Cassazione Civile, Ordinanza n. 22711/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società, a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza relativo all'utilizzo di un finanziamento in conto impianti ottenuto ai sensi della L. 488/1992. L'atto contestava, tra l'altro, omessa dichiarazione di componenti positivi, indebite deduzioni e detrazioni IVA, sottofatturazioni e omessa presentazione del modello INTRASTAT, con recupero a tassazione di reddito d'impresa, valore della produzione IRAP e valore degli affari IVA. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo tardiva la notifica per mancata applicabilità del raddoppio dei termini, in assenza dei presupposti per la denuncia penale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 e 36 d.lgs. 546/1992, oltre a vizio di motivazione, deducendo che il raddoppio dei termini presuppone solo l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. e non la sua effettiva presentazione; inoltre ha censurato la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso apoditticamente la sussistenza di elementi indice dell'obbligo di denuncia, senza adeguata spiegazione. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i motivi dell'Agenzia. Ha ribadito che il raddoppio dei termini di accertamento opera, per la disciplina ratione temporis applicabile, quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per reati tributari, a prescindere dalla concreta presentazione della denuncia. Ha inoltre osservato che il giudice tributario, se investito della questione, deve compiere una valutazione ex post e complessiva circa la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, senza limitarsi alla mera mancanza in atti della notitia criminis e senza una disamina atomistica dei fatti. La sentenza impugnata è stata ritenuta carente di motivazione sul punto e la questione è stata rimessa al giudice di rinvio. La Corte ha però escluso che il raddoppio dei termini possa operare con riguardo all'IRAP, poiché per tale imposta non sono previste sanzioni penali; quindi l'accoglimento è limitato alle riprese IVA e II.DD. diverse dall'IRAP. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l'obbligo di denuncia penale per reati tributari, non la sua effettiva presentazione
art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la medesima regola sul raddoppio dei termini vale per l'IVA, nei testi applicabili ratione temporis
art. 331 c.p.p.
rileva quale riferimento dell'obbligo di denuncia per fatti penalmente rilevanti
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 74
indica l'insieme dei reati tributari che possono fondare l'obbligo di denuncia e quindi il raddoppio dei termini
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato per censurare l'apparenza o carenza della motivazione della decisione tributaria
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per il vizio di motivazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il secondo motivo è stato riqualificato in termini di nullità della motivazione apparente
L. 488/1992
richiamata solo come fonte del finanziamento in conto impianti oggetto del controllo
art. 5, Cost.
non citato espressamente come norma, ma la Corte richiama il "minimo costituzionale" della motivazione in relazione alla giurisprudenza sul vizio motivazionale
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di decadenza opera, per la normativa applicabile ratione temporis, quando i fatti accertati rendano obbligatoria la denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata.
- Quando il contribuente contesta la tempestività dell'avviso per asserito superamento dei termini, egli deve dedurre e provare l'assenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, mentre non può chiedere al giudice tributario di accertare direttamente la sussistenza o insussistenza del reato.
- Il giudice tributario, ai fini della verifica del raddoppio dei termini, deve compiere una valutazione complessiva e 'ex post' dei fatti, verificando se essi integrassero, al momento della loro verifica, un obbligo di denuncia; è insufficiente una motivazione meramente apodittica o il solo rilievo dell'assenza in atti della notitia criminis.
- La disciplina del raddoppio dei termini non si estende automaticamente a imposte per le quali non siano previste sanzioni penali, come l'IRAP, se la fonte normativa ratione temporis collega il raddoppio alla rilevanza penale delle violazioni contestate.
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