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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05062/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione da parte della società di un’intimazione di pagamento relativa all’ICI per gli anni 2000 e 2001. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso senza che l’ente impositore fosse parte del giudizio, nonostante l’agente della riscossione avesse chiesto di chiamarlo in causa; il giudice non aveva autorizzato la chiamata. La Commissione tributaria regionale della Sardegna, con sentenza del 26 febbraio 2020, ha rigettato l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo regolare il contraddittorio e non necessaria la partecipazione dell’ente impositore. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, 103, 106 e 269 c.p.c. e 14 e 23, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 546/1992. Ha censurato l’affermazione secondo cui avrebbe potuto chiamare autonomamente in causa l’ente impositore senza chiedere e ottenere l’autorizzazione del giudice. La società contribuente si è costituita con controricorso. La ricorrente ha inoltre chiesto la trattazione in pubblica udienza o la rimessione alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha respinto le richieste di trattazione in pubblica udienza e di rimessione alle Sezioni Unite: la questione è già assistita da un orientamento consolidato e non risultavano osservate le formalità né prospettati i presupposti per la rimessione. Ha quindi rigettato l’unico motivo. Ha rilevato che il giudice di primo grado non aveva autorizzato la chiamata dell’ente impositore e ha ribadito che, nei giudizi promossi contro l’agente della riscossione, non sussiste litisconsorzio necessario con l’ente creditore. La chiamata prevista dall’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 ha funzione di litis denuntiatio e non richiede autorizzazione del giudice; la richiesta di chiamata riconducibile all’art. 106 c.p.c. è invece soggetta alla valutazione discrezionale del giudice di primo grado, non censurabile in impugnazione. Nel caso concreto, le doglianze della contribuente riguardavano vizi dell’intimazione di pagamento, sicché la decisione regionale sulla legittimazione passiva dell’agente della riscossione è stata ritenuta conforme ai principi applicabili. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 5.600 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Si osservi, peraltro, che la chiamata in causa prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112, è preordinata a rendere edotto l'ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Alla luce delle superiori considerazioni l'art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112 appare qualificabile come litis denuntiatio.

    La chiamata dell’ente impositore prevista dalla disposizione serve a informarlo della lite e dei motivi di ricorso, permettendogli di intervenire; ha natura di litis denuntiatio e non comporta, da sola, l’instaurazione di un litisconsorzio necessario.

  • art. 106 c.p.c.

    Questa Corte ha affermato che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore deve essere ricondotta all'art. 106 cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione.

    La richiesta di chiamata del terzo riconducibile all’art. 106 c.p.c. è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di primo grado; la mancata autorizzazione non è censurabile in sede d’impugnazione.

  • art. 1188 c.c.

    Quindi, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art.1188 cod. civ., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.

    Quando la contestazione riguarda il credito tributario e non vizi propri dell’atto di riscossione, l’ente impositore è il titolare del credito; l’agente della riscossione è il soggetto incaricato e autorizzato a ricevere il pagamento.

Massime di principio

  • Il contribuente che impugna una cartella o un atto successivo di riscossione per vizi di notificazione o validità degli atti presupposti può agire indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione; tra questi soggetti non sussiste litisconsorzio necessario.
  • Anche quando la contestazione investe l’esistenza del credito e non soltanto la regolarità degli atti esecutivi, l’eventuale difetto del potere dell’agente della riscossione di agire o resistere attiene alla legittimazione e non impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore.
  • La chiamata dell’ente impositore prevista dall’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 è una litis denuntiatio, diretta a informarlo della lite e a consentirgli l’eventuale intervento volontario; per tale chiamata l’agente della riscossione non necessita di autorizzazione del giudice.
  • La richiesta di chiamata in causa del terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c. è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di primo grado e la mancata autorizzazione non è censurabile in sede d’impugnazione.
  • Quando il contribuente contesta il credito e non vizi propri della cartella o dell’atto di riscossione, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore, titolare del credito; l’agente della riscossione è il soggetto incaricato a ricevere il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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