Cassazione Civile, Ordinanza n. 4790/2022 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (madre)
La controversia
I genitori avevano intrattenuto una relazione more uxorio dal 2006 all’agosto 2019, dalla quale erano nate due figlie. Su ricorso della madre ex art. 337-bis c.c., il Tribunale di Bolzano, con ordinanza urgente del 18 marzo 2020, aveva disposto l’affido condiviso e la collocazione delle minori a settimane alterne, assegnato la casa familiare al padre e posto a suo carico un contributo di 200 euro mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con successivo provvedimento del 15 luglio 2020, confermato in sede di reclamo dalla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, l’affido condiviso era stato mantenuto, ma con collocamento prevalente presso la madre e tempi di frequentazione paterna diversamente organizzati; la casa familiare era rimasta assegnata al padre, tenuto a versare alla madre 500 euro mensili per ciascuna figlia, mentre le spese straordinarie erano state ripartite per il 60% a carico del padre e per il 40% della madre. Il padre ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo, denunciando la violazione dell’art. 337-ter c.c. e dell’art. 8 CEDU, ha contestato la mancata conferma del collocamento paritario a settimane alterne, sostenendo che la nuova disciplina comprimerebbe il diritto alla bigenitorialità e interromperebbe la continuità dei rapporti con le figlie; ha inoltre censurato la valutazione delle prove, compreso un file audio depositato dalla madre con l’ultima memoria conclusionale, sul quale affermava di non aver potuto replicare. Con il secondo motivo ha lamentato l’erroneità e contraddittorietà della motivazione, il mancato svolgimento delle prove orali richieste e la lesione del diritto di difesa e di prova, deducendo che la modifica dei tempi avrebbe provocato un improvviso distacco delle minori dal padre e dal suo ambiente. Con il terzo motivo, riferito alla rideterminazione del mantenimento e al riparto delle spese straordinarie, ha denunciato la violazione degli artt. 2697, 148, 316-bis e 337-ter c.c. e l’apparenza della motivazione: secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato adeguatamente le esigenze delle figlie e le concrete condizioni reddituali e finanziarie dei genitori, in particolare la rata del mutuo paterno di 1.721 euro mensili, con scadenza nel 2041; sarebbe stata inoltre apodittica la conferma della ripartizione delle spese straordinarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui sollecitava una diversa valutazione delle circostanze di fatto e delle scelte discrezionali del giudice di merito sulla gestione dei tempi di permanenza e sull’individuazione dell’ambiente di riferimento delle minori; la censura è stata comunque ritenuta infondata quanto alla dedotta violazione della bigenitorialità, poiché la frequentazione concretamente prevista risultava sostanzialmente paritetica e il principio non impone una divisione perfettamente uguale dei tempi, se un diverso assetto è ritenuto più rispondente al benessere dei figli. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a una rivalutazione dei fatti; le relative doglianze sono state inoltre ritenute assorbite dalle considerazioni sulla non lesività, nella concreta regolamentazione adottata, del diritto alla bigenitorialità. Il terzo motivo è stato rigettato quanto alla dedotta violazione dei criteri di determinazione del contributo, poiché la Corte territoriale aveva raccordato i redditi dei genitori ai tempi di permanenza delle figlie e le contestazioni non individuavano puntualmente le esigenze delle minori; le ulteriori censure sull’importo delle rate del mutuo e sulla quota delle spese straordinarie sono state ritenute inammissibili perché dirette a ottenere un nuovo giudizio di merito. La Cassazione ha precisato che le spese straordinarie non devono necessariamente essere ripartite in misura uguale, ma in proporzione ai redditi e alle risorse dei genitori, considerando anche il valore economico dei compiti domestici e di cura. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la peculiarità della fattispecie; non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di procedimento esente.
Norme richiamate
Vale sul punto, comunque, il principio secondo il quale, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice del merito individuare, nell’interesse del minore, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
L’affido condiviso non comporta un diritto inderogabile a tempi di permanenza identici presso ciascun genitore: la parità della frequentazione è tendenziale e il giudice può stabilire un assetto diverso quando ciò risponda meglio all’interesse e al benessere del minore.
4.1. Il motivo è infondato perché la corte di merito dà applicazione ai criteri di cui all’art. 337-quater c.c., raccordando gli esiti delle valutazione svolte sui redditi dei due genitori, con i tempi di permanenza presso di loro delle figlie e perché la portata critica comprende profili di contestazione in cui non rientrano, se non per apodittico e non puntuale loro richiamo, le esigenze delle minori.
Nella determinazione del contributo di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche dei genitori va coordinata con i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno; le censure devono confrontarsi in modo puntuale con le esigenze dei minori.
La norma è menzionata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la Corte non ne dà una specifica interpretazione.
La norma è menzionata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la Corte non ne dà una specifica interpretazione.
La norma è menzionata tra quelle invocate dal ricorrente, ma la Corte non ne dà una specifica interpretazione.
art. 8 CEDU
In siffatta cornice ad essere in gioco non è pertanto il diritto alla bigenitorialità del genitore, con divieto di restrizioni al relativo esercizio, destinate ad assumere, anche, rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), ma più strette esigenze di natura materiale, volte a dare soddisfazione alla migliore gestibilità e comodità delle esigenze di vita dei figli minori senza ipotecare di quel diritto, riconoscimento e tutela.
Il diritto al rispetto della vita familiare non esclude ogni differenziazione dei tempi di permanenza, quando questa sia orientata alle concrete esigenze di vita dei minori e non pregiudichi il riconoscimento e la tutela della relazione con entrambi i genitori.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le disposizioni sono richiamate per indicare i parametri di impugnazione dedotti, ma la Corte non ne formula una specifica interpretazione.
art. 111, comma 7, Cost.
La Corte richiama l’indirizzo relativo alla ricorribilità dei provvedimenti sui tempi di permanenza e sul diritto di visita, ma esclude l’inammissibilità del ricorso per erronea scelta dello strumento di tutela e decide le censure nel merito processuale indicato.
La disposizione è riportata nella descrizione del procedimento originario, senza una specifica interpretazione da parte della Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
L’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione non si applica al procedimento esente dal contributo unificato.
La disposizione è richiamata nel dispositivo per ordinare l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione, senza incidere sulla decisione della controversia.
Massime di principio
- Nel regime di affidamento condiviso, la frequentazione perfettamente paritaria tra genitore e figlio ha carattere tendenziale e non costituisce una regola inderogabile: il giudice può stabilire tempi diversi quando l’assetto risulti più confacente al benessere, alla crescita e alle concrete esigenze di vita del minore.
- La scelta del collocamento e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è rimessa al giudice di merito, che può individuare un genitore di riferimento per la gestione della quotidianità e un ambiente stabile di vita, senza che ciò comporti di per sé una violazione della bigenitorialità.
- Il riparto delle spese straordinarie per i figli non deve necessariamente essere paritario: va determinato in proporzione ai redditi e alle risorse di ciascun genitore, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
- Le contestazioni in cassazione sulla concreta valutazione delle prove, sull’organizzazione dei tempi di permanenza, sulla rinegoziazione delle rate di mutuo e sulla misura del contributo alle spese straordinarie non sono ammissibili quando sollecitano una nuova valutazione di merito.
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