Cassazione Civile, Ordinanza n. 05198/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di alcuni dipendenti, con qualifica di macchinisti, di ottenere l’inclusione nel trattamento economico dovuto durante le ferie di talune voci retributive previste dalla contrattazione aziendale e collettiva: in particolare gli incentivi per attività di condotta oraria, per attività di riserva e per l’assenza dalla residenza. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che tali emolumenti fossero stabilmente connessi alle mansioni e allo status professionale dei lavoratori e che la loro esclusione dalla retribuzione feriale potesse dissuadere dal godimento effettivo delle ferie, in contrasto con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe attribuito efficacia vincolante a un’interpretazione europea riferita ad altre direttive e avrebbe male applicato la nozione di ferie retribuite; 2) violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. nonché della disciplina contrattuale aziendale, assumendo che la contrattazione collettiva avrebbe escluso quelle voci dalla retribuzione feriale; 3) ulteriore violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, deducendo che la retribuzione feriale può essere inferiore a quella ordinaria purché non irrisoria e non dissuasiva, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione dell’art. 2948 c.c. in tema di prescrizione, censurando la decorrenza individuata dalla Corte territoriale alla cessazione del rapporto e invocando l’effetto delle modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012 all’art. 18 St. lav.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando il proprio orientamento già consolidato in controversie analoghe e affermando che la nozione di retribuzione feriale, alla luce dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia, comprende anche gli importi pecuniari collegati alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione sia idonea a incidere in senso dissuasivo sul godimento delle ferie. Ha inoltre escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, trattandosi di principi già chiariti dalla giurisprudenza unionale e di valutazione concreta rimessa al giudice nazionale. Quanto al quarto motivo, ha confermato che, per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto, in applicazione degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 della direttiva 2003/88/CE
La retribuzione dovuta nel periodo feriale deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e non può essere strutturata in modo da dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie; comprendono le voci collegate alle mansioni e allo status professionale.
art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003
È richiamato come norma interna di recepimento della disciplina sulle ferie, letta in coerenza con la direttiva 2003/88/CE.
art. 36 Cost.
Invocato dalla ricorrente e interpretato in coerenza con la tutela della sufficienza e proporzionalità della retribuzione, senza però condurre ad un esito diverso rispetto alla disciplina unionale e collettiva applicata.
Rilevante quale norma codicistica sulle ferie retribuite, da coordinare con la disciplina dell’Unione e con la contrattazione collettiva.
art. 20.3 del contratto aziendale Trenord
Richiamato dalla società per sostenere l’esclusione delle voci controverse dalla retribuzione feriale, ma ritenuto non idoneo a prevalere sui principi ricavabili dalla disciplina unionale e dalla sua interpretazione conforme.
art. 54.2 del contratto aziendale Trenord
Utilizzato per qualificare gli incentivi per attività di condotta e di riserva come voci tipiche della mansione di macchinista.
art. 77.2 del CCNL applicato
Richiamato per la voce relativa all’assenza dalla residenza, ritenuta dai giudici di merito collegata allo status professionale.
art. 28 punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
Indicata come fonte contrattuale che prevede attività ordinariamente connesse alle mansioni cui si riferiscono gli incentivi esclusi dalla retribuzione feriale.
La prescrizione dei crediti di lavoro, per quelli non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere, cioè dalla cessazione del rapporto nelle condizioni considerate dalla Corte.
art. 18 della l. n. 300 del 1970
Richiamato per sostenere che le modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012 avrebbero inciso sulla stabilità del rapporto; la Corte ha però applicato il principio già affermato secondo cui ciò rileva ai fini della decorrenza della prescrizione.
Le modifiche al regime sanzionatorio dei licenziamenti incidono sulla stabilità del rapporto di lavoro e, per i crediti non ancora prescritti, fanno decorrere la prescrizione dalla cessazione del rapporto.
Richiamato nel precedente di legittimità citato dalla Corte per affermare il venir meno della piena stabilità del rapporto nei contratti a tempo indeterminato interessati dalle riforme.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nella determinazione della retribuzione dovuta durante le ferie annuali occorre verificare se le voci escluse siano stabilmente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore; se tali voci incidono in modo non meramente marginale sul trattamento economico ordinario, la loro omissione può risultare incompatibile con la finalità di garantire un riposo effettivo.
- L’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia, impone una retribuzione feriale sostanzialmente comparabile a quella ordinaria, tale da non costituire un deterrente all’esercizio del diritto alle ferie; la valutazione della concreta idoneità dissuasiva spetta al giudice di merito.
- La contrattazione collettiva può disciplinare la struttura della retribuzione feriale, ma non può essere letta in modo da svuotare la tutela minima garantita dalla disciplina unionale sulle ferie retribuite.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale e la controversia richieda soltanto una valutazione del caso concreto riservata al giudice nazionale.
- Per i crediti di lavoro non già prescritti al momento dell’entrata in vigore delle riforme del regime dei licenziamenti, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, poiché la modifica della stabilità del rapporto incide sulla possibilità effettiva per il lavoratore di azionare il diritto in corso di rapporto.
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