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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15534/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 sul modello Unico 2015 relativo all'anno d'imposta 2014. L'Ufficio aveva recuperato un credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di euro 50.000,00, di cui euro 40.500,00 utilizzati in compensazione ed euro 9.500,00 riportati all'anno successivo, ritenuti privi di riscontro nella dichiarazione 2013, oltre a un ulteriore importo indebitamente compensato di euro 5.185,00. La CTR, sulla base di CTU, aveva rideterminato il recupero complessivo in euro 42.073,34, ritenendo irrilevante il mancato invio dell'avviso bonario e considerando un credito di euro 28.340,00 emerso dalla dichiarazione 2013, ma non anche altri crediti dedotti dalla società. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di mancata notifica dell'avviso di comunicazione e su ulteriori crediti IVA e IRES; vizio motivazionale per non avere la CTR sottratto anche il credito 2013 di euro 23.155,00 e per non avere eliminato sanzioni e penalità; violazione del principio di autotutela ex art. 2-quater d.l. 564/1994 e dell'art. 13 d.lgs. 472/1997 in relazione al ravvedimento operoso e ai pagamenti effettuati per gli anni 2013 e 2014; violazione del criterio presuntivo e delle regole di compensazione dei crediti d'imposta. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha sostenuto che la CTR, aderendo alla CTU, avesse confuso annualità diverse, attribuendo alla cartella in esame importi che riguardavano invece altra annualità e altra cartella per il 2015.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società contribuente e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. Sul ricorso principale ha ritenuto infondato il motivo ex art. 112 c.p.c. nella parte relativa all'avviso bonario, perché la CTR aveva comunque affrontato espressamente la questione affermando la irrilevanza del mancato invio dell'avviso in presenza di crediti inesistenti; ha inoltre escluso l'omessa pronuncia sui crediti IVA e IRES perché tali questioni erano rimaste assorbite dalla CTU e dalla rideterminazione del quantum. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato nei termini di una critica alla motivazione non più consentita e, comunque, privo dell'indicazione di un fatto storico decisivo omesso. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per novità delle questioni, difetto di autosufficienza e perché diretti in realtà a una rivalutazione del merito e della quantificazione operata dalla CTR. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata specifica censura delle conclusioni della CTU, risolvendosi in una contestazione di merito non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato consente il recupero di crediti d'imposta indebitamente compensati; il mancato avviso bonario non invalida la cartella quando si tratti di compensazioni con crediti inesistenti e non vi siano margini interpretativi rilevanti.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su uno specifico capo di domanda o eccezione; non sussiste quando la questione sia stata comunque esaminata o sia rimasta assorbita.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera illogicità o insufficienza motivazionale, né la critica a questioni o argomentazioni di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito o dei fatti compiuta dal giudice di appello.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre necessario nel controllo automatizzato, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e trascrivere specificamente gli atti e i passaggi rilevanti per consentire il controllo di autosufficienza; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso devono essere depositati e specificamente richiamati per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 2-quater d.l. n. 564/1994

    La censura relativa all'autotutela è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non dimostrata come dedotta nel giudizio di merito.

  • art. 13 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dalla parte in relazione al ravvedimento operoso, ma la Corte non ha accolto la censura perché diretta a rivalutare il merito e priva di specifica allegazione processuale.

  • art. 12 delle preleggi

    Invocato per il criterio interpretativo e presuntivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente volta a una nuova valutazione dei fatti.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, secondo la disciplina del rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se manca una decisione su uno specifico capo di domanda o eccezione; non ricorre quando la questione sia stata espressamente affrontata, sia pure in modo sintetico, oppure sia assorbita dalla decisione su un punto logicamente preliminare.
  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 legittima il recupero di crediti d'imposta compensati indebitamente; in tale contesto, il mancato invio dell'avviso bonario non determina di per sé illegittimità della cartella se la pretesa si fonda su dati contabili chiari e su crediti inesistenti.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. deve individuare un fatto storico, decisivo e discusso, che il giudice abbia completamente omesso di esaminare; non è consentito usarlo per contestare la valutazione delle prove o la motivazione in termini di insufficienza o illogicità.
  • La denuncia di violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del merito: se la censura mira a rimettere in discussione l'accertamento fattuale o la quantificazione operata dal giudice di merito, il ricorso è inammissibile.
  • Le questioni nuove in cassazione sono inammissibili se non risulta che siano state dedotte nei gradi di merito e se il ricorrente non indica specificamente, con autosufficienza, gli atti in cui le avrebbe proposte.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, la parte che intende censurare tale adesione deve contestare in modo puntuale la consulenza e trascrivere i passaggi rilevanti; una critica generica alla CTU non è scrutinabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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