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Sentenza

Sentenza n. 7705/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento del decreto del prefetto di cuneo prt. NR K-OMISSIS- in data 17 agosto 2022 con cui veniva negata la cittadinanza alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202300160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio del 17 agosto 2022 di diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 della l. n. 91/1992 e l'eccesso di potere per insufficienza della motivazione. Ha sostenuto che il diniego non avrebbe adeguatamente considerato il percorso di integrazione sociale, la durata del soggiorno in Italia e il bilanciamento tra il proprio interesse e l'interesse pubblico. Ha contestato inoltre la rilevanza delle notizie di reato, asseritamente non sfociate in procedimenti penali, di una condanna non risultante dal certificato penale e di una seconda condanna rispetto alla quale era intervenuta la riabilitazione. Il Ministero ha difeso il provvedimento, richiamando le condanne per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per lesioni personali, l'omessa dichiarazione dei precedenti penali nell'istanza di cittadinanza e le risultanze istruttorie della Questura, dei carichi pendenti e del casellario giudiziale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91/1992 costituisce esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, diretta a valutare il definitivo inserimento dell'istante nella comunità nazionale e la sua adesione ai valori dell'ordinamento. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa. Nel caso concreto, le due condanne risultavano dal casellario giudiziale ed erano state ritenute sintomatiche di una non compiuta adesione alle regole di civile convivenza. La riabilitazione produce effetti sul piano penale, ma non impedisce all'amministrazione di considerare il fatto storico ai fini della valutazione amministrativa e preventiva richiesta per la cittadinanza. Anche l'omessa dichiarazione della condanna è stata legittimamente valutata quale indice di insufficiente adesione ai valori dell'ordinamento e di inadeguata integrazione sociale, in quanto espressione di una dichiarazione sostitutiva resa sotto la responsabilità dell'istante. Le notizie di reato e gli elementi penali potevano essere valutati dall'amministrazione in un'ottica preventiva, autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale. Il diniego non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare, anche perché non impedisce la permanenza in Italia né la ripresentazione futura dell'istanza. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, l. n. 91/1992

    la cittadinanza “può” essere concessa

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento discrezionale e non costituisce un diritto automatico; l'amministrazione deve valutare l'effettivo inserimento dell'istante nella comunità nazionale.

  • art. 6 l. n. 91/1992

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente e considerata dal giudice nel quadro della valutazione dei precedenti penali ostativi o comunque sintomatici ai fini della cittadinanza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego ha consentito all'interessata di presentare documentazione e osservazioni prima dell'adozione del provvedimento finale.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    La scadenza del termine per concludere il procedimento di cittadinanza, ritenuto ordinatorio, può legittimare l'azione avverso il silenzio, ma non priva l'amministrazione del potere di provvedere successivamente.

  • art. 46 d.P.R. n. 445/2000

    La richiedente era tenuta ad autocertificare la propria posizione giudiziaria; le dichiarazioni rese sono valutabili anche sotto il profilo dell'autoresponsabilità e dell'integrazione sociale.

  • art. 75 d.P.R. n. 445/2000

    Il mendacio dichiarativo, anche quando non determina automaticamente l'esclusione dal beneficio, può essere considerato nell'ambito della complessiva valutazione amministrativa.

  • art. 582 c.p.

    Il reato di lesioni personali è richiamato quale condotta penalmente rilevante e, secondo la giurisprudenza citata, quale possibile indice di non compiuta adesione alle regole di civile convivenza.

  • art. 8 CEDU

    Il diniego di cittadinanza non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare, poiché non impedisce la permanenza in Italia e la prosecuzione della vita dell'interessata alle condizioni precedenti.

  • art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici

    Il giudice lo richiama insieme all'art. 8 CEDU per escludere che il diniego determini un'interferenza illegittima nella vita privata e familiare.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, finalizzata a verificare il definitivo inserimento dell'istante nella comunità nazionale e la sua adesione ai valori dell'ordinamento; l'interesse individuale deve essere valutato insieme all'interesse pubblico alla sicurezza, alla stabilità e alla tutela dell'identità nazionale.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione resta circoscritto alla verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza potersi estendere alla sostituzione della valutazione giudiziale con quella discrezionale dell'amministrazione.
  • La riabilitazione penale non impedisce all'amministrazione di considerare, ai fini della concessione della cittadinanza, il fatto storico oggetto della condanna, purché esso sia valutato nella prospettiva amministrativa e preventiva della verifica dell'integrazione e dell'adesione alle regole di civile convivenza.
  • L'omessa dichiarazione di una condanna definitiva nell'istanza di cittadinanza può essere valutata dall'amministrazione quale indice autonomo di insufficiente adesione ai valori dell'ordinamento e di integrazione sociale, anche quando il mendacio non produca automaticamente la decadenza dal beneficio.
  • La valutazione amministrativa dei fatti penalmente rilevanti ai fini della cittadinanza è distinta dall'accertamento della responsabilità penale: l'amministrazione può considerare gli elementi disponibili in un'ottica preventiva, senza dover attendere o dipendere dall'esito del procedimento penale.
  • Il termine per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione è ordinatorio: la sua scadenza non consuma il potere dell'amministrazione di provvedere, ferma la possibilità per l'interessato di agire contro il silenzio e, ove ricorrano i presupposti, per il risarcimento del danno da ritardo.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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