Cassazione Civile, Ordinanza n. 03707/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'INPS, anche per conto della società di cartolarizzazione, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 76/2020, depositata il 24 febbraio 2020, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di addebito n. 33720180001112325, per euro 13.630,92, relativo a contributi IVS non versati per il 2011 alla Gestione Commercianti. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, e dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999: secondo l'INPS, il debito era dovuto dalla persona fisica quale titolare della ditta individuale e iscritto alla Gestione Commercianti; non essendovi separata personalità giuridica della ditta, la notificazione dell'avviso alla PEC della ditta era valida e l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata tardiva. Il secondo motivo, proposto in subordine, denunciava la violazione dell'art. 3-bis della l. n. 438/1992 e della l. n. 233/1990, sostenendo che la contribuzione dovesse essere calcolata considerando tutti i redditi dell'anno, compresi quelli derivanti dalla partecipazione nella società di capitali, e non soltanto quelli collegati allo svolgimento di attività lavorativa. La lite traeva origine dalla contestazione dell'avviso, che i giudici di merito avevano ritenuto riferito alla partecipazione societaria e non all'attività della ditta individuale, nonché dalla nullità della notificazione all'indirizzo PEC della ditta.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: la ditta individuale non ha personalità giuridica distinta dal titolare e coincide con la persona fisica sul piano sostanziale e processuale; il debito contributivo riguardava l'iscritto alla Gestione Commercianti quale titolare della ditta individuale. La partecipazione nella società di capitali rilevava, secondo la Corte, soltanto ai fini dell'individuazione della base imponibile dei contributi dovuti dalla persona fisica, non quale autonomo rapporto obbligatorio della società o della ditta. Di conseguenza, la questione sulla nullità della notificazione dell'avviso deve essere nuovamente valutata dal giudice di rinvio alla luce di tali principi. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010
L'asserito debito contributivo, poi, riguardava il Cabutti quale soggetto iscritto alla Gestione Commercianti e titolare della omonima ditta individuale, mentre la partecipazione alla Cabutti Motor srl, società di capitali di cui il Cabutti faceva parte percependo pie i redditi derivanti dalla stessa, rilevava solo ai fini della individuazilone della base imponibile sulla quale dovevano essere parametrati i contributi previdenziali dovuti però dal Cabutti, persona fisica, quale soggetto iscritto alla Gestione Commercianti, nella veste di titolare dell'omonima ditta.
La contribuzione contestata era dovuta dalla persona fisica iscritta alla Gestione Commercianti e titolare della ditta individuale; il reddito derivante dalla partecipazione societaria era rilevante nella determinazione della base imponibile, non nell'individuazione di un distinto debitore.
Ne consegue che la questione sulla accertata nullità della notifica dell'avviso di addebito dovrà, pertanto, essere rivalutata in sede di rinvio alla stregua di tali principi.
La validità della notificazione dell'avviso di addebito deve essere riesaminata dal giudice di rinvio tenendo conto che la ditta individuale coincide giuridicamente con il suo titolare; la Corte non ha deciso direttamente se la notificazione concreta fosse valida.
Lo scrutinio del secondo motivo, formulato in via subordinata, resta assorbito.
La Corte non ha esaminato nel merito la censura relativa alla determinazione della base contributiva, sicché la pronuncia non enuncia una regola interpretativa sulla norma.
Lo scrutinio del secondo motivo, formulato in via subordinata, resta assorbito.
La censura fondata anche su questa legge è rimasta assorbita; la Corte non ne ha esaminato il merito né ha stabilito come debbano essere considerati i redditi societari nel calcolo contributivo.
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 co. 4 del D.I. n. 78/2010 conv. con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e dell'art. 24 D.Igs. n. 46/99, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, perché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il debito contributivo, relativo all'anno 201.1, riguardava il Cabutti quale soggetto iscritto alla Gestione Commercianti in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale.
La norma è richiamata quale fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la decisione accoglie la censura principale e cassa con rinvio, senza formulare un'autonoma interpretazione dell'articolo.
Massime di principio
- La ditta individuale non costituisce un soggetto giuridico autonomo rispetto alla persona fisica titolare: sul piano sostanziale e processuale, ditta e titolare coincidono e non è configurabile tra loro un distinto rapporto obbligatorio.
- Quando il debito contributivo è riferito alla persona fisica iscritta alla gestione previdenziale in qualità di titolare della ditta individuale, la partecipazione della stessa persona a una società di capitali non trasforma la società o la ditta in debitore distinto; i redditi societari possono rilevare, secondo il caso, ai fini della determinazione della base imponibile.
- La nullità della notificazione di un avviso di addebito e le conseguenze sulla tempestività dell'opposizione devono essere valutate tenendo conto dell'identità giuridica tra ditta individuale e titolare, senza postulare una distinta soggettività della ditta.
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