Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 38683/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, con cui era stata esclusa la concessione della liberazione anticipata per i semestri dal 11/05/2022 al 11/05/2023. Il ricorso censurava il vizio di motivazione del provvedimento, sostenendo in sostanza che la valutazione negativa sulla partecipazione all'opera rieducativa fosse erronea. La Corte rileva tuttavia che le doglianze erano manifestamente infondate e reiterative di questioni già esaminate, poiché nei semestri considerati il detenuto era incorso in due rilievi disciplinari per avere condotto il difensore in luoghi non consentiti all'interno dell'istituto, condotta ritenuta indice di mancata adesione al percorso rieducativo e risocializzante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero manifestamente infondate e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione di merito degli elementi già esaminati dai giudici di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • liberazione anticipata

    beneficio penitenziario negato per mancanza di adesione del condannato all'opera rieducativa e risocializzante, come desunta da rilievi disciplinari

  • Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità non causata da assenza di colpa, è dovuto il versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di sorveglianza è inammissibile quando si limita a riproporre censure già disattese con motivazione congrua, logica e non contraddittoria.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso di legittimità per ottenere una nuova valutazione del merito degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di sorveglianza.
  • Ai fini della liberazione anticipata, i rilievi disciplinari intervenuti nel semestre possono essere valorizzati come indice della mancata partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione e di risocializzazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.