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Sentenza

Sentenza del 28/04/2023 n. 93 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento catastale che ha rigettato la loro richiesta DOCFA (10.03.2020) di riclassamento dell'intero compendio immobiliare in categoria catastale E1 (ai sensi della L. 205/2017), sostenendo che il complesso è prevalentemente magazzino e che le modeste porzioni adibite ad uffici/locale tecnico (387 mq su 7.714, circa il 5%) sono strettamente funzionali alle operazioni portuali e prive di autonomia funzionale e reddituale. L'Agenzia ha invece ritenuto classificabile in E1 la porzione magazzino ma non l'intero immobile, ritenendo gli uffici scorporabili e dotati di autonomia funzionale e reddituale, e ha quindi negato il riclassamento unitario.

La decisione

La Commissione tributaria ha rigettato i ricorsi riuniti. Ha ritenuto legittima la procedura DOCFA (per il novum normativo introdotto dall'art.1, co.578 L.205/2017) ma ha condiviso l'Agenzia sul fatto che le porzioni adibite a uffici e locali termici, pur costituendo circa il 5% della superficie, occupano 387 mq (superficie non irrilevante), sono scorporabili e presentano potenzialità di autonomia funzionale e reddituale ai sensi della disciplina catastale. Di conseguenza non può essere applicato il criterio della prevalenza per estendere la categoria E1 all'intero complesso. Spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27.12.2017 n.205, art.1 comma 578

    possono essere classati in categoria E1 i depositi doganali e i depositi strettamente funzionali alle operazioni e servizi portuali; ai fini della verifica della stretta funzionalità occorre fare riferimento alle autorizzazioni di cui all'art.16, comma 3, della legge n.84/1994

    Costituisce il novum che legittima l'attivazione della procedura DOCFA per ottenere la classificazione E1 per depositi e depositi strettamente funzionali alle attività portuali; tuttavia la sua applicazione è subordinata alla verifica della sussistenza o meno di autonomia funzionale e reddituale delle porzioni dell'immobile.

  • Legge 27.12.2017 n.205, art.1 comma 579

    Norma richiamata dalla ricorrente quale titolo giuridico per la proposta di classificazione E1 tramite DOCFA.

  • D.L. n.262/2006

    non possono essere ricomprese tali fattispecie se dotate di autonomia funzionale e reddituale

    Secondo la prassi normativa e amministrativa richiamata, le parti di immobili destinate ad uso ufficio/industriale/commerciale che risultino dotate di autonomia funzionale e reddituale non possono essere ricomprese nella categoria speciale E1.

  • Legge n.84/1994, art.16 comma 3

    Le autorizzazioni previste da questa disposizione servono, secondo la L.205/2017, a verificare la 'stretta funzionalità' dei depositi rispetto alle operazioni portuali.

  • Decreto del Ministero delle Finanze 2.1.1998 n.28, art.2 comma 1

    l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato che presenti potenzialità di autonomia funzionale e reddituale

    Definisce i caratteri dell'unità immobiliare: se una porzione presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale può essere considerata unità separata e quindi scorporabile ai fini di censimento catastale.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n.16/E (2019)

    Fornisce indicazioni interpretative sull'applicazione dell'art.1 L.205/2017 per immobili 'complessi': il criterio della prevalenza può essere usato solo se le porzioni non presentano i caratteri dell'unità immobiliare (autonomia funzionale e reddituale). La circolare non è fonte di diritto vincolante, ma è utile per l'interpretazione.

  • Giurisprudenza della Cassazione, Ordinanza n.35098 del 29/11/2022

    Richiamata per il principio secondo cui le circolari dell'Agenzia non costituiscono fonte normativa vincolante; hanno valore interpretativo non obbligatorio.

Massime di principio

  • La procedura DOCFA può essere attivata anche in presenza di un 'novum' normativo (es. art.1 L.205/2017) anche se non vi è una trasformazione materiale dell'immobile.
  • Per immobili 'complessi' occorre verificare se le porzioni presentino i caratteri dell'unità immobiliare (potenzialità di autonomia funzionale e reddituale) ex DM 2.1.1998 n.28: se sì, tali porzioni sono scorporabili e devono essere censite separatamente.
  • Il criterio della 'prevalenza' (classificare l'intero complesso nella categoria corrispondente alla porzione più estesa) si applica solo quando le porzioni non risultano autonome; non può quindi essere usato per inglobare parti scorporabili e autonome in un unico classamento E1.
  • La dimensione relativa delle porzioni (anche se piccola percentuale) non esclude la scorporabilità: una superficie non irrilevante in termini assoluti può giustificare autonomia funzionale e reddituale.
  • Le circolari amministrative forniscono utili chiavi interpretative ma non hanno forza normativa vincolante; il giudice le può utilizzare come supporto interpretativo ma decide sulla base della legge e della disciplina catastale applicabile.
  • In caso di dubbi sulla 'stretta funzionalità' di parti organiche a servizi portuali è necessario valutare autorizzazioni e titoli specifici (es. art.16 L.84/1994).
  • Prassi consigliata: in situazioni simili, verificare preventivamente se le porzioni siano effettivamente scorporabili e dotate di autonomia; in caso affermativo procedere a frazionamento/scorporo e censimento separato anziché richiedere un classamento unitario.

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