Sentenza del 28/04/2023 n. 11260 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società avevano chiesto il rimborso di parte dell'IRPEG versata in eccesso su dividendi (istanza presentata il 18/10/2001). Hanno sollecitato l'amministrazione il 16/06/2003; nel 2010 l'Amministrazione ha rimborsato parte del credito ma non l'importo in contestazione; il 13/04/2011 l'Amministrazione ha richiesto alle società una dichiarazione attestante la non cessione del credito e l'IBAN per l'accredito. In assenza di ulteriore risposta dell'Agenzia, le società hanno promosso ricorsi (ottobre 2013). La CTP ha accolto; la CTR ha riformato ritenendo il ricorso tardivo per prescrizione, deducendo che la missiva del 13/04/2011 non interrompeva la prescrizione essendo meramente istruttoria e non riconoscitiva del debito. Le società hanno impugnato in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso delle società. Ha confermato che la valutazione del carattere ricognitivo o interlocutorio di comunicazioni amministrative è rimessa ai giudici di merito e che una richiesta di documenti/IBAN non equivale a riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 2944 c.c.; tali atti non interrompono il termine di prescrizione. Ha inoltre ribadito l'indirizzo delle Sezioni Unite (sent. n. 5069/2016) secondo cui l'Amministrazione può contestare i crediti esposti in dichiarazione anche dopo la decadenza del potere di accertamento; conseguentemente il termine di prescrizione non decorre automaticamente dalla scadenza del termine decadenziale dell'accertamento. Le ricorrenti sono condannate alle spese (Euro 4.700,00) e al contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato nella censura relativa a motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente ai sensi del principio costituzionale sulla motivazione delle decisioni.
Richiamato dalle ricorrenti in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR raggiunga il minimo richiesto e non sia nulla.
Norma sulla dichiarazione di riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione; la Corte ha confermato che le richieste istruttorie dell'Amministrazione non costituiscono riconoscimento univoco e quindi non interrompono la prescrizione.
Riferito in relazione agli atti impeditivi/interruttivi della prescrizione (es. pagamento, riconoscimento); la Corte ha escluso che il comportamento dell'Amministrazione e il pregresso rimborso parziale costituiscano prova di rinuncia tacita alla prescrizione senza valutazione di merito che spetti al giudice di merito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 37, 39 e 43
Norme relative a dichiarazione dei redditi e modalità di rimborso; la Corte ha ribadito che la mera esposizione di un credito nella dichiarazione e la richiesta di rimborso non determinano automaticamente la cristallizzazione del diritto al rimborso né impediscono all'Amministrazione di contestare il credito secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite.
Cass. Sez. U., sent. n. 5069/2016 (giurisprudenza)
Principio nomofilattico richiamato: l'Amministrazione può contestare i crediti esposti in dichiarazione anche dopo la scadenza del termine decadenziale per l'accertamento; i termini decadenziali operano in favore dell'Amministrazione (quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum). La Corte conferma tale orientamento.
Cass. n. 19275/2020; Cass. n. 12898/2018; Cass. n. 10327/2017 (giurisprudenza)
Precedenti richiamati che affermano che le richieste istruttorie dell'Amministrazione non interrompono la prescrizione perché non rappresentano univoco riconoscimento del debito.
Massime di principio
- Una richiesta dell'Amministrazione volta a ottenere documenti integrativi, una dichiarazione sulla non cessione del credito o l'IBAN ha carattere istruttorio/interlocutorio e, di regola, non costituisce "ricognizione" del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.; pertanto non interrompe la prescrizione.
- La qualificazione di un atto amministrativo come riconoscitivo o meramente istruttorio è questione di fatto riservata al giudice di merito; il sindacato in Cassazione è limitato ai profili di motivazione.
- L'esposizione del credito nella dichiarazione fiscale e la richiesta di rimborso non determinano automaticamente la cristallizzazione del diritto al rimborso al termine del periodo decadenziale per l'accertamento: secondo le Sezioni Unite (n. 5069/2016) l'Amministrazione può comunque contestare il credito anche dopo la scadenza del suo potere di accertamento.
- Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe conservare e documentare ogni atto (istanze, solleciti, comunicazioni), chiedere esplicita conferma scritta di riconoscimento o pagamento dell'Amministrazione quando possibile, valutare tempestivamente l'impugnazione del silenzio dell'Amministrazione e considerare azioni che producano effetti interruttivi della prescrizione (es. ottenere pagamento, riconoscimento espresso), perché semplici richieste istruttorie non sono sufficienti.
- In controversie simili è fondamentale distinguere gli atti amministrativi meramente interlocutori da atti manifestamente riconoscitivi o dispositivi (pagamento, provvedimento espresso). Tale distinzione è decisiva per la decorrenza e l'interruzione della prescrizione.
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