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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27559/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il richiedente aveva domandato in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, deducendo di essere stato costretto dalla famiglia a un matrimonio forzato, di aver continuato la relazione con la donna amata e che, dopo la morte di quest'ultima avvenuta in casa sua nel 2015, era fuggito dal Ghana perché accusato della morte della donna. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano respinto la domanda ritenendo il racconto non credibile e insussistenti i presupposti di ogni forma di protezione, anche alla luce della situazione generale del Paese d'origine. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'erronea applicazione della disciplina sopravvenuta in tema di protezione umanitaria introdotta dal d.l. n. 113/2018 convertito nella L. n. 132/2018, sostenendo che la domanda amministrativa era stata proposta prima del 5 ottobre 2018 e quindi doveva essere esaminata alla luce della normativa previgente. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto della protezione umanitaria per violazione di legge e per omesso esame del fatto decisivo della propria integrazione sociale in Italia, allegata e documentata con elementi quali un rapporto di apprendistato quinquennale instaurato nel 2019 e la frequenza di corsi di lingua italiana.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile la costituzione del Ministero dell'Interno, perché effettuata tardivamente con un atto non qualificabile come controricorso, privo dei motivi di diritto e quindi inidoneo a rispettare l'art. 370 c.p.c. e l'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Ha poi accolto congiuntamente i due motivi del ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva applicato la disciplina introdotta dal d.l. n. 113/2018 nonostante la domanda fosse anteriore al 5 ottobre 2018, in contrasto con il principio secondo cui la domanda di protezione umanitaria va scrutinata secondo la normativa vigente al momento della sua presentazione. La Cassazione ha inoltre richiamato il criterio della valutazione comparativa concreta ed effettiva tra integrazione raggiunta in Italia e condizioni personali e oggettive nel Paese d'origine, precisando che la non credibilità del racconto non esclude di per sé il giudizio sulla vulnerabilità connessa al rimpatrio, mentre resta a carico del richiedente dimostrare la propria integrazione in Italia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    La costituzione tardiva del resistente mediante atto privo dei requisiti del controricorso è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il controricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 1 d.l. 113/2018 conv. in L. 132/2018

    La disciplina sulla protezione umanitaria introdotta con tale normativa non si applica alle domande proposte prima del 5 ottobre 2018.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    La protezione umanitaria va valutata secondo la disciplina vigente ratione temporis.

  • art. 3 d.lgs. 251/2007

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte ribadisce la necessità di valutazione concreta della domanda di protezione.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di protezione internazionale.

  • art. 8 CEDU

    La valutazione della protezione umanitaria deve essere condotta verificando se il rimpatrio determini un effettivo scadimento delle condizioni di vita e un vulnus al diritto alla vita privata e familiare.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione/falsa applicazione di legge dai motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame del fatto decisivo relativo all'integrazione sociale del richiedente.

Massime di principio

  • La domanda di protezione umanitaria proposta prima del 5 ottobre 2018 deve essere esaminata sulla base della normativa previgente, non potendosi applicare retroattivamente la disciplina introdotta dal d.l. n. 113/2018 conv. in L. n. 132/2018.
  • Nel giudizio sulla protezione umanitaria occorre un accertamento comparativo concreto ed effettivo tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e le condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine, attribuendo un peso inversamente proporzionale ai due poli del confronto.
  • La documentata integrazione sociale, lavorativa, culturale e familiare in Italia costituisce elemento rilevante ai fini della protezione umanitaria e deve essere specificamente valutato dal giudice di merito.
  • La non credibilità del racconto sulla vicenda personale non esclude automaticamente l'esame della protezione umanitaria, poiché la vulnerabilità può derivare anche dalle conseguenze del rimpatrio in relazione alle condizioni generali del Paese di origine e alla posizione individuale del richiedente.
  • È onere del richiedente allegare e provare le circostanze che dimostrano la propria integrazione in Italia; il giudice deve poi ponderarle con la situazione nel Paese di provenienza.
  • Un atto di costituzione del resistente che non contenga l'esposizione dei motivi di diritto e si limiti a una mera presenza processuale non integra un valido controricorso ed è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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