Cassazione Civile, Sentenza n. 13753/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per difetto di notifica dell'atto di contestazione (sanzioni anno 2008). Notifica originaria effettuata il 08/06/2012 all'indirizzo estero AIRE (Birmingham) risultata negativa; successiva notificazione il 25/08/2012 presso l'ultimo domicilio fiscale italiano con modalità previste dall'art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente, residente nel Regno Unito e iscritto all'AIRE dal 2005, si dolse che l'atto presupposto non fosse mai pervenuto al suo effettivo domicilio estero; la questione centrale è se l'esito negativo della prima notifica sia sufficiente per procedere immediatamente secondo il rito degli irreperibili o se l'Amministrazione dovesse effettuare ulteriori ricerche (in particolare presso il Consolato) prima di usare la procedura ex art. 60 lett. e).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva dato ragione al contribuente. La Corte ha stabilito il principio secondo cui, quando il destinatario era iscritto all'AIRE e poi il suo nominativo risulta cancellato dai registri AIRE senza una corrispondente nuova iscrizione anagrafica nel Comune italiano di ultima residenza, l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere alla notificazione ex art. 60, primo comma, lett. e) (rito degli irreperibili), è tenuta ad effettuare ricerche aggiuntive e, in particolare, ad assumere informazioni presso l'Ufficio consolare competente per verificare l'esistenza di un nuovo indirizzo estero. Nel caso in esame non risulta che siano state svolte tali verifiche prima della notificazione presso il domicilio italiano, quindi la notifica è stata ritenuta invalida e il ricorso dell'Ufficio è stato disatteso.
Norme richiamate
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: ... e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato ... comunicare ... l'indirizzo estero; ... f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
La norma disciplina le modalità semplificate di notifica ai contribuenti non residenti (tra cui l'uso dell'indirizzo AIRE e, in caso di esito negativo, il ricorso al rito degli irreperibili). Tuttavia, l'applicazione delle modalità previste non esonera l'Amministrazione dall'osservanza di criteri minimi di diligenza informativa quando la situazione anagrafica appare incerta.
art. 142 codice di procedura civile
Norma ordinaria sulla notifica all'estero che prevede procedure e ricerche più articolate; la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno riconosciuto che i criteri di diligenza propri dell'art. 142 c.p.c. devono trovare applicazione anche quando l'Amministrazione adotta le modalità semplificate previste dall'art. 60 d.P.R. 600/1973.
art. 143 codice di procedura civile
Prevede l'obbligo di effettuare opportune ricerche (anche presso l'Ufficio consolare) prima di ricorrere alle formalità previste per le notifiche in caso di irreperibilità; la giurisprudenza ha ritenuto che il mero difetto di risultanze anagrafiche non legittima automaticamente l'uso del rito per irreperibili senza tali ricerche.
d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (commi quarto e quinto introdotti in art. 60 DPR 600/1973)
Ha introdotto la possibilità di considerare valida la notificazione mediante raccomandata all'indirizzo rilevato dall'AIRE o da altri dati forniti dal contribuente, e ha previsto che in caso di esito negativo si applicano le disposizioni per irreperibilità; tale semplificazione non elimina le garanzie minime di diligenza che l'Amministrazione deve adottare.
Legge 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6
Attribuisce agli uffici consolari funzioni informative e un potere sussidiario di accertamento: i consolati possono disporre di informazioni utili sull'effettiva residenza dei connazionali e, in alcuni casi, iscrivere d'ufficio persone nei registri se non hanno presentato la dichiarazione di trasferimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 366 del 7 novembre 2007
Ha dichiarato l'illegittimità della parte della normativa tributaria che impediva l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. alle notifiche a cittadini italiani all'estero iscritti all'AIRE, con conseguente necessità di assicurare garanzie procedurali anche nelle notifiche semplificate.
Sezioni Unite, sentenza n. 6737 del 10/05/2002
Giurisprudenza di riferimento che ha affermato l'obbligo, prima di ricorrere alle formalità dell'art. 143 c.p.c., di compiere ricerche presso l'Ufficio consolare per porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia del destinatario.
Massime di principio
- Se il destinatario è iscritto all'AIRE e la notifica al suo indirizzo estero fallisce, l'Amministrazione non può automaticamente passare al rito degli irreperibili; deve prima svolgere ricerche con criteri di ordinaria diligenza, in particolare consultando l'Ufficio consolare competente e verificando l'anagrafe del Comune di ultima residenza.
- L'onere di comunicare variazioni di indirizzo grava sul contribuente e la mancata comunicazione può legittimare l'uso del rito per irreperibilità, ma solo dopo che l'Amministrazione abbia effettuato le verifiche minime richieste dalla situazione concreta.
- Le modalità semplificate previste dall'art. 60 DPR 600/1973 (spedizione a mezzo raccomandata all'indirizzo AIRE) sono alternative alla procedura ordinaria, ma non esonerano l'Amministrazione dal rispetto delle garanzie di diligenza inerenti alle notifiche internazionali.
- Le ricerche svolte dall'Amministrazione devono risultare chiaramente dalla relata e essere attribuibili al messo notificatore; l'assenza di documentazione delle verifiche consolari o comunali rende invalida la successiva notifica per irreperibilità.
- Informazioni acquisite successivamente (es. iscrizione AIRE disposta d'ufficio dal Consolato dopo la data della notificazione) non sanano una notificazione che, all'epoca dei fatti, era stata eseguita senza le ricerche prescritte.
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