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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24689/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva riformato il Tribunale di Ivrea riconoscendo l'inesistenza dei requisiti per la cessione di un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. (nella formulazione successiva alle modifiche del d.lgs. n. 276/2003) relativamente al trasferimento di una porzione di servizi di call center da Vodafone a Comdata. Vodafone deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. per non aver tenuto conto dei principi della Direttiva 2001/23/CE e chiede, preliminarmente, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per questioni interpretative della disciplina comunitaria. Comdata aderisce e propone ricorso incidentale. I lavoratori resistono sostenendo l'inefficacia della cessione rispetto ai loro rapporti di lavoro e l'obbligo di ripristino da parte di Vodafone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento a sei lavoratori che hanno conciliato con Vodafone. Per i restanti lavoratori ha rigettato i ricorsi di Vodafone e di Comdata e ha confermato la sentenza della Corte d'Appello: la cessione contestata non integrava un trasferimento ai sensi dell'art. 2112 c.c. poiché il ramo trasferito mancava di autonomia funzionale e di preesistenza come entità organizzata idonea a perseguire autonomamente l'obiettivo economico. La Corte ha ritenuto che la valutazione dei fatti e della sussistenza dell'autonomia sia rimessa al giudice di merito e che non sussistessero esigenze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, essendosi formata giurisprudenza consolidata. Vodafone è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Parametro centrale per definire la sussistenza del trasferimento di ramo d'azienda: richiede autonomia funzionale e preesistenza del ramo come entità organizzata in grado di proseguire l'attività con propri mezzi. La verifica dei suoi presupposti è valutazione di merito riservata al giudice di merito.

  • Direttiva 2001/23/CE

    art. 1 n.1 (lett. b), art. 3, art. 4, art. 6

    Definisce trasferimento come trasferimento di un'entità economica che conserva la propria identità; va applicata con valutazione complessiva degli elementi (personale, mezzi, organizzazione, clientela, continuità delle attività). L'autonomia dell'entità deve preesistere al trasferimento; gli elementi elencati sono indici da valutare congiuntamente.

  • d.lgs. n. 276/2003

    Rilevanza ratione temporis per la formulazione dell'art. 2112; art. 29 co.3 del d.lgs. disciplina aspetti del cambio appalto e non esclude a priori l'analisi caso per caso, ma la giurisprudenza nazionale interpreta restrittivamente l'esternalizzazione che non corrisponda a ramo autonomo preesistente.

  • art. 267 TFUE

    Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia che la Corte di Cassazione ha ritenuto non necessaria alla decisione perché la giurisprudenza della Corte europea è consolidata e le questioni sollevate erano risolvibili con l'accertamento di fatto demandato al giudice nazionale.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Norma processuale citata per il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento di legittimità.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Norma amministrativa sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento integrativo da parte delle parti ricorrenti.

Massime di principio

  • Per qualificare un trasferimento ai sensi dell'art. 2112 c.c. e della Direttiva 2001/23/CE occorre una valutazione complessiva e concreta: non esiste un singolo elemento decisivo ma un insieme di indici (personale, organi direttivi, organizzazione, mezzi, clientela, continuità attività, sistemi informatici, know-how).
  • L'autonomia funzionale e la preesistenza dell'entità ceduta sono requisiti essenziali: il ramo ceduto deve essere in grado di proseguire l'attività autonomamente dal cedente, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.
  • La semplice esternalizzazione o la creazione ad hoc di una struttura dal cedente e cessionario non vale a fondare il trasferimento di un ramo: l'identificazione del ramo da parte delle parti ha natura accertativa, non costitutiva.
  • Elementi rilevanti come il mantenimento di sistemi informatici, il trasferimento della clientela o la riassunzione di una quota sostanziale di personale pesano nella valutazione, ma vanno considerati insieme e non isolatamente.
  • I giudici nazionali possono e devono accertare in sede interna l'assenza del ramo d'azienda e i lavoratori possono produrre prova contraria per dimostrare l'inapplicabilità dell'art. 2112; la Corte di Giustizia fornisce criteri interpretativi ma non sostituisce il giudice di merito nell'accertamento fattuale.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non è automatico: è necessario solo quando l'interpretazione comunitaria non sia già consolidata o la questione sia rilevante per il decidere e non risolvibile con la giurisprudenza esistente.

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