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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13781/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto l'appello di Scarzella contro l'esito del giudizio di primo grado sulla validità delle notifiche delle cartelle esattoriali e sulla prescrizione dei tributi, degli interessi e delle sanzioni. Il ricorrente deduceva: 1) errata determinazione del periodo di sospensione della prescrizione previsto dall'art. 1, comma 623, l. 27/12/2013, n.147 (contestando che la sospensione fosse stata calcolata fino al 15/06/2014 invece che al 15/03/2014); 2) erronea applicazione del termine decennale di prescrizione agli interessi e alle sanzioni invece del termine quinquennale; 3) uso improprio, ai fini della prescrizione, delle norme (artt. 19 e 20 d.lgs. 13/4/1999 n.112) che regolano i rapporti interni tra ente impositore e agente della riscossione; 4) violazione di principi costituzionali relativi alla decadenza dell'azione esecutiva; 5) omesso esame di fatto decisivo relativo alla mancata produzione, in primo grado, da parte di Equitalia Nord s.p.a. della documentazione di notifica delle cartelle.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di rinvio per cambio difensore. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo (omesso esame di fatto) per effetto della regola della "doppia conforme" e per genericità della doglianza. Ha ritenuto infondato il primo motivo relativo al periodo di sospensione, confermando la sospensione considerata dalla CTR (01/01/2014-15/06/2014). Ha accolto i second o e terzo motivi: la Corte ha stabilito che le sanzioni tributarie, in assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, sono soggette a prescrizione quinquennale ex art. 20 d.lgs. 472/1997; gli interessi, essendo obbligazione autonoma e soggetta a disciplina unitaria, si prescrivono anch'essi in cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Il quarto motivo è stato assorbito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata nei punti ritenuti corretti e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio alla Corte tributaria di secondo grado competente.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni

    La Corte interpreta l'art. 20 come norma speciale che fissa la prescrizione quinquennale per il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie quando non esiste un provvedimento giurisdizionale irrevocabile.

  • art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ.

    si prescrivono in cinque anni "gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"

    Gli interessi, di qualunque natura e indipendentemente dalla fonte tributaria, sono soggetti a prescrizione quinquennale; la norma si applica unitariamente alle varie categorie di interessi.

  • art. 1, comma 623, legge 27 dicembre 2013, n. 147

    La Corte valuta la sospensione dei termini di prescrizione operata dalla normativa e ritiene corretta l'interpretazione della CTR che ha calcolato la sospensione fino al 15/06/2014 in base alle modifiche legislative del 2014.

  • artt. 19 e 20, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Norme concernenti il rapporto tra ente impositore e agente della riscossione: la Corte ritiene che non giustifichino, in genere, l'applicazione di un diverso termine prescrizionale in danno della disciplina generale sulla prescrizione di sanzioni e interessi.

  • art. 2953 cod. civ.

    Principio secondo cui il diritto derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile si prescrive in dieci anni; per le sanzioni, quindi, la prescrizione decennale opera solo se vi è atto giurisdizionale definitivo che costituisce il diritto stesso.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

    Fondamento dei motivi di cassazione: n.3 (violazione di norme di diritto) è stato ritenuto idoneo per contestare errate interpretazioni della disciplina prescrizionale; n.5 (omesso esame di un fatto decisivo) è stato esaminato e ritenuto inammissibile nel caso per la presenza della "doppia conforme" e per genericità.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134) e art. 348-ter cod. proc. civ.

    Regole sulla "doppia conforme" e i limiti di impugnazione in Cassazione: la Corte applica tali principi anche al processo tributario, escludendo la censura sull'omesso esame di fatti già decisi in modo conforme dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie sono soggette a prescrizione quinquennale ex art. 20 d.lgs. 472/1997, salvo che il diritto alla riscossione derivi da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile (che produce prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.).
  • Gli interessi, qualunque sia la loro fonte in materia tributaria, costituiscono un'obbligazione autonoma e sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.; non devono essere automaticamente "agganciati" alla prescrizione del capitale.
  • Le disposizioni che regolano i rapporti interni tra ente impositore e agente della riscossione (es. d.lgs. n.112/1999) non mutano di per sé il regime prescrizionale delle sanzioni e degli interessi applicabile nei confronti del contribuente.
  • La regola della "doppia conforme" limita l'ammissibilità di censure in Cassazione riguardanti fatti già esaminati e confermati sia in primo che in secondo grado: il ricorrente deve indicare chiaramente l'oggetto del fatto decisivo e le ragioni della sua non valutazione.
  • Per contestare l'efficacia della notifica di atti esecutivi in sede di Cassazione è necessario specificare l'oggetto della doglianza e fornire elementi precisi; l'allegazione generica e la mancata produzione di relata rendono il motivo inammissibile o infondato.
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso per cassazione su questioni di diritto (es. prescrizione), la Corte può cassare la sentenza impugnata e rinviare per nuovo esame al giudice del merito competente.

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