Cassazione Civile, Sentenza n. 10046/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo presentata da Elena Cristi. La ricorrente contestava l'esclusione di varie poste spettanti per rapporto di agenzia (in particolare indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela e provvigioni relative a specifici periodi del 2017). Il Tribunale aveva ammesso in via privilegiata soltanto alcune provvigioni (ai sensi dell'art. 2751bis n.3 c.c.) escludendo le altre indennità sia per aver ritenuto il contratto sciolto ope legis per il fallimento della preponente, sia per difetto di prova della maturazione delle provvigioni richieste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso (quello relativo all'applicazione della regola di sospensione del rapporto prevista dall'art. 72 l. fall. vs l'assimilazione al mandato e scioglimento ex art. 78 l. fall.), ritenendo che al rapporto di agenzia pendente, in caso di fallimento del preponente, si applichi la regola generale di sospensione dell'art. 72 l. fall. (e non lo scioglimento automatico), con la conseguenza che le indennità di mancato preavviso e suppletiva di clientela, di natura indennitaria, possono essere ammesse allo stato passivo come crediti concorsuali qualora non si sia verificato il subentro del curatore. Ha rigettato gli altri motivi (prodizione documentale, onere della prova, vizio di motivazione). Per effetto della cassazione parziale, il decreto impugnato è annullato e la causa rinviata al Tribunale di Venezia in diversa composizione per nuovo esame, comprese le spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 72 legge fallimentare
Regola generale di sospensione dei rapporti pendenti all'apertura della procedura: applicabile al rapporto di agenzia pendente in caso di fallimento del preponente, comportando sospensione e non scioglimento automatico del contratto
art. 78 legge fallimentare
"il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario"
Testo novellato interpretato dalla Corte: anche ove si assimilasse l'agenzia al mandato, l'art. 78 così come novellato non giustifica lo scioglimento automatico del rapporto del preponente; anzi la stessa norma conferma la centralità della regola di sospensione ove non vi siano diverse disposizioni
art. 1751 c.c.
Rilevante nel quadro delle indennità dovute per cessazione del rapporto di agenzia (richiamato nella censura della ricorrente ma valutato nel quadro della sospensione vs scioglimento)
art. 1750 c.c.
Richiamato in relazione alla durata del preavviso (regole codicistiche sulla durata del preavviso per agenti), valutato in relazione agli AEC vigenti
art. 1748 c.c.
Principi sull'onere della prova in tema di provvigioni: l'agente deve provare l'avvenuto buon fine degli affari o che il mancato pagamento è dovuto a fatto imputabile al preponente; diritto dell'agente alle informazioni necessarie per verificare le provvigioni
art. 1749 c.c.
Riconosce il diritto dell'agente ad ottenere l'accesso a documentazione e scritture del preponente; funzione strumentale all'accertamento delle provvigioni
art. 2751bis n.3 c.c.
Norma richiamata dal Tribunale in relazione all'ammissione privilegiata di alcune provvigioni nello stato passivo; utilizzata per distinguere poste già ammesse dalle altre contestate
art. 210 c.p.c.
Potere del giudice di ordinare l'esibizione di scritture contabili su istanza; principio applicabile se la parte dimostra interesse concreto e indica documenti determinati o determinabili
art. 2697 c.c.
Regola generale sull'onere della prova richiamata nelle censure, con la Corte che ne riafferma l'applicazione nei limiti della disponibilità e vicinanza della prova
Accordi Economici Collettivi settore industria (AEC) 20 marzo 2002 e 30 luglio 2014
"il presente … potrà essere risolto in qualunque momento da una delle parti mediante preavviso scritto secondo i termini previsti dall'A.E.C. vigente"
I contratti collettivi invocati dall'agente sono strumenti normativi rilevanti per la determinazione dei termini di preavviso; la Corte ha ritenuto che la loro tardiva produzione/produzione non simultanea con l'atto introduttivo ne abbia limitato l'efficacia probatoria nel giudizio di merito
art. 132 c.p.c. e art. 118 disposizioni attuative c.p.c.
Richiamati rispetto alla critica di motivazione 'copia e incolla'; la Corte ha ritenuto inesistente il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. quando la motivazione è intellegibile e sufficiente
art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020
Norma procedurale richiamata per il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nella fase di esame in Cassazione
Massime di principio
- In caso di fallimento del preponente, il rapporto di agenzia pendente è disciplinato in via generale dall'art. 72 l.f. (sospensione dell'esecuzione del contratto) e non si scioglie automaticamente per il solo fallimento; questa sospensione rende ammissibili allo stato passivo, come crediti concorsuali, indennità di mancato preavviso e suppletiva di clientela se non interviene il subentro del curatore
- La scelta del curatore (anche tacita o desumibile da provvedimenti della curatela, come l'esclusione di crediti dallo stato passivo) può determinare lo scioglimento definitivo del rapporto e quindi la possibilità di liquidare indennità come poste concorsuali
- Le provvigioni richiedono prova della maturazione (buon fine degli affari) da parte dell'agente; se i documenti rilevanti sono in possesso esclusivo del preponente, l'agente deve comunque indicare con precisione l'interesse e i documenti richiesti per ottenere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
- Le indennità di preavviso e di clientela hanno natura indennitaria e non retributiva/risarcitoria: ciò incide sulla loro ammissibilità nello stato passivo e sulla qualificazione del credito
- La produzione tempestiva degli AEC e dei documenti contrattuali rilevanti è strategica: la mancata o tardiva produzione può pregiudicare la loro efficacia probatoria nel giudizio; l'opponente deve indicare specificamente i documenti che intende valersi ai sensi delle norme fallimentari
- In impugnazione in Cassazione le censure di mera diversa valutazione interpretativa dei fatti o del testo contrattuale sono difficilmente accolte: la Corte di legittimità sindaca errori di diritto più che valutazioni di fatto, salvo motivazione omessa o manifesta illogicità
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