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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24691/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

AMAG impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di D'Agati e Bovero disposto da ATM e aveva ordinato la reintegrazione presso la società cessionaria AMAG applicando l'art. 2112 c.c. La questione centrale riguardava l'interpretazione dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 (deroga alla continuità dei rapporti di lavoro in caso di procedure concorsuali) e l'applicabilità delle tutele dell'art. 2112 c.c. nel caso di trasferimento d'azienda avvenuto in costanza di procedura fallimentare, nonostante la prosecuzione dell'attività (affitto e successiva cessione di ramo d'azienda) finalizzata alla conservazione del valore per la liquidazione. AMAG deduceva che le procedure fallimentari, per la loro natura liquidatoria, consentono la disapplicazione dell'art. 2112 ai sensi del comma 5 dell'art. 47

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere tra AMAG, il Fallimento ATM e Roberto D'Agati per avvenuto verbale conciliativo; ha accolto il ricorso di AMAG con riferimento a Massimo Bovero, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame (anche sulle spese). La Corte ha inoltre enunciato un principio di diritto nomofilattico sulla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 5, e ha compensato tra le parti le spese relative al rapporto con D'Agati

Norme richiamate

  • art. 2112 cod. civ.

    Norma che tutela la continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda; la sentenza chiarisce che tale tutela può essere disapplicata nei casi previsti dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 (procedure fallimentari liquidatorie) in conformità alla direttiva 2001/23/CE

  • art. 47 legge n. 428/1990

    5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni; emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

    La Corte interpreta il comma 5 nel senso che le procedure fallimentari rientrano pienamente nella fattispecie che consente la disapplicazione dell'art. 2112: non è richiesto che l'attività sia effettivamente cessata quando il cedente è soggetto a fallimento, poiché il fallimento è ontologicamente procedura liquidatoria

  • Direttiva 2001/23/CE (art. 5, paragrafi 1 e 2)

    Il par. 1 consente di escludere le tutele trasferimento-aziendale quando sussistono tre requisiti (procedura fallimentare o analoga finalizzata alla liquidazione, sotto controllo autorità pubblica). Il par. 2 estende le tutele in caso di procedure di insolvenza non finalizzate alla liquidazione, con possibili temperamenti. La sentenza richiama tali distinzioni per interpretare restrittivamente le deroghe alle tutele

  • art. 18 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Norma che prevede la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo; la decisione di merito aveva ordinato la reintegrazione ex art. 18, ma la Cassazione ha cassato tale decisione e rinviato

  • Regio decreto n. 267/1942 (art. 104, 104-bis, 105)

    Norme concorsuali richiamate dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina delle procedure concorsuali, con riferimento alle differenze tra procedure finalizzate alla liquidazione e procedure non liquidatorie

  • Regolamento allegato al Regio decreto n. 148/1931, art. 45, comma 8

    Richiamato nei fatti come motivo di licenziamento (danno recato all'azienda con dolo); rilevanza fattuale ma la decisione si concentra sull'assetto della continuità aziendale e sulla disciplina del trasferimento

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Usato per enunciare il principio di diritto nomofilattico rispetto a questione di diritto di particolare importanza (sul contenuto applicativo del comma 5 dell'art. 47)

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Norma procedurale che ha regolato lo svolgimento del procedimento di Cassazione in camera di consiglio senza discussione orale salvo richiesta; citata limitatamente al rito applicabile

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione invocati (violazione di norme comunitarie e di diritto interno)

Massime di principio

  • Se il cedente è oggetto di una procedura fallimentare (ontologicamente liquidatoria) il trasferimento d'azienda può rientrare nella deroga prevista dall'art. 47, comma 5, e l'art. 2112 c.c. può non trovare applicazione salvo pattuizioni in favore dei lavoratori
  • La mera prosecuzione dell'attività mediante affitto o cessione di ramo d'azienda nel contesto di una procedura fallimentare non esclude automaticamente l'applicabilità della deroga: tali atti possono essere strumenti orientati alla liquidazione e alla tutela del valore per i creditori
  • Al contrario, in procedure concorsuali non liquidatorie o volte al risanamento (es. amministrazione straordinaria con continuazione, concordato con piano di continuità) trova generalmente applicazione l'art. 2112 e le tutele comunitarie (direttiva 2001/23/CE, par. 2)
  • In presenza di un accordo sindacale o verbale conciliativo tra parti la controversia può estinguersi e determinare la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese concordata dalle parti
  • In caso di contestazione sull'applicabilità delle tutele al trasferimento d'azienda è necessario valutare la natura della procedura concorsuale (liquidatoria vs risanamento), la finalità del provvedimento che ha aperto la procedura e il controllo di un'autorità pubblica, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
  • Le questioni di diritto inerenti all'interpretazione delle deroghe alla continuità dei rapporti di lavoro sono idonee a fondare principi nomofilattici e, se rilevanti, la Corte di Cassazione può enunciare principi di diritto vincolanti per i giudici di merito

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