma d.lgs. 276/2003
Richiamato in relazione alla disciplina del cambio d'appalto e alla valutazione degli elementi che possono escludere il trasferimento d'azienda; utilizzato per discutere l'onere della prova e la fattispecie concreta.
art. 2697 c.c.
Principio sull'onere della prova: la Corte censura la ripartizione errata dell'onere probatorio operata dalla Corte territoriale in relazione alla prova degli elementi che configurano o meno il trasferimento d'azienda.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di regime di soccombenza e spese; la Corte di legittimità ha assorbito il motivo relativo alle spese, demandando la regolazione delle stesse al giudice di rinvio.
Massime di principio
- La qualificazione di licenziamento collettivo (legge 223/1991) non può essere esclusa tout court se cessa l'attività: la cessazione totale rientra nella disciplina dei licenziamenti collettivi e impone l'accertamento del rispetto della procedura, salvo che ricorra l'esonero previsto dall'art. 7, comma 4‑bis.
- L'esonero dall'applicazione dell'art. 24 L. 223/1991 per il subentro nell'appalto opera solo quando la subentrante riassume i lavoratori "a parità di condizioni economiche e normative" o vi è un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; tale circostanza deve essere verificata dal giudice di merito.
- Nel caso di cambio d'appalto, l'accertamento di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. richiede valutazione concreta degli elementi di continuità dell'organizzazione, nonché della identità di impresa; l'onere della prova su tali elementi non può essere impropriamente spostato esclusivamente sul lavoratore.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente perché ritiene che sussistano (o non sussistano) i presupposti per l'applicazione della disciplina del licenziamento collettivo o per l'operatività dell'art. 7, comma 4‑bis; la mancata verifica costituisce motivo di cassazione quando incide sulla tutela sostanziale dei lavoratori.
- Le questioni processuali relative all'onere probatorio e alla corretta qualificazione giuridica del recesso datoriali sono rilevanti e possono determinare la rinnovazione del giudizio di merito se la decisione è fondata su una errata ricostruzione normativa o su motivazione insufficiente.
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