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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10373/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Poste Italiane contestava al dipendente l'aver falsamente attestato la consegna di n.12 CAD (Comunicazioni di Avvenuto Deposito) affidategli per il recapito, mentre le medesime erano state ritrovate il 20.10.2017 abbandonate nei pressi di un cassonetto per rifiuti. In base ai sistemi informativi aziendali risultavano invece regolarmente consegnate. Poste Italiane intimò il licenziamento disciplinare senza preavviso per fatti riconducibili agli artt. 54 comma VI lett. A), C) e K) e 80 lett. E) del CCNL. Lavoratore impugnò il licenziamento; in primo grado il Tribunale, in sede di opposizione, dichiarò il licenziamento illegittimo e ordinò la reintegra, ma la Corte d'Appello di Roma riformò la decisione accogliendo le argomentazioni della società (presunzioni gravi, precisi e concordanti e sussumibilità nella fattispecie di cui all'art. 54 VI lett. K del codice disciplinare). Il ricorrente propose ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto che la ricostruzione della Corte d'Appello, secondo cui la lettera di contestazione disciplinare poteva ragionevolmente essere interpretata come riferita sia all'attestazione falsa di consegna sia al rinvenimento delle CAD nei pressi del cassonetto, fosse una interpretazione plausibile dell'atto unilaterale e sottratta al sindacato di legittimità. Ha inoltre confermato la legittima utilizzazione, da parte del giudice di merito, del ragionamento presuntivo (artt. 2727 e 2729 c.c.) basato su indizi gravi, precisi e concordanti, osservando che le doglianze del ricorrente si limitavano a un riesame del merito e non dimostravano l'assoluta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (compensi euro 4.500,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori), nonché all'ulteriore contributo unificato nei termini di legge.

Norme richiamate

  • CCNL 30.11.2017, art. 54 comma VI lett. A), C) e K) e art. 80 lett. E)

    art. 54 comma VI lett. A), C) e K; art. 80 lett. E

    Le norme del codice disciplinare sono state richiamate da Poste Italiane per inquadrare la condotta come fatto doloso di gravità tale da giustificare il licenziamento senza preavviso (lett. K) e altre fattispecie richiamate. La Corte d'Appello ha ritenuto la fattispecie sussumibile nelle predette norme.

  • Codice Civile, artt. 2727 e 2729

    I giudici di merito hanno fatto ricorso a presunzioni semplici basate su indizi gravi, precisi e concordanti per inferire la responsabilità del lavoratore; la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione di fatto se adeguatamente motivata.

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Il ricorrente denunciava decisione oltre i limiti della domanda (ultra/extra petita). La Cassazione ha escluso il vizio, ritenendo che la Corte d'Appello abbia dato una interpretazione plausibile e rientrante nei limiti della contestazione disciplinare.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 (n.4 e n.3 indicati in motivi)

    art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4

    Articoli richiamati per le censure in cassazione (nullità per violazione delle norme sul decisum e motivazione/non motivazione). La Corte ha ritenuto le censure infondate o limitate a una diversa rivalutazione del merito, non idonee a integrare vizio di legittimità.

  • Legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori), art. 7 comma 2

    art. 7 co. 2 legge n.300/1970

    Il ricorrente invocava la tutela prevista dall'art.7 co.2 (nullità/limitazioni del licenziamento disciplinare in relazione a determinate ipotesi). La Corte ha ritenuto la doglianza inadeguata a dimostrare un'applicazione erronea della norma, essendo la contestazione fondata su elementi indiziari valutati dal giudice di merito.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n.13, art. 23 comma 8-bis (conv. legge 18.12.2020 n.176)

    art. 23 comma 8-bis D.L. 28.10.2020 n.13 conv. in L. 18.12.2020 n.176

    Norma processuale richiamata con riferimento al deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; non incide sul merito sostanziale della controversia.

  • DPR n.115/2002, art. 13 comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater DPR n.115/02

    Richiamato in relazione all'obbligo del versamento di eventuale ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, quando ricorrano i presupposti processuali.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sindaca valutazioni di fatto adeguatamente motivate: se la Corte d'appello fornisce una interpretazione plausibile e non manifestamente illogica di una contestazione disciplinare, quella interpretazione è insindacabile in sede di legittimità.
  • L'utilizzo di presunzioni semplici (artt. 2727 e 2729 c.c.) è ammesso quando il giudice di merito individua indizi gravi, precisi e concordanti e costruisce un percorso logico-palesemente motivato; tali valutazioni non vengono rimesse in discussione dalla Cassazione se non emergono vizi di illogicità o contraddittorietà assoluti.
  • La qualificazione del fatto contestato nella lettera di addebito può essere interpretata in più modi: il giudice di merito può privilegiare una interpretazione ragionevole e lineare dell'atto unilaterale, purché motivata; il lavoratore non può criticare in cassazione la scelta interpretativa se rientra tra le plausibili.
  • Le censure che si limitano a chiedere un nuovo esame del merito o a prospettare una diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili in sede di cassazione: è necessario dimostrare vizi giuridici o contraddittorietà/illogicità della motivazione.
  • La mera possibilità che terzi abbiano potuto intervenire o alterare la sorte di documenti affidati al lavoratore richiede elementi probatori specifici per scalfire la valutazione indiziaria a carico del dipendente; la semplice ipotesi alternativa non è sufficiente.

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