Cassazione Civile, Sentenza n. 24701/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva, in parziale riforma del Tribunale, condannato Salvatore Grenci (giornalista addetto all'ufficio stampa della Provincia/Libero Consorzio) alla restituzione delle differenze retributive corrisposte per la qualifica di "Capo redattore" ritenuta indebitamente attribuita per il periodo 1/1/2005 - 31/12/2009. Questioni principali: (i) se fosse applicabile all'ente l'accordo collettivo regionale 24/10/2007 (che rinvia al CCNL dei giornalisti) e se tale applicazione fosse legittima nonostante la mancanza di contratti integrativi aziendali quadriennali; (ii) se la qualificazione superiore (Capo redattore) fosse giustificata dalle mansioni effettivamente svolte (in particolare attività di coordinamento) e quindi se fosse dovuta la retribuzione maggiore o se, viceversa, le somme ricevute dovessero essere restituite; (iii) questioni processuali circa l'ammissibilità delle censure in cassazione rispetto ai contratti collettivi territoriali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Libero Consorzio sia il ricorso incidentale di Grenci. Motivi principali: (a) sul piano formale e processuale il ricorso del Libero Consorzio era inammissibile quanto alle doglianze relative all'interpretazione del contratto collettivo regionale perché il ricorrente non ha riprodotto/alesgato il testo integrale del contratto e perché, ai sensi della giurisprudenza, le censure su contratti collettivi territoriali sono ammessi in Cassazione solo nei limiti molto ristretti (violazione dei criteri legali di ermeneutica o vizio di motivazione) e non come generica violazione di contratto; (b) sul merito il ricorso incidentale di Grenci è infondato: la Corte ha confermato che per giustificare il riconoscimento e la non ripetizione delle somme erogate ad un livello superiore è necessario che l'amministrazione abbia effettivamente utilizzato maggiori e più complesse capacità professionali; la Corte territoriale aveva accertato che Grenci non svolgeva funzioni di coordinamento rilevanti e quindi non aveva diritto al livello superiore, conseguendo legittima la condanna alla restituzione delle differenze. Esito pratico: rigetto di entrambi i ricorsi; compensazione integrale delle spese tra Libero Consorzio e Grenci; condanna del Libero Consorzio a rimborsare INPGI e Associazione Siciliana della Stampa per le spese del giudizio di legittimità, con liquidazione degli importi; indicazione della sussistenza dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Accordo collettivo regionale 24.10.2007 (GURS n.54 del 16.11.2007)
La Corte ha ritenuto che le doglianze sulla interpretazione del contratto regionale non potevano essere vagliate in Cassazione in modo ampio perché il ricorrente non ha depositato il testo integrale e perché le censure sui contratti di ambito territoriale sono riservate al giudice di merito salvo violazione dei criteri legali di ermeneutica o vizi motivazionali rilevanti
La Corte richiamando la giurisprudenza ha evidenziato che l'efficacia processuale di tale norma consente di denunciare in Cassazione la violazione dei contratti collettivi solo con riferimento ai contratti nazionali; i contratti regionali trovano valutazione di fatto e interpretativa prevalentemente in sede di merito
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
La Corte ha valutato l'inammissibilità delle censure ex n.3 quando manchi la specificazione delle regole legali invocate per l'interpretazione del contratto territoriale; ha inoltre richiamato i rigidi requisiti dell'art.360 n.5 (omesso esame di fatto decisivo) e la necessità di indicare il fatto storico omesso e la sua decisività
Art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito)
Richiamata per i profili procedurali relativi al regolamento del procedimento di trattazione in udienza pubblica e possibilità di decidere in camera di consiglio senza discussione orale se non richiesta
Art. 2126 cod. civ. e principi costituzionali (art.3, art.36, art.97 Cost.)
La Corte ha confermato il principio che la corresponsione di una retribuzione superiore è giustificata solo se l'amministrazione ha potuto utilizzare le maggiori capacità professionali dell'addetto; in assenza di effettivo utilizzo delle prestazioni di livello superiore le somme possono essere recuperate
Richiamato nel contesto della disciplina del pubblico impiego privatizzato e dell'assetto contrattuale del personale; conferma i principi di inquadramento e corrispondenza retributiva alle mansioni effettivamente svolte
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione all'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i ricorrenti
Massime di principio
- In Cassazione le censure sull'interpretazione di contratti collettivi territoriali (regionali/aziendali) sono ammesse in maniera molto limitata: il ricorrente deve indicare norme e criteri legali violati e depositare il testo integrale del contratto; altrimenti le questioni di interpretazione restano riservate al giudice di merito
- Per il pubblico impiego privatizzato il riconoscimento di una qualifica/retribuzione superiore è giustificato solo se l'amministrazione ha effettivamente utilizzato le maggiori capacità professionali del lavoratore; in assenza di tale utilizzo le somme pagate possono essere recuperate
- Se si censura in Cassazione l'omesso esame di fatti decisivi (art.360 n.5 c.p.c.), è necessario indicare esattamente il fatto storico omesso, la prova da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività: altrimenti la censura è inammissibile
- Quando si fonda un ricorso sulla disciplina di un contratto collettivo, è prassi e spesso requisito necessario allegare il testo integrale del contratto territoriale invocato; la riproduzione parziale di clausole può rendere il ricorso inammissibile
- Le questioni relative alla scelta del contratto collettivo applicabile (nazionale vs territoriale) e alla relativa efficacia negoziale richiedono attenzione: la giurisprudenza limita l'intervento di legittimità sui contratti decentrati e valorizza l'autonomia negoziale e l'accertamento di fatto del giudice di merito
- In caso di soccombenza parziale o di pluralità di parti, valutare preventivamente la strategia sui costi processuali (compensazione, liquidazione preventiva spese, contributo unificato) perché la Cassazione applica rigorosamente le norme sul contributo e sulla prenotazione a debito per enti locali
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