Cassazione Penale, Ordinanza n. 38739/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA relativa all'anno d'imposta 2015, con imposta IRPEF evasa superiore a 326.000 euro e IVA evasa superiore a 69.000 euro. In cassazione il difensore ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2 c.p. e 192 c.p.p. per asserita errata applicazione, anche alla luce della legge n. 130/2022, del criterio probatorio sull'onere di provare l'incasso delle fatture, che il ricorrente riteneva gravare sull'Amministrazione finanziaria; 2) erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 sotto il profilo oggettivo, sostenendo che la condanna si fondasse su presunzioni tributarie e non su una autonoma valutazione probatoria oltre ogni ragionevole dubbio; 3) erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 sotto il profilo soggettivo e difetto di motivazione, perché il dolo specifico di evasione sarebbe stato desunto solo dall'entità dell'imposta evasa senza indicare ulteriori elementi; 4) erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per aver valorizzato un precedente penale remoto e asseritamente eterogeneo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o non consentiti i motivi: i primi due perché la condanna non era fondata su mere presunzioni tributarie, ma su un accertamento analitico basato su fatture esibite dall'imputato, dati dello spesometro e questionari alla clientela; ha inoltre chiarito che, per l'IVA, la fattura incide sulla base imponibile e che per le imposte dirette rileva il principio di competenza, non l'incasso. Il terzo motivo è stato considerato inammissibile perché non devoluto con l'appello e comunque manifestamente infondato, essendo logicamente desumibile il dolo di evasione dalla notevole entità dell'evasione, dalla qualità di titolare della ditta e dagli elementi di non trasparenza emersi. Il quarto motivo è stato giudicato aspecifico e comunque non scrutinabile in cassazione, poiché la pena era stata motivata con la gravità del fatto, l'entità del danno erariale e la personalità dell'imputato, già gravato da una pesante condanna per droga. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato l'omessa presentazione della dichiarazione dovuta; la Corte ribadisce che la prova dell'omissione e del dolo può essere ricavata da accertamenti documentali e fiscali analitici, non da mere presunzioni illegittime.
Richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina intertemporale e ai criteri valutativi della prova; la Corte non accoglie la censura.
Il giudice deve valutare autonomamente gli elementi acquisiti secondo i criteri ordinari; gli accertamenti tributari possono essere utilizzati come dati di prova se vagliati dal giudice penale.
Esprime il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, che consente di utilizzare risultanze di accertamenti fiscali, purché sottoposte ad autonoma valutazione.
Per l'IVA la fattura concorre a determinare la base imponibile già per effetto della sua emissione.
artt. 55, 83 e 109 d.P.R. 917/86
Per le imposte dirette i ricavi delle attività commerciali si determinano secondo il principio di competenza, rilevando la maturazione dei fatti gestionali e non l'incasso.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio se la motivazione non è illogica o arbitraria.
Richiamato in motivazione di merito insieme all'art. 133 c.p. ai fini della dosimetria della pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata ai fini della verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e della conseguente sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In tema di reati tributari, il giudice penale può utilizzare anche gli esiti di accertamenti dell'amministrazione finanziaria, purché li valuti autonomamente secondo i criteri ordinari di cui all'art. 192 c.p.p.; la censura è infondata se la ricostruzione del debito d'imposta deriva da dati documentali e non da mere presunzioni.
- Le presunzioni tributarie non possono essere recepite in modo automatico nel processo penale, ma gli elementi documentali o informatici acquisiti in sede fiscale, se hanno contenuto materiale e reale, possono costituire prova o indizio da vagliare nel merito.
- Ai fini dell'IVA, la fattura incide sulla base imponibile per effetto della sua emissione; ai fini delle imposte dirette, per le attività commerciali rileva il principio di competenza e non quello dell'effettivo incasso.
- Il dolo specifico nei reati di omessa dichiarazione può essere desunto in via logica da un contesto fattuale connotato da consistente evasione, non trasparenza contabile e assenza di spiegazioni difensive plausibili, purché la motivazione evidenzi gli elementi concreti da cui inferire la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando il giudice di merito abbia motivato, anche sinteticamente, richiamando la gravità del fatto e i criteri di cui all'art. 133 c.p., specie se la pena è vicina al minimo edittale.
- È inammissibile il motivo di ricorso che contesti solo una delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione quando le altre siano autonome e autosufficienti.
- Le questioni non devolute al giudice di appello non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione come vizi di motivazione o violazioni di legge.
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