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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24687/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e per presunta non conformità alla Direttiva 2001/23/CE: Vodafone (e Comdata con ricorso incidentale) sostenevano che la cessione di attività di back office, gestione credito e customer care configurasse il trasferimento di un'entità economica dotata di identità e autonomia funzionale tali da far operare la successione nei rapporti di lavoro; chiedevano altresì il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per chiarire l'interpretazione della normativa UE e il rapporto con disposizioni nazionali sul cambio appalto (d.lgs. 276/2003, art. 29, comma 3).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente accertato l'assenza di autonomia funzionale e di una preesistente entità autonoma nel complesso ceduto (servizi ceduti richiedevano integrazione continua con la cedente, uso di programmi e locali della cedente, direttive organizzative dettagliate), rilevando che la valutazione dei presupposti di cui all'art. 2112 c.c. è tipicamente di merito e non sindacabile se motivata. Ha altresì ritenuto infondate le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, perché la giurisprudenza comunitaria è consolidata e le questioni sollevate erano risolvibili con l'applicazione dei principi già stabiliti; ha condannato Vodafone al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La norma richiede che l'oggetto della cessione sia un complesso organizzato dotato di autonomia funzionale e preesistenza; l'accertamento della sussistenza di tali presupposti è questione di fatto riservata al giudice di merito e la Cassazione non interviene se la motivazione è sufficiente.

  • Direttiva 2001/23/CE

    Il trasferimento riguarda un'entità economica che conserva la propria identità; la Corte italiana ha richiamato la giurisprudenza UE che prescrive una valutazione globale delle circostanze (personale, mezzi, organizzazione, clientela ecc.) e la necessità di preesistenza e autonomia funzionale dell'entità trasferita.

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 32

    Richiamato come modifica al comma 5 dell'art. 2112; conferma la necessità di identificare l'articolazione aziendale oggetto di cessione, senza però permettere che la qualificazione privata determini autonomamente l'applicabilità della disciplina sul trasferimento.

  • d.lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 3

    Norma sul cambio appalto invocata dalle parti; la Corte ha ritenuto che la sua interpretazione nazionale (che non esclude in astratto la rilevanza di trasferimenti nel contesto di appalti) non contrasti con la disciplina UE, e che eventuali questioni in merito richiedono valutazioni di fatto.

  • art. 267 TFUE (rinvio pregiudiziale)

    La Corte ha disposto che il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la giurisprudenza della Corte di Giustizia è consolidata o la questione non è rilevante per la decisione; in questo caso i quesiti erano coperti da precedenti comunitari.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato come regola generale alternativa nel caso in cui non operi la disciplina del trasferimento aziendale; i lavoratori possono agire per far dichiarare l'inefficacia della cessione nei loro confronti e ottenere il ripristino del rapporto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)

    Applicazione procedurale: la Corte ha rilevato l'obbligo delle parti ricorrenti del versamento integrativo del contributo unificato secondo la normativa processuale.

Massime di principio

  • La qualificazione della cessione come trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. richiede la prova di una entità economica preesistente e dotata di autonomia funzionale; si valuta il complesso degli elementi (personale, organizzazione, mezzi, clientela, continuità dell'attività).
  • L'accertamento dell'autonomia funzionale e della preesistenza è principalmente un giudizio di fatto di competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi specifici di motivazione o per omissione di esame di fatti decisivi.
  • Singoli elementi (p. es. mancato trasferimento di beni materiali o sistemi informatici) non sono decisivi se valutati isolatamente: conta la valutazione globale e contestuale.
  • I lavoratori possono contestare in giudizio la cessione chiedendo l'accertamento dell'inefficacia nei loro confronti; è ammissibile la prova contraria volta a dimostrare l'assenza di un'entità autonoma.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è obbligatorio solo se la questione comunitaria non è già risolta da giurisprudenza consolidata e risulta rilevante per la decisione; se la giurisprudenza UE è chiara, il giudice nazionale può decidere senza rinvio.
  • Nelle cessioni 'leggere' o dematerializzate (prevalenza dell'elemento personale) è possibile che il trasferimento operi anche in assenza di molti beni materiali, ma bisogna dimostrare che il gruppo di lavoratori possedeva un bagaglio comune di competenze e potenzialità commerciali autonome.

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