Cassazione Civile, Sentenza n. 24690/2021 del 14/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vodafone impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva accertato la perdurante sussistenza del rapporto di lavoro dei dipendenti e dichiarato inefficace la successione di Comdata nei rapporti ex art. 2112 c.c. a seguito della cessione dei rami d'azienda relativi a servizi di back office. Vodafone deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., sostenendo che il ramo ceduto avesse autonomia funzionale e preesistenza, che la mancata cessione di alcuni elementi materiali (es. contratti di locazione, programmi informatici) fosse irrilevante, e che vincoli normativi sulla titolarità di applicativi (T.U. Privacy) impedissero la cessione di taluni sistemi. Comdata nel ricorso incidentale sosteneva analoghe doglianze sulla sussistenza dell'autonomia funzionale e sull'errata valutazione delle prove testimoniali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Vodafone e il ricorso incidentale di Comdata. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato adeguatamente e che la valutazione sulla preesistenza e l'autonomia funzionale del ramo ceduto fosse questione di merito non sindacabile in cassazione, salvo errori di diritto o omessi esami di fatti decisivi non riscontrati. È stato ribadito il principio della valutazione globale degli elementi di fatto (non valutabili isolatamente) e la necessità della preesistenza del ramo. Vodafone e Comdata sono state condannate alle spese di lite a favore dei controricorrenti (importi indicati in sentenza: euro 200 per esborsi e euro 12.000 per compensi professionali, oltre oneri e accessori), con obbligo del versamento del contributo unificato ove previsto.
Norme richiamate
comma 5 (come riformulato dalla legge delega e d.lgs. n. 276/2003)
Regola la successione nei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di ramo d'azienda; la Corte ha richiamato il requisito dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo per l'operatività della norma, valutati complessivamente e come questione di merito
modifica alla disciplina dell'art. 2112
Ha introdotto il riferimento all'autonomia funzionale del ramo ceduto e alla necessità della sua valutazione in concreto; la Corte ha applicato l'interpretazione consolidata in giurisprudenza che richiede che l'entità ceduta conservi la propria identità
Direttiva 2001/23/CE
art. 1 e principi generali
Fonte comunitaria richiamata per definire il concetto di "entità economica" che conserva la propria identità; la Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia che richiede valutazione complessiva degli elementi caratterizzanti il trasferimento
d.lgs. n. 196/2003 (T.U. Privacy), art. 123 comma 15
art. 123 comma 15 (richiamato in sentenza)
Rilevanza richiamata da Vodafone per spiegare la permanenza in capo alla cedente di alcuni applicativi e la limitazione alla cessione di strumenti che consentono l'accesso a banche dati; la Corte ha però spiegato che vincoli di privacy non escludono automaticamente l'applicazione dell'art. 2112 e che la rilevanza di tali elementi va valutata nel quadro complessivo
nn. 3, 5 e 31 (censure in cassazione)
Norma invocata per i motivi di cassazione (violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo, ecc.); la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e i criteri di ammissibilità delle censure
art. 23, comma 8-bis D.L. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)
Regola il procedimento per la decisione dei ricorsi in materia di lavoro in Cassazione (possibilità di deciderli in camera di consiglio senza discussione orale salvo richiesta); applicata al procedimento del caso
d.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater
comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228/2012)
Richiama l'onere del versamento del contributo unificato aggiuntivo in determinati casi processuali; la Corte ha dato atto della sussistenza del presupposto per l'applicazione
Massime di principio
- Per configurare il trasferimento di un ramo d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c. occorre dimostrare la preesistenza e l'autonomia funzionale dell'entità ceduta: la prova va valutata nel suo complesso e non attraverso singoli elementi isolati
- La mancata cessione di alcuni elementi materiali (es. contratti di locazione, applicativi informatici) può essere rilevante ma non è di per sé decisiva: conta la valutazione globale dell'organizzazione e della capacità del ramo di svolgere autonomamente la funzione trasferita
- La qualificazione come appalto o la struttura contrattuale tra le parti non determina automaticamente l'assenza di trasferimento: il giudice verifica la concreta autonomia organizzativa ed economica del compendio ceduto
- Vincoli normativi specifici (es. disposizioni sulla privacy che limitano il trasferimento di banche dati o applicativi) non escludono automaticamente l'operatività dell'art. 2112, ma sono elementi da inserire nella valutazione complessiva
- In cassazione il sindacato sulle valutazioni di fatto è limitato: per ottenere la cassazione occorre dimostrare un errore di diritto, una falsa sussunzione rispetto a fatti incontestati o l'omesso esame di un fatto decisivo che fosse stato oggetto di discussione
- Non è consentito alle parti costruire artificialmente (tramite negoziazione privata) la qualificazione dell'oggetto trasferito per eludere la tutela dei lavoratori; il giudice valuta l'effettiva autonomia oggettiva del ramo
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