Cassazione Penale, Ordinanza n. 38692/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 424, 425 n. 2 c.p. I motivi dedotti erano tre: (1) violazione di legge nella valutazione del compendio probatorio posto a base dell'affermazione di responsabilità, censura ritenuta meramente fattuale e diretta a ottenere una nuova lettura delle prove, senza indicare specifici travisamenti; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, doglianza reputata di merito e comunque infondata, perché il diniego era sorretto da motivazione non illogica fondata su assenza di elementi positivi, gravità del fatto e personalità dell'imputato, già autore di analoghe condotte; (3) contestazione della recidiva, censura giudicata generica a fronte di una motivazione specifica della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, il secondo manifestamente infondato perché le attenuanti generiche erano state negate con motivazione esente da manifesta illogicità e non sindacabile in sede di legittimità, e l'ultimo inammissibile per genericità della censura sulla recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norme poste a fondamento della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge solo che l'imputato è stato giudicato responsabile di tale fattispecie, senza ulteriore specificazione del contenuto della contestazione.
Richiamato implicitamente nella motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, per la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma specifica, valorizzando gli elementi ritenuti decisivi e senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli.
La recidiva è stata ritenuta sussistente dalla Corte territoriale con motivazione specifica ed esaustiva, non efficacemente censurata in cassazione.
Il ricorso non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio; il sindacato di legittimità non consente una nuova lettura delle prove se non sono indicati specifici travisamenti delle emergenze processuali.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, miri esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Nel giudizio di legittimità la censura per travisamento della prova richiede l'indicazione specifica delle emergenze processuali asseritamente travisate; in mancanza, il motivo resta estraneo al sindacato di cassazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica e fondato su elementi ritenuti decisivi, quali gravità del fatto, assenza di indici positivi e precedenti analoghi dell'imputato.
- Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a confutare singolarmente tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli reputati decisivi o comunque rilevanti.
- La doglianza sulla recidiva deve confrontarsi con la motivazione della decisione di merito: censure generiche, prive di specifica critica alla ratio decidendi, sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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