Cassazione Civile, Sentenza n. 10045/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva qualificato i licenziamenti intimati dalla cooperativa Dea Service il 17 marzo 2018 come licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo (cessazione dell'unica commessa/appalto) e non come licenziamento collettivo per cessazione dell'attività; inoltre chiedevano il riconoscimento del trasferimento d'azienda verso Business Logistic e la conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c. Il primo motivo di cassazione contestava la errata qualificazione giuridica del recesso (collettivo vs. plurimo oggettivo) e la mancata verifica, da parte della Corte territoriale, dell'applicabilità dell'art. 7, comma 4‑bis d.l. 112/2008 (esonero dalla procedura collettiva in caso di riassunzione da parte del subentrante a parità di condizioni). Il secondo motivo deduceva omessa valutazione degli elementi probatori a sostegno del trasferimento d'azienda (passaggio di consistente manodopera specializzata e continuità dell'attività).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha censurato la Corte d'appello per non aver accertato se sussistessero i presupposti dell'art. 7, comma 4‑bis d.l. 112/2008 (ossia la riassunzione da parte del nuovo appaltatore a "parità" di condizioni economiche e normative), che può esonerare dall'applicazione della procedura collettiva prevista dall'art. 24 L. 223/1991. Il secondo motivo è stato assorbito. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Salerno per un nuovo esame della questione, anche sulla regolazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 24 legge 23 luglio 1991 n. 223
prevvede il licenziamento collettivo anche nel caso di cessazione totale dell'attività d'impresa
La Corte ricorda che l'art. 24 si applica anche alla cessazione totale dell'attività e impone procedure e comunicazioni specifiche; la mancata osservanza della procedura determina l'inefficacia dei licenziamenti collettivi
art. 7, comma 4‑bis d.l. 112/2008 conv. l. 31/2008
nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto ... l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ... purché i lavoratori siano riassunti "a parità" di condizioni economiche e normative
La norma può esonerare dall'applicazione della procedura collettiva se il subentrante riassume il personale alle stesse condizioni economiche e normative; spettava alla Corte territoriale accertare se tali presupposti fossero concreti nel caso di specie
art. 2112 c.c.
Riguarda gli effetti della successione d'azienda; la Corte territoriale aveva escluso il trasferimento d'azienda tra Dea Service e Business Logistic, ma la questione è stata assorbita dalla Corte di Cassazione con rinvio per ulteriori accertamenti se necessario
art. 3 legge n. 604/1966
Norma richiamata in relazione all'impugnazione dei licenziamenti e alla loro qualificazione; posta a riferimento per le questioni di legittimità del recesso datoriale
artt. 4 e 5 legge n. 223/1991
Prevedono la procedura collettiva, l'obbligo di informazione/consultazione sindacale e i criteri di scelta dei lavoratori; la loro osservanza è centrale nei licenziamenti collettivi
art. 2697 c.c.
Principio sulla distribuzione dell'onere della prova: chi allega fatti deve provarli; la Corte richiama che grava sui lavoratori l'onere di provare la sussistenza del trasferimento d'azienda
artt. 1175 e 1375 c.c.
Principi generali di correttezza e buona fede nell'esercizio dei diritti e nell'esecuzione dei contratti, richiamati in relazione ai criteri di scelta e alla condotta datoriale
art. 115 c.p.c. (e art. 116 c.p.c.)
Richiamati in relazione ai criteri di ammissione e valutazione dei mezzi di prova e alla motivazione; utilizzati per censurare la motivazione della Corte d'appello sulla qualificazione dei licenziamenti
Massime di principio
- Se la cessazione di un'appaltatrice comporta la perdita dell'unica commessa e il licenziamento di più lavoratori, va valutata l'applicabilità dell'art. 24 L. 223/1991: la cessazione totale dell'attività rientra nell'ipotesi di licenziamento collettivo e richiede l'osservanza della procedura collettiva salvo esoneri espressi
- L'art. 7, comma 4‑bis d.l. 112/2008 può esonerare dall'obbligo della procedura collettiva quando il subentrante riassume il personale alle "medesime" condizioni economiche e normative: è necessaria una verifica fattuale e documentale accurata per accertare la reale parità delle condizioni
- La qualificazione del recesso (collettivo vs. licenziamento individuale/plurimo per giustificato motivo) dipende da elementi oggettivi come dimensione aziendale, numero dei licenziamenti e arco temporale; il giudice territoriale deve motivare la scelta in relazione a questi parametri
- Il lavoratore che invoca il trasferimento d'azienda secondo l'art. 2112 c.c. ha l'onere di provare gli elementi caratterizzanti la successione (continuità dell'attività, uso degli stessi mezzi, passaggio di personale specializzato, conservazione della committente e del complesso aziendale)
- In presenza di contratti d'appalto distinti per oggetto o dimensione delle attività, la mera presa in carico di alcune attività dal subentrante non determina automaticamente il trasferimento d'azienda: conta la complessiva continuità organizzativa e funzionale dell'attività trasferita
- In casi analoghi è prudente: (a) verificare se il subentrante ha effettivamente riassunto i lavoratori e alle stesse condizioni; (b) se non c'è riassunzione, valutare se la procedura collettiva era obbligatoria e se è stata rispettata; (c) raccogliere e conservare prove documentali e sindacali (verbali, offerte di riassunzione, contratti collettivi applicati)
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