Cassazione Civile, Sentenza n. 13742/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento (IVA, IRES e IRAP) relativo alla cessione di 15 kg di oro in lamine: contestazione della qualificazione dell'operazione (cessione soggetta ad IVA o esente come oro da investimento), identificazione del reale cessionario (Franco Cassani vs Argos-Heraeus Italia Spa), correttezza e tempestività della rinotifica dell'avviso (autotutela e nuova notifica), applicazione del raddoppio dei termini per indizi di reato/denuncia penale, rilevanza e sufficienza delle prove (intercettazioni, sequestro) e rilievo dell'assoluzione penale successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha: respinto (o dichiarato inammissibile) il primo motivo sul vizio motivazionale; rigettato i profili che contestavano la rinotifica e la validità del raddoppio dei termini (ha ritenuto legittima la sostituzione dell'atto in autotutela ai sensi dell'art. 2‑quater d.l. 564/1994 e confermato che il raddoppio opera in presenza di seri indizi di reato anche senza condanna); dichiarato inammissibile la doglianza fondata su successiva assoluzione penale; accolto invece il profilo del secondo motivo relativo all'applicazione dell'IVA (sub d): la CTR aveva qualificato l'oro come "materiale oro" senza verificare peso e purezza e senza applicare correttamente i principi nazionali e comunitari che definiscono l'oro da investimento e le condizioni per l'esenzione o per il reverse charge. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata alla Corte territoriale di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 10, n. 11
La Corte richiama la disposizione che disciplina l'esenzione per le cessioni di oro da investimento e rileva che la CTR ha omesso l'accertamento dei requisiti oggettivi necessari per qualificare l'oro come 'oro da investimento' (peso, purezza, caratteristiche accettate dal mercato), applicando erroneamente l'esenzione.
d.P.R. n. 633/1972, art. 17, comma 5
Norma sul meccanismo del reverse charge per taluni materiali d'oro ad uso prevalentemente industriale; la Corte osserva che la qualificazione del bene (purezza/uso) è determinante per stabilire l'applicabilità del reverse charge, valutazione che la CTR non ha eseguito correttamente.
d.P.R. n. 600/1973, art. 43 (primo e terzo comma)
La Corte precisa che l'annullamento in autotutela e la successiva rinnovazione dell'avviso non rientrano nell'ambito limitativo dell'art. 43 ma trovano fondamento nell'istituto dell'autotutela sostitutiva; inoltre conferma che il raddoppio dei termini per reati perseguibili d'ufficio è applicabile quando sussistono seri indizi di reato.
d.l. n. 564/1994 (conv. l. n. 656/1994), art. 2‑quater
Fonte che legittima l'autotutela sostitutiva dell'Amministrazione (annullamento e sostituzione dell'atto) e che giustifica la rinotifica dell'avviso sostitutivo nei termini di legge.
1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende: a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, ...; b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.
La Corte ricorda i criteri legislativi (peso, purezza, forma/accettazione di mercato) che definiscono l'oro da investimento e differenziano l'oro ad uso industriale; tali criteri sono determinanti per l'applicazione dell'esenzione IVA o del reverse charge e la CTR non li ha verificati.
legge n. 7/2000, art. 3, comma 11
"Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge"
Richiama l'interpretazione normativa che equipara le cessioni in lamina ad altre cessioni di oro da investimento, enfatizzando che la forma (lamina) non esclude di per sé l'applicazione dell'esenzione se ricorrono gli altri requisiti.
d.lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 2
Riferimento alla disciplina sopravvenuta sui termini di accertamento; la Corte osserva che per avvisi già notificati relativi a periodi precedenti restano salvi gli effetti del regime favorevole al raddoppio dei termini in presenza di indizi di reato.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
La Corte applica i limiti di censura in cassazione: rigetta censure sulla sufficienza della motivazione quando si tratta di dissenso sull'apprezzamento del fatto (art. 360 n.5) e dichiara inammissibili lamentele che introducono fatti nuovi o impugnano le valutazioni di merito (art. 360 n.3).
Massime di principio
- Per qualificare una cessione di oro come 'oro da investimento' occorre verificare i requisiti oggettivi (peso >1 g, purezza ≥995 millesimi per lingotti/placchette; per monete regole specifiche): la sola forma (es. lamine) non esclude l'esenzione se i requisiti sostanziali sono rispettati.
- La semplice definizione di 'materiale oro' non basta: il giudice tributario deve accertare e motivare peso, purezza e natura dell'impiego (investimento vs uso industriale) prima di escludere l'esenzione o il reverse charge.
- Se l'amministrazione annulla un avviso e ne emette un altro sostitutivo, tale operazione può essere legittima sulla base dell'autotutela sostitutiva (art. 2‑quater d.l. 564/1994), sempre che non sia pregiudicato un eventuale giudicato e che si osservino i termini di legge.
- Il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di seri indizi di reato opera anche se non vi è una condanna penale: è sufficiente l'astratta sussistenza di reato perseguibile d'ufficio che impone l'obbligo di denuncia, senza che sia necessario l'accertamento penale.
- L'assoluzione penale sopravvenuta non impedisce in via automatica l'accertamento tributario: il processo penale e quello tributario hanno valutazioni autonome delle prove; l'esito penale non ha effetto impeditivo automatico sull'accertamento fiscale.
- In sede di cassazione non è consentito introdurre fatti nuovi o chiedere un riesame globale delle prove di merito; le censure devono limitarsi ai vizî di legge rilevabili dal testo della decisione impugnata.
- Quando si contesta l'applicazione di regimi IVA alternativi (esenzione, reverse charge, regime del margine), il principio è che l'Amministrazione e il giudice devono documentare e motivare, con riferimento a parametri tecnici e normativi, la qualificazione del bene e le condizioni di applicabilità del regime fiscale.
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