Cassazione Civile, Sentenza n. 24688/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato l'inefficacia, nei confronti di Anna Maria Imparato, del contratto di cessione di ramo d'azienda tra Vodafone e Comdata e aveva ricondotto il rapporto di lavoro a Vodafone con ordine di ripristino. Vodafone (e in adesione Comdata) deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e chiedevano, preliminarmente, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato i principi enunciati dalla Direttiva 2001/23/CE in tema di trasferimento di entità economiche e che la porzione aziendale ceduta sarebbe stata, comunque, un'entità economica trasferibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Vodafone e Comdata. Ha confermato che la valutazione della sussistenza del trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. (autonomia funzionale e preesistenza dell'entità) è valutazione di merito riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui i servizi ceduti (back office consumer, back office corporate, gestione del credito) mancavano di autonomia funzionale: permaneva l'integrazione organizzativa con Vodafone, i dipendenti operavano con direttive dettagliate, in locali e con programmi rimasti a Vodafone e la cessione era accompagnata da un contratto di fornitura che lasciava a Vodafone la struttura operativa. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è stata respinta come non necessaria: la giurisprudenza comunitaria sul concetto di "entità economica" è ritenuta consolidata e le questioni sollevate erano risolvibili con l'interpretazione applicata. Sono state condannate Vodafone al pagamento delle spese processuali a favore di Imparato.
Norme richiamate
comma 5 (e richiamo al comma 6 nella giurisprudenza)
L'art. 2112 richiede la cessione di un 'ramo d'azienda' dotato di autonomia funzionale e preesistenza: la Corte riconosce che l'accertamento di tali presupposti è di merito e che la normativa va applicata in conformità ai principi della Direttiva 2001/23/CE, richiedendo che l'entità ceduta sia un complesso organizzato capace di svolgere autonomamente l'attività.
Direttiva 2001/23/CE
art. 1 n.1; art. 3; art. 4; art. 6
La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia che definisce l'entità economica come complesso organizzato di persone e mezzi che "conservi la propria identità". Tale indirizzo conferma la necessità della preesistenza e dell'autonomia funzionale dell'entità trasferita; i criteri indicati dalla Corte UE devono essere valutati complessivamente e non isolatamente.
art. 32 (modifica) e art. 29, comma 3
Le modifiche legislative non derogano al principio della preesistenza/autonomia del ramo. L'art. 29, co.3 (cambio di appalto) non esclude automaticamente l'applicazione dell'art. 2112, ma la giurisprudenza italiana interpreta la fattispecie tenendo conto della complessità dei criteri di valutazione.
art. 267 TFUE (art. 267 TFEU)
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
La Corte di Cassazione ha ritenuto che non fosse necessario il rinvio pregiudiziale perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia sul tema è consolidata (principio 'acte clair' o questioni non pregiudiziali) e le questioni sollevate erano essenzialmente di valutazione fattuale.
richiamato come regola generale in caso di inefficacia della cessione
In caso di inefficacia della cessione nei confronti del lavoratore, opera la disciplina ordinaria (art. 1406 c.c.) che consente al lavoratore di agire per il mantenimento del rapporto con l'alienante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Disposto l'obbligo per le parti ricorrenti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della norma processuale citata.
Massime di principio
- La sussistenza del trasferimento ai fini dell'art. 2112 c.c. richiede che la porzione trasferita sia un'entità economica preesistente, dotata di autonomia funzionale e capace di svolgere l'attività con mezzi e organizzazione propri; è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- I singoli elementi (trasferimento di beni materiali, riassunzione di personale, trasferimento clientela, uso di sistemi informatici, know-how) vanno valutati complessivamente: nessuno è decisivo isolatamente.
- Contratti di fornitura/outsourcing che lasciano al cedente il controllo organizzativo, i programmi, i locali o impartiscono direttive dettagliate tendono a escludere l'autonomia funzionale del ramo ceduto e quindi l'operatività dell'art. 2112.
- Non è possibile per le parti creare ' ex novo' un ramo autonomo mediante qualificazione contrattuale per eludere la tutela dei lavoratori: l'identificazione deve avere contenuto accertativo e non costitutivo.
- Il giudice di legittimità ha limiti nel riesaminare le valutazioni probatorie: per impugnare una decisione di merito occorre dedurre vizi specifici ex art. 360 c.p.c. (es. omesso esame di fatti decisivi).
- La Corte di Cassazione può ritenere superfluo il rinvio alla Corte di Giustizia quando la giurisprudenza comunitaria sul punto è consolidata e le questioni sollevate sono essenzialmente di valutazione fattuale.
- In casi di cambio di appalto, il semplice trasferimento di un gruppo di lavoratori non determina automaticamente la successione nei rapporti di lavoro; occorre verificare l'effettiva organizzazione autonoma e la capacità commerciale dell'entità ceduta.
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