Cassazione Penale, Ordinanza n. 38685/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha negato il riconoscimento della continuazione tra tre sentenze di condanna già definitive. In concreto, il giudice dell'esecuzione ha escluso l'unitarietà del disegno criminoso tra: due sentenze per condotte truffaldine, l'una relativa a una compravendita di immobili di pregio commessa nel giugno/luglio 2013 e l'altra a investimenti finanziari inesistenti proposti nel 2012 e nel 2014 a diversi soggetti; e una terza sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con fatti collocati tra il 2014 e il 2015. Il ricorso contesta la motivazione del provvedimento, definita illogica, sostenendo che dovesse essere riconosciuta la continuazione tra tutti i fatti. Nella memoria difensiva si chiede anche la rimessione del ricorso ad altra sezione e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché fondato su censure di merito e aspecifiche, che non si confrontano adeguatamente con la motivazione del giudice dell'esecuzione. Richiama il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indicatori dell'unitarietà del disegno criminoso, valutazione rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma di riferimento implicita per il riconoscimento della continuazione tra reati; la Corte ribadisce che essa presuppone un medesimo disegno criminoso iniziale, desumibile da indici concreti.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Richiamabile in via generale per il ricorso per cassazione, che nel caso concreto è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per censure di merito.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche nella fase esecutiva, richiede una verifica concreta dell'unitarietà del disegno criminoso, non essendo sufficiente la mera presenza di uno o più indici sintomatici isolati.
- Gli indici della continuazione comprendono omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causali delle condotte e sistematicità del programma criminoso; tali elementi devono consentire di desumere che i reati successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali al momento del primo reato.
- Se il giudice di merito motiva in modo adeguato e congruo l'esclusione della continuazione, la relativa valutazione di fatto è insindacabile in cassazione, salvo vizi logici o travisamento del fatto.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre valutazioni di merito o deduzioni assertive, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, è inammissibile.
Come è indicizzato
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