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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22834/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla impugnazione, da parte di una società aerea, della decisione con cui il tribunale aveva dichiarato nullo il termine apposto a un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 28/05/2010 con una assistente di volo, ordinandone la riammissione in servizio e condannando il datore al risarcimento del danno in misura pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione. La Corte d’appello ha rigettato il gravame e la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 345, 421 e 437 c.p.c. per l’inammissibilità, ritenuta dalla corte territoriale, di documenti prodotti solo in appello relativi alla valutazione dei rischi del personale navigante per il 2009; 2) violazione dell’art. 3 d.lgs. 368/2001, degli artt. 2967 c.c., 115, 116, 117, 420, 421 e 437 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la lavoratrice non avesse contestato la documentazione prodotta, che la questione della mancata valutazione dei rischi fosse una clausola di stile e che la conversione del rapporto non fosse applicabile; 3) violazione delle medesime norme e dell’art. 2724 c.c. per il mancato inserimento della prova testimoniale, ritenuta generica e inconferente, e per l’assunta possibilità di supplire con testi alla mancanza del DVR; 4) omesso esame di atti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. La lavoratrice ha resistito con controricorso. Il fulcro della lite è la mancanza, nei giudizi di merito, del documento di valutazione dei rischi del personale navigante riferibile al periodo precedente il 2012, documento ritenuto decisivo per la legittimità del termine ai sensi della disciplina speciale richiamata dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. In sintesi: la produzione documentale in appello è stata correttamente dichiarata inammissibile; la società non aveva neppure allegato tempestivamente l’esistenza del DVR contestato, sicché la questione non poteva essere ribaltata sulla lavoratrice; la prova testimoniale era generica e non idonea a supplire a un documento che la legge richiede in forma scritta con data certa; la conversione del rapporto per violazione della disciplina sulla valutazione dei rischi è stata considerata conforme alla giurisprudenza richiamata; il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile per la c.d. doppia conforme e perché mirava, in realtà, a una nuova valutazione del merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 345, 421 e 437 c.p.c.

    Nel giudizio di appello l’ammissione di nuovi documenti o nuove prove è rimessa ai poteri discrezionali del giudice; la mancata ammissione di documenti tardivamente prodotti è conforme a diritto e non è censurabile se non nei limiti di legge.

  • art. 3 d.lgs. 368/2001

    La sua violazione è stata ritenuta idonea a fondare la nullità del termine apposto al contratto e la conseguente conversione del rapporto, secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 2967 c.c.

    È stato richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio: a fronte di una specifica contestazione del lavoratore, il datore deve provare la sussistenza del presupposto giustificativo del termine.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La mancata allegazione e prova dell’esistenza del DVR e la non contestazione della sua assenza sono state valorizzate ai fini della decisione; il materiale istruttorio non consentiva una diversa conclusione.

  • artt. 420 e 421 c.p.c.

    I poteri istruttori del giudice del lavoro sono discrezionali; l’omessa attivazione dei poteri ufficiosi non può essere utilmente censurata da chi non li abbia sollecitati nel merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato solo nel quadro del motivo di ricorso, senza svolgere un autonomo ruolo decisivo nella motivazione.

  • art. 2724 c.c.

    La prova testimoniale eccezionalmente ammessa per carenza di prova scritta richiede i presupposti tipici; non opera quando la forma scritta è richiesta a pena di nullità, salvo smarrimento non colposo del documento.

  • art. 2725 c.c.

    Quando la forma scritta è richiesta a pena di nullità, la prova testimoniale è ammessa solo in caso di smarrimento senza colpa del documento.

  • art. 28 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    Il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto per iscritto e munito di data certa; tali requisiti non sono surrogabili da prova testimoniale generica.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata allegazione dell’esistenza del DVR è stata letta anche come fatto non contestato.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione delle violazioni di legge prospettate con i primi tre motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in doppia conforme, non erano state indicate le divergenze tra le due decisioni di merito e perché le censure miravano a una rivalutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è censurabile, di regola, la scelta del giudice d’appello di non ammettere documenti o prove tardivamente prodotti, trattandosi di potere discrezionale esercitato nel quadro degli artt. 421 e 437 c.p.c.
  • Quando la parte che avrebbe dovuto provarne l’esistenza non allega tempestivamente un documento decisivo e non ne dimostra la produzione nei gradi di merito, la controparte non è tenuta a contestarne specificamente l’assenza; la mancanza del documento può riverberarsi come fatto non contestato.
  • Se la legge richiede un documento scritto munito di data certa a pena di nullità, la sua esistenza e la sua data non possono essere surrogate, salvo casi eccezionali previsti dalla legge, da prova testimoniale generica o inconferente.
  • Nel rito del lavoro l’omessa attivazione dei poteri istruttori ufficiosi non può essere denunciata utilmente in cassazione da chi non abbia chiesto in concreto al giudice di merito di esercitarli.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La violazione del requisito documentale imposto dalla disciplina sulla valutazione dei rischi può comportare la nullità del termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ove la legge speciale e la giurisprudenza applicabile lo prevedano.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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