Cassazione Penale, Ordinanza n. 38693/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a sei mesi di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice di primo grado aveva valorizzato l'episodicità della condotta. La Corte di appello, invece, aveva negato l'esimente ritenendo ostativa l'abitualità del comportamento, desunta dal fatto che l'imputato aveva riportato due sentenze irrevocabili di condanna per violazioni delle misure di prevenzione. Il ricorrente non si confrontava con tale ratio decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato. Ha confermato la statuizione impugnata nella parte in cui escludeva la particolare tenuità del fatto per abitualità del comportamento, desunta da precedenti condanne della stessa indole. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice contestata, relativa alla violazione delle misure di prevenzione.
la particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorre un elemento ostativo, qui identificato nell'abitualità del comportamento.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Il vizio di violazione di legge o di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto non è scrutinabile se il ricorso è generico o non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta quando il giudice accerti un comportamento abituale ostativo, desunto da precedenti condanne per reati della stessa indole o per violazioni analoghe.
- La mera valorizzazione dell'episodicità del fatto in primo grado non è sufficiente a superare il giudizio di abitualità fondato dal giudice di appello su precedenti irrevocabili specifici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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