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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00112/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dal ricorso monitorio proposto da una struttura sanitaria privata per ottenere il pagamento di euro 86.169,15, oltre interessi, quale corrispettivo di maggiori costi sostenuti nell'anno 2005 per attività assistenziale resa a pazienti in stato vegetativo persistente. L'azienda sanitaria propose opposizione deducendo, per quanto qui rileva, l'assenza di una specifica autorizzazione/accreditamento regionale all'esercizio di quella attività secondo la delibera regionale richiamata. Il tribunale revocò il decreto ingiuntivo e dichiarò inammissibile, perché nuova, la domanda subordinata di indebito arricchimento. In appello la struttura sanitaria contestò la decisione, sostenendo da un lato che il sistema normativo sanitario attribuisse comunque alla ASL un potere di iniziativa contrattuale e che la stipulazione contrattuale fosse di per sé presupposto della remunerazione, dall'altro che la corte territoriale avesse omesso di pronunciare sul merito della domanda subordinata di arricchimento senza causa. Il ricorso per cassazione è stato articolato in due motivi: violazione/falsa applicazione delle norme del d.lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 32 Cost.; nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione di norme processuali in relazione alla domanda subordinata e alla presunta genericità dell'appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel sistema del servizio sanitario nazionale, il rapporto con le strutture private conserva natura sostanzialmente concessoria e la remunerazione delle prestazioni presuppone l'accreditamento regionale per le attività in questione; in difetto di tale provvedimento, non può sorgere a carico della regione o della ASL alcun obbligo di pagamento, né rileva una eventuale convenzione diretta priva del necessario presupposto amministrativo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura di omessa pronuncia non colpiva la reale ratio della decisione d'appello, che aveva dichiarato il gravame inammissibile per genericità ex art. 342 c.p.c.; la doglianza, quindi, non si confrontava con la specifica ragione decisoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 502 del 1992

    Richiamato insieme alle altre disposizioni del riordino sanitario per escludere un autonomo potere di iniziativa contrattuale della ASL in assenza di accreditamento regionale.

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992

    La remunerazione delle prestazioni da parte del servizio sanitario presuppone il previo accreditamento della struttura privata da parte della Regione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992

    Il rapporto con le strutture private opera in sequenza rispetto all'accreditamento e in una dimensione sostanzialmente concessoria.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la mancanza di accreditamento esclude il presupposto stesso del diritto al corrispettivo.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di evitare vuoti di tutela, ma non ha condotto a superare il necessario presupposto dell'accreditamento.

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla pretesa omessa pronuncia sulla domanda subordinata; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla domanda di arricchimento senza causa; la doglianza è stata ritenuta non pertinente alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo nel contesto del procedimento monitorio e dell'opposizione.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo nel contesto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile per genericità; la Cassazione ha ritenuto corretta e non specificamente censurata tale ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel servizio sanitario nazionale, il rapporto con le strutture private conserva natura sostanzialmente concessoria: il diritto alla remunerazione delle prestazioni sorge solo in presenza del previo provvedimento regionale di accreditamento per le specifiche attività svolte.
  • In mancanza di accreditamento per le prestazioni fatturate, non può configurarsi un obbligo di pagamento a carico della pubblica amministrazione sanitaria, neppure se vi sia stata una convenzione diretta con la struttura privata.
  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non si confronta con la vera ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice d'appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per genericità ex art. 342 c.p.c., occorre contestare specificamente tale ragione e non una questione assorbita o estranea.
  • Nel giudizio di cassazione la critica deve essere calibrata sulla motivazione effettivamente posta a base della decisione impugnata; altrimenti la doglianza è priva di decisività.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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