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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38739/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA relativa all'anno d'imposta 2015, con imposta IRPEF evasa superiore a 326.000 euro e IVA evasa superiore a 69.000 euro. In cassazione il difensore ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2 c.p. e 192 c.p.p. per asserita errata applicazione, anche alla luce della legge n. 130/2022, del criterio probatorio sull'onere di provare l'incasso delle fatture, che il ricorrente riteneva gravare sull'Amministrazione finanziaria; 2) erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 sotto il profilo oggettivo, sostenendo che la condanna si fondasse su presunzioni tributarie e non su una autonoma valutazione probatoria oltre ogni ragionevole dubbio; 3) erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 sotto il profilo soggettivo e difetto di motivazione, perché il dolo specifico di evasione sarebbe stato desunto solo dall'entità dell'imposta evasa senza indicare ulteriori elementi; 4) erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per aver valorizzato un precedente penale remoto e asseritamente eterogeneo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o non consentiti i motivi: i primi due perché la condanna non era fondata su mere presunzioni tributarie, ma su un accertamento analitico basato su fatture esibite dall'imputato, dati dello spesometro e questionari alla clientela; ha inoltre chiarito che, per l'IVA, la fattura incide sulla base imponibile e che per le imposte dirette rileva il principio di competenza, non l'incasso. Il terzo motivo è stato considerato inammissibile perché non devoluto con l'appello e comunque manifestamente infondato, essendo logicamente desumibile il dolo di evasione dalla notevole entità dell'evasione, dalla qualità di titolare della ditta e dagli elementi di non trasparenza emersi. Il quarto motivo è stato giudicato aspecifico e comunque non scrutinabile in cassazione, poiché la pena era stata motivata con la gravità del fatto, l'entità del danno erariale e la personalità dell'imputato, già gravato da una pesante condanna per droga. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Integra il reato l'omessa presentazione della dichiarazione dovuta; la Corte ribadisce che la prova dell'omissione e del dolo può essere ricavata da accertamenti documentali e fiscali analitici, non da mere presunzioni illegittime.

  • art. 2 c.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla disciplina intertemporale e ai criteri valutativi della prova; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 192 c.p.p.

    Il giudice deve valutare autonomamente gli elementi acquisiti secondo i criteri ordinari; gli accertamenti tributari possono essere utilizzati come dati di prova se vagliati dal giudice penale.

  • art. 189 c.p.p.

    Esprime il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, che consente di utilizzare risultanze di accertamenti fiscali, purché sottoposte ad autonoma valutazione.

  • art. 6 d.P.R. 633/1972

    Per l'IVA la fattura concorre a determinare la base imponibile già per effetto della sua emissione.

  • artt. 55, 83 e 109 d.P.R. 917/86

    Per le imposte dirette i ricavi delle attività commerciali si determinano secondo il principio di competenza, rilevando la maturazione dei fatti gestionali e non l'incasso.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio se la motivazione non è illogica o arbitraria.

  • art. 133 bis c.p.

    Richiamato in motivazione di merito insieme all'art. 133 c.p. ai fini della dosimetria della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata ai fini della verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e della conseguente sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • In tema di reati tributari, il giudice penale può utilizzare anche gli esiti di accertamenti dell'amministrazione finanziaria, purché li valuti autonomamente secondo i criteri ordinari di cui all'art. 192 c.p.p.; la censura è infondata se la ricostruzione del debito d'imposta deriva da dati documentali e non da mere presunzioni.
  • Le presunzioni tributarie non possono essere recepite in modo automatico nel processo penale, ma gli elementi documentali o informatici acquisiti in sede fiscale, se hanno contenuto materiale e reale, possono costituire prova o indizio da vagliare nel merito.
  • Ai fini dell'IVA, la fattura incide sulla base imponibile per effetto della sua emissione; ai fini delle imposte dirette, per le attività commerciali rileva il principio di competenza e non quello dell'effettivo incasso.
  • Il dolo specifico nei reati di omessa dichiarazione può essere desunto in via logica da un contesto fattuale connotato da consistente evasione, non trasparenza contabile e assenza di spiegazioni difensive plausibili, purché la motivazione evidenzi gli elementi concreti da cui inferire la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando il giudice di merito abbia motivato, anche sinteticamente, richiamando la gravità del fatto e i criteri di cui all'art. 133 c.p., specie se la pena è vicina al minimo edittale.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che contesti solo una delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione quando le altre siano autonome e autosufficienti.
  • Le questioni non devolute al giudice di appello non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione come vizi di motivazione o violazioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioniElemento soggettivoPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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