Cassazione Penale, Ordinanza n. 38684/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva alla proposizione personale del ricorso per cassazione. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto al tribunale di sorveglianza il differimento della pena per infermità, nella forma della detenzione domiciliare. Il tribunale ha respinto l'istanza. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso personalmente, chiedendo la rivalutazione della propria domanda. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato presentato personalmente dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e contro un provvedimento emesso sotto il suo vigore, con conseguente difetto di legittimazione del ricorrente in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la trattazione senza formalità del ricorso quando l'impugnazione sia da dichiarare inammissibile per un vizio preliminare, come nel caso esaminato.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
La proposizione personale del ricorso era preclusa dalla disciplina vigente, determinando il difetto di legittimazione del ricorrente.
Regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la disciplina vigente richiede la proposizione del ricorso per cassazione nelle forme previste dalla legge, il ricorso presentato personalmente dalla parte può essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La verifica preliminare sulla legittimazione processuale del ricorrente precede l'esame del merito dell'impugnazione e può condurre alla definizione de plano del procedimento.
- Nel giudizio di cassazione in materia di sorveglianza, il rispetto delle forme di proposizione del ricorso è condizione essenziale di ammissibilità.
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