Cassazione Civile, Ordinanza n. 04079/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La cooperativa appaltatrice otteneva dal Tribunale di Velletri il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 910/2011 per euro 10.008,48, oltre interessi e spese, quale corrispettivo dei servizi di pulizia resi al condominio. Il condominio proponeva opposizione, sostenendo che il contratto fosse nullo per la mancata consegna del DURC e che, per tale ragione, aveva sospeso il pagamento; contestava inoltre che le fatture, documenti unilaterali, provassero il credito. Il Tribunale, con sentenza n. 118/2014, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, ritenendo legittima la sospensione ai sensi dell’art. 1460 c.c. in ragione del rischio di responsabilità solidale per gli oneri contributivi e fiscali dei dipendenti dell’appaltatrice. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4124/2016, pubblicata il 24 giugno 2016, rigettava l’appello della cooperativa: giudicava insufficiente la documentazione prodotta per dimostrare la regolarità contributiva e previdenziale e rilevava che il condominio era stato effettivamente destinatario di un verbale di accertamento INPS nel 2013. In cassazione la cooperativa proponeva due motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciava l’omesso esame di fatti decisivi, contestando la ricostruzione secondo cui vi era un contratto scritto, il condominio aveva richiesto più volte il DURC senza riceverlo e in atti mancava un DURC regolare; sosteneva di avere depositato dichiarazioni di regolarità dell’INPS e dell’INAIL. Con il secondo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduceva violazione della disciplina sul DURC e degli artt. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e 1460 c.c.: affermava di non essere tenuta a procurarsi il DURC nella fase del pagamento, contestava l’applicabilità dell’art. 29 al condominio perché privo di attività d’impresa e personalità giuridica, e sosteneva che un DURC regolare, anche successivo alle fatture, imponesse il pagamento.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara inammissibile il primo motivo perché, nonostante la rubrica riferita all’omesso esame di fatti decisivi, la cooperativa contestava in realtà la veridicità e la valutazione dei fatti, che la Corte d’appello aveva esaminato; l’eventuale erroneità della valutazione non integra il vizio dedotto. Rigetta il secondo motivo perché, nell’appalto di servizi di pulizia condominiale, la disciplina dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 e la responsabilità solidale del committente rendono rilevante la verifica della regolarità contributiva dell’appaltatrice. Nel caso concreto la documentazione prodotta è stata accertata in sede di merito come inidonea o insufficiente a dimostrare la regolarità per i periodi cui si riferivano le fatture; tale valutazione di merito, adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione. Il condominio poteva quindi sospendere il pagamento ai sensi dell’art. 1460 c.c., essendo esposto al rischio contributivo poi concretizzatosi con la notificazione del verbale INPS; le fatture non superavano tale ragione di sospensione. La cooperativa è condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre contributo forfettario, IVA e CPA come per legge. È inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
mediante la denuncia del vizio di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. - la ricorrente ha, in effetti, inteso far valere non l'omissione dell'esame di fatti decisivi (che, invece, sono stati valutati) bensì la non veridicità dei fatti stessi
Il vizio di omesso esame non consente di contestare la veridicità o la valutazione dei fatti che il giudice di merito ha effettivamente preso in considerazione.
art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003
alla stregua della disciplina in materia e degli scopi dalla stessa tutelati circa la necessità della verifica della legittima posizione contributiva e previdenziale dei dipendenti della ditta appaltatrice e della conseguente configurabilità della responsabilità solidale tra appaltante e la stessa appaltatrice, è indubbio che l'impresa di pulizia (oggi ricorrente) era tenuta alla presentazione del DURC, tanto è vero che l'INPS ha notificato apposito verbale di accertamento a carico del Condominio, in applicazione dell'art. 29, comma 2, del d. Igs. n. 276/2003.
Nel rapporto di appalto di servizi esaminato, l’obbligo di verificare la regolarità contributiva dell’appaltatrice e la responsabilità solidale del committente giustificano la richiesta del DURC; l’appaltatrice è tenuta a presentare documentazione idonea a comprovare tale regolarità.
Pertanto, stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale, il giudice di secondo grado ha ritenuto legittimamente operante e, quindi, applicabile l'art. 1460 c.c., perché - a fronte della mancata o, comunque, inesatta esecuzione del predetto obbligo da parte dell'impresa di pulizie e, quindi, dell'esposizione a rischio del Condominio di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del citato art. 29 del d. Igs. n. 276/2003, rischio poi concretizzatosi attraverso l'elevazione del verbale di accertamento Inps notificatogli per la violazione di detta norma - il Condominio stesso era legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni della ditta di pulizia, non sortendo, al riguardo, efficacia le fatture dalla stessa emesse.
Nel rapporto sinallagmatico di appalto, il committente può sospendere il pagamento quando l’appaltatore non assolve, o assolve in modo inesatto, l’obbligo di documentare la regolarità contributiva, se tale omissione espone il committente alla responsabilità solidale per gli oneri previdenziali e contributivi. Le fatture emesse dall’appaltatore non escludono la legittimità della sospensione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La seconda censura è, invece, priva di fondamento e deve, perciò, essere rigettata.
La Corte rigetta la censura di violazione o falsa applicazione di legge; il testo non enuncia una regola interpretativa autonoma relativa al parametro processuale.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nell’appalto di servizi, quando la disciplina applicabile espone il committente a responsabilità solidale per gli oneri contributivi e previdenziali dei lavoratori dell’appaltatore, quest’ultimo deve fornire documentazione idonea a dimostrare la regolarità contributiva per i periodi interessati dall’appalto.
- Nel rapporto sinallagmatico di appalto, il committente può avvalersi dell’eccezione di inadempimento e sospendere il pagamento del corrispettivo se l’appaltatore non documenta adeguatamente la propria regolarità contributiva e tale omissione espone il committente al rischio di dover pagare gli oneri dovuti; la mera emissione di fatture non impedisce la sospensione.
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo non è idoneo a ottenere una nuova valutazione della veridicità o del peso di fatti che il giudice di merito ha effettivamente esaminato.
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