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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13750/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di quattro cartelle di pagamento (Iva, Ires, Irap, complessivi €216.799.037,94) per presunta mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento e atti sanzionatori notificati nel 2013). Questioni principali: validità delle notifiche eseguite presso la residenza nazionale del contribuente nonostante l'iscrizione/varie cancellazioni/iscrizioni all'AIRE (Regno Unito), e conseguente nullità delle cartelle; validità dell'iscrizione ipotecaria su fondo patrimoniale; contestazioni di merito sulla fondatezza della pretesa tributaria (estraneità alla frode carosello, ruolo di interponente fittizio, errata quantificazione). L'Agenzia deduceva inoltre vizi di infrapetizione e ultra petizione da parte della CTR; Equitalia proponeva ricorso incidentale per richiedere esame di ulteriori vizi di notifica e inopponibilità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto nulla la memoria di ADER per carenza di mandato e ha esaminato i motivi dell'Agenzia. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale (violazione art. 112 c.p.c. e principi relativi alla scelta del contribuente tra impugnare l'atto consequenziale o anche l'atto presupposto), rilevando che la CTR, pur avendo valutato questioni di merito sollevate dal contribuente, ha deciso limitandosi alla nullità delle cartelle per difetto di notifica senza pronunciarsi sul merito nonostante il contribuente avesse chiesto espressamente l'accertamento della fondatezza delle pretese. I restanti motivi dell'Agenzia sono stati rigettati o dichiarati inammissibili (compreso il quarto). Il ricorso incidentale di Equitalia è stato rigettato per carenze di specificità e irrilevanza rispetto al giudizio principale. La sentenza della CTR è cassata in parte qua e il procedimento è rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60, primo comma, lett. e)

    La Corte richiama che la notifica ex art. 60 lett. e) (irreperibilità assoluta) è ammessa solo se il notificatore, con ricerche documentate nella relata, ha accertato che il trasferimento è in luogo sconosciuto e non mera variazione di indirizzo nel medesimo comune; mancanza di tali ricerche invalida la qualificazione come irreperibilità assoluta.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 156

    Art. 112 c.p.c. (conseguenze della domanda e requisiti di decisione) è richiamato per criticare la CTR che non ha esaminato pienamente tutte le domande e i profili di merito; art. 156 (competenza) è richiamato nelle censure procedurali. In sostanza il giudice deve interpretare la domanda del ricorrente e decidere sui profili effettivamente prospettati.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 1 e comma 3

    Richiamato il principio per cui il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto oppure impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto; il giudice deve verificare quale scelta è stata operata e decidere di conseguenza.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Art. 140 c.p.c. (irrecuperabilità per assenza temporanea) è richiamato dalla difesa, ma la Corte esclude la sua applicabilità quando si tratta di trasferimento in luogo ignoto e sottolinea che la qualificazione giuridica della irreperibilità richiede adeguata documentazione.

  • Norme processuali e amministrative varie (art. 23, comma 8-bis L. n. 176/2020; art. 11, comma 9 D.L. n. 50/2017 conv. L. n. 96/2017; art. 85 c.p.c.; art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002)

    Riferimenti procedurali utilizzati per la fissazione dell'udienza, sospensione dei termini relativi al subentro di ADER in luogo di Equitalia, principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore e disciplina sulle spese esecutive; la Corte rileva che il subentro di ADER richiedeva mandato specifico per la difesa nel grado in cui si è svolta l'attività.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 5791/2008)

    "l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato"

    Principio applicato per stabilire che l'assenza di notifica degli atti presupposti può comportare la nullità della cartella, ma il giudice deve considerare se il contribuente ha chiesto anche la pronuncia sul merito degli atti presupposti.

Massime di principio

  • Se il contribuente impugna la cartella e contesta anche gli atti presupposti, il giudice deve esaminare e decidere anche il merito degli avvisi impugnati; non può limitarsi a dichiarare la nullità della sola cartella se la domanda comprende l'accertamento della pretesa tributaria.
  • La qualificazione della notifica come eseguita per irreperibilità assoluta richiede che il notificatore abbia effettuato e documentato ricerche specifiche nella relata; in assenza di tale documentazione la notifica può essere considerata invalida.
  • La distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa è rilevante: l'irreperibilità relativa (assenza temporanea) impone modalità diverse di notifica rispetto all'irreperibilità assoluta (trasferimento in luogo sconosciuto); spetta all'Ufficio dimostrare il corretto uso della procedura.
  • L'iscrizione all'AIRE e le sue variazioni temporali sono fattori decisivi per valutare la regolarità delle notifiche: bisogna confrontare le date delle iscrizioni/cancellazioni AIRE con le date delle notifiche per stabilire quale sia stato il domicilio risultante all'atto della notifica.
  • Il soggetto subentrante nella posizione di agente della riscossione (es. ADER per Equitalia) che intende svolgere attività difensiva in un grado già iniziato dall'originario soggetto deve essere munito di mandato specifico; in mancanza, atti difensivi possono essere considerati nulli.
  • In giudizio tributario le eccezioni devono essere chiaramente specificate e documentate; motivi generici o privi di specificità possono essere dichiarati inammissibili.
  • Quando il giudice di merito decide la nullità dell'atto consequenziale per difetto di notifica, occorre sempre verificare se i termini di decadenza per il rilievo della nullità rendano la pretesa estinta o meno; il giudice deve valutare anche questo profilo procedurale.

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