Cassazione Civile, Sentenza n. 24692/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, in sede di rinvio, aveva accolto la domanda di Antonio Guida (ex dipendente pubblico licenziato per raggiungimento dell'anzianità contributiva massima) e aveva condannato l'ente al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 L. 300/1970 dalla data di risoluzione del rapporto fino al compimento dell'età pensionabile. I motivi di cassazione contestano, tra l'altro: la presunta insufficiente riassunzione del giudizio; la trasformazione o estensione della domanda da reintegrazione a risarcimento; la presunta assenza di atto organizzativo e di motivazione adeguata al recesso adottato dalla P.A.; l'introduzione di nuove doglianze in sede di rinvio; la mancata detrazione della pensione percepita dal risarcimento; questioni processuali relative a spese e giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione rigetta la maggior parte dei motivi di ricorso del Comune (inammissibilità o infondatezza), accoglie però il settimo motivo relativo all'omessa detrazione delle entrate pensionistiche: cassa la sentenza impugnata limitatamente a questo profilo e, decidendo nel merito, conferma la condanna del Comune al pagamento dell'indennità di cui all'art. 18 L. 300/1970 dal termine del rapporto fino al 10/6/2014 (data del compimento dell'età pensionabile), detraendo quanto percepito a titolo di pensione, oltre interessi e rivalutazione; conferma la pronuncia sulle spese in sede di rinvio e condanna il Comune al rimborso totale delle spese processuali, nonché al pagamento delle spese di cassazione liquidate in euro 5.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi.
Norme richiamate
art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
riferimento alla versione antecedente alla L. 92/2012, con richiamo a comma 4 e comma 5
Per il pubblico impiego privatizzato trova applicazione la versione ante L.92/2012: la tutela in caso di licenziamento illegittimo può consistere nella reintegrazione ove possibile o, se la reintegrazione è impossibile (es. per raggiungimento dell'età massima), in una tutela risarcitoria pari alle retribuzioni perdute secondo i commi richiamati
art. 72, comma 11, d.l. 112/2008
Il recesso della P.A. ai sensi di tale disposizione deve essere esercitato con idonea motivazione e, dove previsto, sulla base di un atto organizzativo generale che disciplini le modalità dell'esercizio della facoltà di recesso; in mancanza la motivazione può essere ritenuta generica e insufficiente
art. 394 c.p.c.
Richiamato nei motivi di cassazione in relazione all'esame della riassunzione e alla struttura del giudizio di rinvio; la Corte osserva che i motivi che ne contestano l'operato devono essere specifici e documentati
art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5
Fondamento delle censure in cassazione concernenti la misconoscenza o falsa applicazione della legge e la motivazione; la Corte valuta l'ammissibilità e la rilevanza delle censure secondo i criteri di specificità e pertinenza
art. 366, comma 1, c.p.c.
Richiamato per il principio di specificità e autonomia del ricorso per cassazione: il ricorso deve esporre e trascrivere i passaggi degli atti e documenti critici con sufficiente precisione
L. 92/2012
La modifica dell'art. 18 operata dalla L.92/2012 non si applica ai rapporti di pubblico impiego privatizzato; resta dunque la tutela previgente per il pubblico impiego
d.lgs. 165/2001, art. 51, comma 2
Richiamato per sostenere l'inconciliabilità di un recepimento automatico delle modifiche normative del lavoro privato al pubblico impiego e per giustificare l'irretroattività della riforma in materia di reintegrazione
art. 112 c.p.c.
Stabilisce che il giudice deve decidere sulle conclusioni delle parti: la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa detrazione delle pensioni perché il ricorrente aveva chiesto tale detrazione in sede di rinvio e il giudice di merito avrebbe dovuto accoglierla
art. 393 c.p.c.
Richiamato implicitamente nel ragionamento secondo cui la cassazione della sentenza di appello impedisce il consolidamento in giudicato della sentenza di primo grado e la riassunzione rende il giudizio di rinvio autonomo rispetto alle pronunce antecedenti
artt. 91, 92 e 385 c.p.c.
Norme sul regolamento delle spese di giudizio: la Corte ha ritenuto infondato il motivo del Comune relativo alla decisione sulle spese, osservando che la disfatta del Comune rendeva legittima la condanna alle spese e che non era stata fornita specifica allegazione sulla misura
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Rilevato proceduralmente: il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi della norma; non incide sul merito ma figura nella fase istruttoria
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato la tutela contro il licenziamento illegittimo segue la versione ante L.92/2012 dell'art.18: se la reintegrazione è impossibile per cause sopravvenute (es. età massima), il lavoratore può ottenere una tutela risarcitoria equivalente alle retribuzioni perdute
- Il recesso della P.A. fondato su norme come l'art.72, co.11 d.l.112/2008 richiede atto organizzativo e motivazione adeguata: motivazioni generiche possono essere inefficaci, ma la valutazione compete al giudice di merito e la Cassazione non riforma le valutazioni di fatto senza errori di diritto evidenti
- La trasformazione della pretesa da reintegrazione a risarcimento non è necessariamente una modifica della domanda se la tutela risarcitoria era fin dall'origine invocata o se la reintegrazione risulta poi giuridicamente impossibile
- In sede di cassazione è necessario che le censure siano specifiche e documentate: critiche generiche o richieste di revisione del convincimento del giudice del merito sono inammissibili
- Il giudice che accoglie la domanda risarcitoria deve detrarre dall'importo dovuto le pensioni o altre entrate percepite dal lavoratore, se richiesto e provato nelle conclusioni
- La cassazione che annulla la sentenza di appello impedisce il consolidamento in giudicato della statuizione di primo grado; il giudizio di rinvio decide sulle domande delle parti in modo autonomo
- Sulle spese processuali la condanna segue la soccombenza; l'assenza di specifiche allegazioni sulla misura delle spese rende infondate contestazioni generiche sulla liquidazione
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