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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05458/2022 del 18/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel corso di un giudizio di separazione personale, una parte era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Presidente del Tribunale ne aveva successivamente revocato l'ammissione, ritenendo superati i limiti reddituali relativi all'anno 2015, e aveva altresì revocato la liquidazione dei compensi professionali già disposta in favore dell'avvocato che l'aveva assistita. La parte ammessa aveva proposto opposizione contro la revoca dell'ammissione; l'avvocato aveva invece proposto opposizione in proprio limitatamente alla revoca della liquidazione dei propri compensi. Il Tribunale di Trani aveva rigettato l'opposizione della parte assistita e dichiarato inammissibile quella proposta dal difensore, ritenendo che il procuratore non fosse legittimato a contestare la revoca dell'ammissione al patrocinio e che sussistesse un nesso di interdipendenza tale da consentire la revoca della liquidazione dei compensi in conseguenza della revoca del beneficio. L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 100 c.p.c. quanto alla propria legittimazione attiva; violazione degli artt. 82, 86 e 111 del d.P.R. n. 115 del 2002 quanto alla revoca della liquidazione dei compensi; violazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 quanto all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, assumendo che l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 non avesse natura impugnatoria in senso proprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo. Ha affermato che il difensore è l'unico titolare del diritto soggettivo patrimoniale al compenso nei confronti dello Stato e, pertanto, è legittimato a proporre opposizione contro il provvedimento che revochi la liquidazione dei compensi professionali, anche se non è legittimato a opporsi in proprio alla revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato. Ha inoltre precisato che il decreto di liquidazione del compenso al difensore, una volta emesso, non è revocabile né modificabile d'ufficio dall'autorità giudiziaria, salvo i casi espressamente previsti, poiché il giudice consuma il proprio potere decisionale e non dispone di un potere di autotutela amministrativa. Gli effetti della revoca dell'ammissione devono essere regolati secondo l'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 e non comportano automaticamente l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso anteriormente. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Trani, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo, relativo al contributo unificato aggiuntivo, è rimasto assorbito perché diretto contro una statuizione accessoria travolta dalla cassazione.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La legittimazione ad agire deve essere riconosciuta al soggetto titolare della posizione giuridica fatta valere; nel caso concreto il difensore è legittimato a contestare la revoca della liquidazione del proprio compenso.

  • art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002

    Disciplina l'opposizione avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei compensi.

  • art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011

    Individua il rito applicabile all'opposizione prevista dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato con riguardo alla disciplina della liquidazione del compenso spettante al difensore per l'attività svolta nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 86 del d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato tra le disposizioni rilevanti per la liquidazione e il pagamento dei compensi del difensore.

  • art. 111 del d.P.R. n. 115 del 2002

    Rileva nella disciplina degli effetti della revoca del patrocinio e del rapporto con il decreto di pagamento del difensore; la revoca, anche se retroattiva, non determina l'inefficacia automatica del decreto di pagamento anteriormente emesso.

  • art. 136, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002

    La revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento del magistrato, mentre ha efficacia retroattiva se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

    La revoca dell'ammissione ripristina l'obbligo della parte assistita di sopportare personalmente le spese della difesa e può comportare restituzioni quando abbia efficacia retroattiva, senza però rendere automaticamente inefficace il decreto di pagamento del difensore già emesso.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    La questione sull'applicazione del contributo unificato aggiuntivo è stata dichiarata assorbita per effetto della cassazione della decisione impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato quale norma relativa alla definizione del ricorso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, la parte ammessa o la cui ammissione sia stata revocata è legittimata a proporre opposizione contro il decreto di rigetto o di revoca dell'ammissione; il difensore, invece, è legittimato in proprio a contestare la liquidazione o la revoca del compenso, perché è titolare del relativo diritto patrimoniale nei confronti dello Stato.
  • Il decreto di liquidazione del compenso al difensore per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato non è revocabile o modificabile d'ufficio dal giudice che lo ha emesso, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, poiché l'autorità giudiziaria consuma il proprio potere decisionale e non dispone di un generale potere di autotutela.
  • La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce gli effetti temporali stabiliti dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002: di regola dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali e retroattivamente nei casi di insussistenza originaria dei presupposti o di mala fede o colpa grave.
  • La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta automaticamente l'inefficacia del decreto di pagamento del compenso del difensore emesso anteriormente alla revoca; gli effetti della revoca devono essere valutati secondo la disciplina legislativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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