Cassazione Civile, Ordinanza n. 19292/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento delle prestazioni medico-sanitarie rese da una struttura privata negli anni 2010, 2011 e 2012 nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. La società chiedeva il pagamento integrale delle fatture senza l'applicazione dello 'sconto tariffario' che l'ASL aveva invece decurtato, sostenendo che tale sconto fosse limitato per legge al triennio 2007-2009 e non fosse quindi applicabile agli anni successivi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo fondati i crediti su contratti stipulati tra le parti e negando l'estensione dello sconto. In appello, l'ASL ha insistito per il rigetto della domanda; la Corte d'appello, però, ha ribaltato la decisione ritenendo che la struttura non avesse provato né un valido provvedimento di accreditamento regionale né validi accordi contrattuali idonei a fondare la remunerazione, anche perché i contratti risultavano sottoscritti in epoca successiva alle prestazioni. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, giudicato interno sulla sussistenza dell'accreditamento e dei contratti, violazione delle regole sulla prova e del divieto per il giudice di rilevare d'ufficio questioni coperte da giudicato, nonché errori nell'applicazione della disciplina dell'accreditamento provvisorio/transitorio e nella gestione del contraddittorio e dell'istruttoria dopo il rilievo officioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che sulla sussistenza dell'accreditamento e sulla validità ed esistenza dei contratti si fosse formato un giudicato interno, poiché tali circostanze non erano state specificamente contestate nei gradi di merito e anzi erano state implicitamente o espressamente riconosciute. Ha inoltre affermato che, una volta rilevata d'ufficio una questione relativa a nullità o mancanza di requisiti del rapporto con la PA, il giudice deve provocare il contraddittorio e consentire alle parti anche attività probatoria, cosa che la Corte d'appello non aveva fatto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per denunciare la decisione oltre i limiti delle domande/eccezioni e il mancato rispetto del giudicato interno
utilizzato per affermare la rilevanza della non contestazione dei fatti costitutivi allegati e non specificamente contestati
il rilievo officioso di questioni di fatto o miste impone la previa instaurazione del contraddittorio e la possibilità di difesa anche probatoria
richiamato in tema di onere della prova, poi escluso per i fatti ormai non contestati o coperti da giudicato interno
invocato a sostegno della formazione del giudicato interno su accreditamento e contratti
richiamati per sostenere che i punti non impugnati dalla controparte erano coperti da giudicato interno
richiamato in relazione alla pretesa motivazione apparente o perplessa della sentenza d'appello
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata
art. 8-bis d.lgs. n. 502 del 1992
individua i requisiti per l'erogazione di prestazioni per conto del SSN: autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali
art. 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992
disciplina l'accreditamento istituzionale, anche provvisorio, e la sua funzione nel sistema sanitario
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992
prevede la stipula di accordi contrattuali con le strutture private accreditate; senza tali accordi l'accreditamento non abilita alla remunerazione
art. 6, comma 6, L. n. 724 del 1994
riconosce un accreditamento transitorio/automatico per i soggetti già convenzionati, in attesa dei procedimenti regionali
art. 1, commi 237-quater e ss., L.R. Campania n. 4 del 2011
richiamati dalla ricorrente e dalla Corte per il regime regionale di accreditamento provvisorio e definitivo
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17
richiamati sul principio della forma scritta nei contratti con la PA
d.P.R. 14 gennaio 1997, art. 2, comma 7
richiamato nel quadro normativo sanitario sulla regolazione dell'attività
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8
richiamato nel quadro normativo sulla programmazione e i tetti di spesa sanitaria
Massime di principio
- Nei rapporti tra struttura sanitaria privata e amministrazione sanitaria, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del SSN non basta la mera esecuzione dell'attività: occorrono il titolo abilitativo/accreditamento, il relativo provvedimento amministrativo nei casi previsti e gli specifici accordi contrattuali richiesti dalla legge.
- Quando una circostanza costitutiva del diritto di credito non sia stata specificamente contestata nei giudizi di merito, o sia stata anzi riconosciuta dalla controparte, il giudice non può trattarla come non provata in assenza di una reale contestazione processuale; su tale punto può formarsi giudicato interno.
- Il giudice può rilevare d'ufficio nullità o mancanze del rapporto con la PA solo entro i limiti del giudicato e del materiale ritualmente acquisito, ma se introduce d'ufficio una questione di fatto o mista deve previamente instaurare il contraddittorio e consentire alle parti di svolgere anche attività istruttoria.
- Nei contratti con la pubblica amministrazione la forma scritta è richiesta a pena di nullità; tuttavia, il rilievo della mancanza di forma o di presupposti validanti non può essere usato per superare un giudicato interno già formatosi sui relativi fatti costitutivi.
- Nel regime sanitario transitorio o provvisorio, la remunerabilità delle prestazioni dipende comunque dalla combinazione tra accreditamento e accordi contrattuali; la sola prosecuzione di fatto dell'attività o comportamenti concludenti non bastano a fondare validamente il diritto al pagamento.
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