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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40938/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società aveva ricevuto una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRES dell'anno d'imposta 2004, sanzioni e interessi. La controversia nasceva dal fatto che la contribuente sosteneva di non aver riportato, per mero errore, una perdita di esercizio dell'anno d'imposta 1999 nel modello dichiarativo e di aver cercato di correggere l'errore con una dichiarazione rettificativa presentata il 30 settembre 2004. La Commissione tributaria regionale aveva però ritenuto che, in assenza di istanza di rimborso, non fosse possibile rettificare a favore del contribuente la dichiarazione originaria tramite dichiarazione integrativa tardiva con credito riportato in compensazione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che la norma attribuisce una facoltà e non un obbligo e che la rettifica a favore del contribuente non sarebbe limitata al termine indicato dal giudice di merito; 2) omessa motivazione sul mancato rilievo dell'art. 2, comma 8; 3) omessa motivazione sul carattere del processo tributario come giudizio di annullamento-merito; 4) omessa motivazione sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quarto perché formulati come vizio motivazionale su questioni di diritto e non su un fatto storico, quindi non riconducibili al paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la dichiarazione integrativa diretta a correggere errori in danno del contribuente può essere presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo, ferma restando la possibilità di chiedere rimborso entro 48 mesi dal versamento o di opporsi in giudizio alla pretesa tributaria. La Corte ha inoltre osservato che, nel caso specifico, trattandosi di perdite di anni pregressi, l'opzione di utilizzarle è espressione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza; perciò non è rettificabile salvo prova dell'errore essenziale e riconoscibile ai sensi degli artt. 1427 ss. c.c. La società è stata condannata al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il vizio di omessa motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda il mancato esame o la mancata illustrazione di un fatto storico decisivo e non è configurabile quando la censura investe soltanto questioni di diritto.
  • La dichiarazione integrativa del contribuente ha disciplina differenziata: se corregge errori in danno dell'erario, opera entro i termini di accertamento; se corregge errori in danno del contribuente, è soggetta al termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, restando salva la possibilità di chiedere rimborso nei termini e di contestare la pretesa in giudizio.
  • La scelta del contribuente di utilizzare o non utilizzare perdite pregresse costituisce, di regola, esercizio di un'opzione avente natura negoziale e non una mera dichiarazione di scienza; pertanto, non è liberamente rettificabile salvo prova di un errore essenziale e riconoscibile.
  • Nel giudizio di cassazione l'apertura del fallimento della parte ricorrente non determina l'interruzione del processo, poiché il giudizio di legittimità è dominato dall'impulso d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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