Cassazione Civile, Ordinanza n. 33784/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il comune ha richiesto alla società il pagamento del saldo IMU per l'anno 2014, riferito a vari immobili ad uso box auto posseduti nel territorio comunale. La commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello principale della società e accolto l'appello incidentale del comune, ritenendo che la società non avesse presentato, per il 2014, la dichiarazione prevista a pena di decadenza per fruire dell'agevolazione IMU sui beni merce, e comunque che gli immobili non risultassero più destinati alla vendita, essendo stati messi a disposizione per la gestione del servizio pubblico in occasione di giornate di maggiore affollamento, con conseguente utilizzo economico incompatibile con la qualifica di beni merce. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013 e 13, comma 12-ter, d.l. 201/2011, sostenendo che la dichiarazione presentata per il 2013 dovesse valere anche per il 2014 in assenza di variazioni; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., assumendo che la CTR avesse illegittimamente posto a suo carico la prova negativa del mancato utilizzo locativo dei beni, mentre avrebbe dovuto essere il comune a provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse compiuto una valutazione di merito non censurabile, desumendo dagli atti che i box erano stati messi a disposizione per esigenze del servizio pubblico e quindi avevano subito una destinazione economica diversa dalla vendita, con perdita della qualificazione di beni merce e quindi del beneficio fiscale IMU. Ha inoltre escluso la violazione delle norme invocate sulla dichiarazione, osservando che la questione della eventuale ultrattività della dichiarazione era assorbita dalla riscontrata diversa destinazione dei beni nel periodo d'imposta oggetto di accertamento. Infine, ha escluso il rovesciamento dell'onere della prova, richiamando il principio di acquisizione processuale, in base al quale il giudice può fondare la decisione sugli elementi ritualmente acquisiti, indipendentemente dalla parte che li abbia prodotti. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
"ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica"
La dichiarazione è prevista a pena di decadenza per fruire del beneficio, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto assorbente la verifica fattuale della diversa destinazione economica dei beni nell'anno d'imposta oggetto di causa.
art. 13, comma 12-ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
La disposizione è richiamata come base normativa ratione temporis per l'agevolazione IMU sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione.
L'onere della prova non è stato invertito, perché il giudice ha valorizzato gli elementi probatori già acquisiti al processo per accertare la perdita della destinazione alla vendita.
La Corte ha escluso che vi sia stata una indebita valutazione delle prove, ritenendo legittimo l'utilizzo degli elementi ritualmente acquisiti secondo il principio di acquisizione processuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il paradigma di legittimità invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'agevolazione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita presuppone non solo la realizzazione del bene, ma anche la persistente e concreta destinazione alla vendita per il periodo d'imposta considerato.
- Se il bene viene di fatto impiegato in modo coerente con una diversa utilità economica, l'agevolazione viene meno perché si verifica uno sviamento funzionale incompatibile con la permanenza della qualifica di bene merce.
- La dichiarazione richiesta per beneficiare dell'agevolazione opera a pena di decadenza, ma la sua eventuale efficacia per annualità successive non è decisiva quando il giudice accerti in fatto che, nell'anno oggetto di imposizione, il bene non era più destinato alla vendita.
- Non si ha violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova ritualmente acquisiti al processo; il principio di acquisizione consente di utilizzare tutte le prove entrate nel fascicolo, indipendentemente dalla parte che le ha prodotte.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge non può trasformarsi in una mera contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, se questa è sorretta da motivazione coerente e da elementi probatori acquisiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33717/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33719/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33726/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33729/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33730/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33732/2024 del 21/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →