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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38687/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il difensore di un detenuto propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che disponeva l'inoltro al destinatario di una missiva. Il reclamo era stato ritenuto fuori dai casi previsti dalla legge e proposto in difetto di interesse. In cassazione si deduce violazione di legge, sostenendo l'interesse del ricorrente ad ottenere l'affermazione del principio secondo cui la corrispondenza non può essere trattenuta solo perché anche il destinatario è sottoposto a detenzione speciale.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. Richiama il principio per cui l'interesse ex art. 568, comma 4, c.p.p. deve essere concreto, attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione; nel caso concreto la situazione giuridica dedotta era già stata integralmente soddisfatta e la doglianza non poteva produrre alcun vantaggio processuale o sostanziale per il ricorrente. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    L'interesse a impugnare è condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del diritto all'impugnazione; va valutato in senso utilitaristico, come esigenza di rimuovere uno svantaggio o conseguire un'utilità coerente con il sistema, e deve essere immediato, concreto e attuale anche al momento della decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare nel processo penale non è astratto o meramente teorico, ma deve tradursi in un'utilità processuale concreta e attuale, idonea a migliorare la posizione dell'impugnante rispetto alla decisione censurata.
  • Se la situazione giuridica dedotta con il gravame è già stata integralmente soddisfatta, il ricorso difetta di interesse e va dichiarato inammissibile, poiché la decisione non può più arrecare alcun vantaggio al ricorrente.
  • La sussistenza dell'interesse ad impugnare deve persistere non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche al momento della decisione della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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