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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19292/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento delle prestazioni medico-sanitarie rese da una struttura privata negli anni 2010, 2011 e 2012 nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. La società chiedeva il pagamento integrale delle fatture senza l'applicazione dello 'sconto tariffario' che l'ASL aveva invece decurtato, sostenendo che tale sconto fosse limitato per legge al triennio 2007-2009 e non fosse quindi applicabile agli anni successivi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo fondati i crediti su contratti stipulati tra le parti e negando l'estensione dello sconto. In appello, l'ASL ha insistito per il rigetto della domanda; la Corte d'appello, però, ha ribaltato la decisione ritenendo che la struttura non avesse provato né un valido provvedimento di accreditamento regionale né validi accordi contrattuali idonei a fondare la remunerazione, anche perché i contratti risultavano sottoscritti in epoca successiva alle prestazioni. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, giudicato interno sulla sussistenza dell'accreditamento e dei contratti, violazione delle regole sulla prova e del divieto per il giudice di rilevare d'ufficio questioni coperte da giudicato, nonché errori nell'applicazione della disciplina dell'accreditamento provvisorio/transitorio e nella gestione del contraddittorio e dell'istruttoria dopo il rilievo officioso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che sulla sussistenza dell'accreditamento e sulla validità ed esistenza dei contratti si fosse formato un giudicato interno, poiché tali circostanze non erano state specificamente contestate nei gradi di merito e anzi erano state implicitamente o espressamente riconosciute. Ha inoltre affermato che, una volta rilevata d'ufficio una questione relativa a nullità o mancanza di requisiti del rapporto con la PA, il giudice deve provocare il contraddittorio e consentire alle parti anche attività probatoria, cosa che la Corte d'appello non aveva fatto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare la decisione oltre i limiti delle domande/eccezioni e il mancato rispetto del giudicato interno

  • art. 115 c.p.c.

    utilizzato per affermare la rilevanza della non contestazione dei fatti costitutivi allegati e non specificamente contestati

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il rilievo officioso di questioni di fatto o miste impone la previa instaurazione del contraddittorio e la possibilità di difesa anche probatoria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova, poi escluso per i fatti ormai non contestati o coperti da giudicato interno

  • art. 2909 c.c.

    invocato a sostegno della formazione del giudicato interno su accreditamento e contratti

  • artt. 324, 329, 342 c.p.c.

    richiamati per sostenere che i punti non impugnati dalla controparte erano coperti da giudicato interno

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa motivazione apparente o perplessa della sentenza d'appello

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 8-bis d.lgs. n. 502 del 1992

    individua i requisiti per l'erogazione di prestazioni per conto del SSN: autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992

    disciplina l'accreditamento istituzionale, anche provvisorio, e la sua funzione nel sistema sanitario

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992

    prevede la stipula di accordi contrattuali con le strutture private accreditate; senza tali accordi l'accreditamento non abilita alla remunerazione

  • art. 6, comma 6, L. n. 724 del 1994

    riconosce un accreditamento transitorio/automatico per i soggetti già convenzionati, in attesa dei procedimenti regionali

  • art. 1, commi 237-quater e ss., L.R. Campania n. 4 del 2011

    richiamati dalla ricorrente e dalla Corte per il regime regionale di accreditamento provvisorio e definitivo

  • R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17

    richiamati sul principio della forma scritta nei contratti con la PA

  • d.P.R. 14 gennaio 1997, art. 2, comma 7

    richiamato nel quadro normativo sanitario sulla regolazione dell'attività

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 8

    richiamato nel quadro normativo sulla programmazione e i tetti di spesa sanitaria

Massime di principio

  • Nei rapporti tra struttura sanitaria privata e amministrazione sanitaria, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del SSN non basta la mera esecuzione dell'attività: occorrono il titolo abilitativo/accreditamento, il relativo provvedimento amministrativo nei casi previsti e gli specifici accordi contrattuali richiesti dalla legge.
  • Quando una circostanza costitutiva del diritto di credito non sia stata specificamente contestata nei giudizi di merito, o sia stata anzi riconosciuta dalla controparte, il giudice non può trattarla come non provata in assenza di una reale contestazione processuale; su tale punto può formarsi giudicato interno.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio nullità o mancanze del rapporto con la PA solo entro i limiti del giudicato e del materiale ritualmente acquisito, ma se introduce d'ufficio una questione di fatto o mista deve previamente instaurare il contraddittorio e consentire alle parti di svolgere anche attività istruttoria.
  • Nei contratti con la pubblica amministrazione la forma scritta è richiesta a pena di nullità; tuttavia, il rilievo della mancanza di forma o di presupposti validanti non può essere usato per superare un giudicato interno già formatosi sui relativi fatti costitutivi.
  • Nel regime sanitario transitorio o provvisorio, la remunerabilità delle prestazioni dipende comunque dalla combinazione tra accreditamento e accordi contrattuali; la sola prosecuzione di fatto dell'attività o comportamenti concludenti non bastano a fondare validamente il diritto al pagamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveGiurisdizione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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